N. 764 SENTENZA 22 giugno - 7 luglio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - Ricongiunzione dei periodi assicurativi -
 Calcolo del contributo a carico del richiedente  Criteri - Dipendenti
 pubblici di sesso femminile - Riserva matematica secondo le tabelle
 predisposte dalla legge per i dipendenti di sesso maschile -
 Esclusione - Illegittimita' costituzionale parziale.  (Legge 7
 febbraio 1979, n. 29, art. 2, terzo comma; legge 7 luglio 1980, n.
 299, art. 4, primo comma (conversione in legge, con modific., dal
 d.-l. 7 maggio 1980, n. 153)).  (Cost., artt. 3 e 37)
(GU n.28 del 13-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
 della  legge  7  febbraio  1979,  n.29  (Ricongiunzione  dei  periodi
 assicurativi  dei  lavoratori  ai  fini  previdenziali) e dell'art. 4
 della legge  7  luglio  1980,  n.  299  (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni,  del  D.L. 7 maggio 1980, n.153, concernente norme per
 l'attivita' gestionale e finanziaria degli  enti  locali  per  l'anno
 1980),  promosso  con ordinanza emessa il 19 gennaio 1984 dalla Corte
 dei Conti -  Sezione  giurisdizionale  per  la  Regione  Sicilia  sul
 ricorso  proposto  da  Virzi'  Tommasi  Anna,  iscritta al n. 937 del
 registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 328 dell'anno 1984;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di  Consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Decidendo  sul  ricorso  proposto  da  Anna  Virzi' Tommasi
 dipendente della Regione Sicilia,  avverso  il  decreto  con  cui  il
 Direttore  Regionale,  nel disporre la ricongiunzione con il servizio
 presso l'amministrazione regionale di quelli di precedente iscrizione
 nell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
 vecchiaia ed i superstiti, aveva posto a carico della richiedente  il
 previsto contributo, calcolato - secondo quanto stabilito dall'art. 2
 della legge n. 29 del 1979 - in base ai criteri ed  alle  tabelle  di
 cui  all'art.  13  della  legge 12 agosto 1962, n. 1338, la Corte dei
 Conti  -  Sezione  giurisdizionale  per  la  Regione  Sicilia  -   ha
 sollevato,  con  ordinanza  del  19 gennaio 1984, in riferimento agli
 artt. 3 e 37 Cost.,  questione  di  legittimita'  costituzionale  del
 predetto  art.  2, comma terzo, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e,
 per derivazione, dell'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299.
    Sostiene  il  giudice  a  quo che tali norme, disponendo - ai fini
 della ricongiunzione da parte di dipendenti dell'impiego pubblico  di
 periodi   coperti   dall'assicurazione   generale   obbligatoria  per
 l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  -  che  la   riserva
 matematica  da  trasferire  alla  gestione assicurativa dello Stato o
 dell'ente in cui opera la ricongiunzione sia determinata in base alle
 tabelle  di  cui  all'art.   13,  ultimo comma, della legge 12 agosto
 1962, n. 1338, approvate con  decreto  del  Ministro  del  Lavoro  27
 gennaio  1964  -  e,  quindi,  con  i coefficienti in esse previsti -
 realizzano delle situazioni  che  appaiono  porsi  in  contrasto  coi
 principi  di  uguaglianza  e  di parita' enunziati negli artt. 3 e 37
 della Costituzione.
    Infatti,  dette tabelle, che risultano costruite "su una tavola di
 attivita' specifica dell'Assicurazione generale obbligatoria" secondo
 quanto  asserito  nella nota INPS 6 luglio 1983 acquisita agli atti -
 sono  state  determinate  per  i  soggetti  attivi  con  coefficienti
 differenziati  tra maschi e femmine, essendosi tenuto conto sia della
 diversa eta' di pensionamento tra uomini e donne,  che  della  durata
 media di vita dei pensionati che e' superiore per le donne rispetto a
 quella degli uomini. Allorquando le tabelle stesse vengono utilizzate
 nel  settore  del  pubblico  impiego  (con  l'eccezione del personale
 salariato per il quale vige un'eta'  di  pensionamento  differenziata
 tra uomini e donne) esse - ad avviso del giudice a quo - si connotano
 d'incostituzionalita' per contrasto con gli artt. 3 e 37  Cost.,  dal
 momento  che l'ordinamento giuridico non pone distinzione tra i sessi
 quanto al limite di eta' pensionabile  e  tanto  meno  istituisce  un
 criterio,  nel  calcolo  del trattamento di quiescenza, fondato sulla
 diversa durata media della pensione.
    Ne'   la  possibilita'  del  pensionamento  anticipato  consentita
 nell'impiego pubblico, potrebbe avere - secondo la Sezione rimettente
 -  una funzione sostitutiva, giuridicamente rilevante, del piu' basso
 limite dell'eta' di pensionamento previsto per le donne  nel  settore
 del  lavoro  privato, nel quale si giustifica la differenziazione dei
 coefficienti  di  calcolo  per  la   determinazione   della   riserva
 matematica.
    Le disposizioni impugnate sarebbero percio' incostituzionali nella
 parte in cui non prevedono che la riserva matematica ivi prevista per
 i  dipendenti  dell'impiego pubblico di sesso femminile sia calcolata
 in base alle tabelle di cui all'art. 13, ultimo comma, della legge n.
 1338 del 1962 previste per i dipendenti pubblici di sesso maschile.
    L'ordinanza,   ritualmente   comunicata  e  notificata,  e'  stata
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 28 novembre 1984.
    Nel   giudizio   dinanzi  alla  Corte  costituzionale  non  si  e'
 costituita nessuna delle  parti  del  giudizio  a  quo.  Ha  spiegato
 intervento  il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
    Ad   avviso   dell'interveniente,   le  suddette  tabelle  possono
 fondatamente  applicarsi   anche   agli   ordinamenti   previdenziali
 richiamati  dall'art.  4  legge  n.  299 del 1980, ai quali risultano
 obbligatoriamente iscritti i dipendenti pubblici,  benche'  essi,  in
 luogo  di  riconoscere  il  diritto alla prestazione previdenziale in
 eta' diversa per gli uomini e per le donne, stabiliscano al  riguardo
 il   necessario   servizio   utile   ma  prescindano  dall'eta'.  Pur
 sussistendo in tale settore un limite di eta' pensionabile superiore,
 coesiste,  infatti,  per  larghe  aliquote di dipendenti pubblici, la
 possibilita'  del  pensionamento   anticipato,   sicche',   in   tale
 situazione,   il  limite  di  eta'  fissato  nella  tariffa  andrebbe
 interpretato come media, anziche' come massimo prefissato.
    La diversificazione dei coefficienti di calcolo troverebbe inoltre
 la  sua  razionale  giustificazione  anche  nella  diversa  media  di
 sopravvivenza  che,  per  le  donne, sarebbe superiore a quella degli
 uomini. Con la conseguenza che coefficienti unitariamente predisposti
 per  le due categorie, in luogo di garantire l'unita' di trattamento,
 sortirebbero  l'effetto  di  una  valutazione  inferiore   a   quella
 effettiva del maggior onere - agli effetti di che trattasi - relativo
 ai soggetti di sesso femminile rispetto a quelli di sesso maschile.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione
 Sicilia -  ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  2,  terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e, per
 derivazione, dell'art. 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980,  n.
 299, in riferimento agli artt. 3 e 37, primo comma, Cost.
    Nel   dettare  la  disciplina  della  ricongiunzione  dei  periodi
 assicurativi ai fini previdenziali, la legge n. 29 del  1979  prevede
 che  il  lavoratore dipendente pubblico o privato che puo' far valere
 piu' periodi assicurativi in  regimi  obbligatori  diversi,  sia  del
 settore  dell'impiego  pubblico  che  di  quello  del lavoro privato,
 possa, ai fini del conseguimento di un'unica pensione,  ottenere  che
 tali  periodi  vengano  ricongiunti,  in  via  alternativa,  o presso
 l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS (art.  1),  o
 presso   la   gestione   in   cui  risulti  iscritto  all'atto  della
 presentazione della domanda, o presso altra gestione in cui possa far
 valere  almeno  otto  anni  di  contribuzione  versata in costanza di
 effettiva attivita' lavorativa (art. 2).
    In  entrambi  i  casi,  le gestioni interessate trasferiscono alla
 gestione in cui opera la ricongiunzione l'importo dei  contributi  di
 loro  pertinenza,  maggiorati  dell'interesse composto al tasso annuo
 del 4,50%.
    Nell'ipotesi   di   cui   all'art.  2,  il  terzo  comma  di  tale
 disposizione stabilisce che "La gestione assicurativa presso la quale
 si  effettua  la  ricongiunzione  delle posizioni assicurative pone a
 carico del richiedente il cinquanta per cento della somma  risultante
 dalla  differenza  tra  la riserva matematica, determinata in base ai
 criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962,
 n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo
 utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni
 assicurative a norma del comma precedente".
    Con  specifico  riguardo,  poi,  alla  situazione  dei  dipendenti
 pubblici che chiedano la ricongiunzione di cui all'art. 2 della legge
 n.  29  del  1979 presso gli ordinamenti dello Stato, gli istituti di
 previdenza presso il Ministero del Tesoro, gli altri  fondi  o  casse
 indicati  nell'art.  1  della  legge  29  aprile  1976,  n.  177,  la
 successiva legge 7 luglio 1980, n. 299  dispone,  all'art.  4,  primo
 comma,  che,  anche  per  essi,  ai  fini  della  determinazione  del
 contributo di cui al medesimo art. 2,  si  applicano,  per  stabilire
 l'entita'  della  riserva matematica, "i coefficienti contenuti nelle
 tabelle di cui all'art.  13  della  legge  12  agosto  1962,  n.1338,
 approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964".
    Le  predette  tabelle,  cui si richiamano entrambe le disposizioni
 impugnate, vennero predisposte - come precisa la nota dell'INPS del 6
 luglio  1983  citata  dal giudice a quo - "su una tavola di attivita'
 specifica dell'Assicurazione  generale  obbligatoria"  fondata  sulla
 differenza  esistente  tra uomo e donna nel settore privato in ordine
 all'eta' pensionabile - e quindi alla  durata  della  pensione  -  in
 quanto  per la donna il diritto alla pensione previdenziale matura al
 cinquantacinquesimo anno di eta' anziche' al sessantesimo: differenza
 alla  quale  consegue  che la riserva matematica, risultante da dette
 tabelle, e' di importo sensibilmente maggiore per la  donna  rispetto
 all'uomo.
    L'estensione al settore del pubblico impiego, operata con le norme
 impugnate, del sistema di  determinazione  della  riserva  matematica
 proprio  del  settore  privato  e',  ad avviso del giudice a quo, del
 tutto ingiustificata, in quanto comporta che a carico della donna  da
 cui  sia  chiesta  la  ricongiunzione di diversi periodi assicurativi
 vengano  posti  oneri  maggiori  di  quelli  previsti   per   l'uomo,
 nonostante  che  in  tale  settore  non  esista  il presupposto della
 diversa eta' di maturazione del diritto a pensione per  i  dipendenti
 dei due sessi.
    2. - La questione e' fondata.
    E'  pacifico  che  il  sistema  di  determinazione  della  riserva
 matematica previsto dall'art. 13, ultimo comma,  legge  n.  1338  del
 1962 e precisato nel D.M. 27 gennaio 1964 (poi sostituito dal D.M. 19
 febbraio 1981) implica che essa  per  la  donna  risulti  di  importo
 sensibilmente  superiore  rispetto  all'uomo; e parimenti pacifico e'
 che, per effetto  dell'estensione  disposta  dalle  norme  impugnate,
 l'onere   derivante   dalla   ricongiunzione  posto  a  carico  della
 dipendente pubblica - pari al 50% della  differenza  tra  la  riserva
 matematica  ed  il  complessivo ammontare dei contributi ed interessi
 versati  dalla  gestione  cedente  a  quella  subentrante  -  risulti
 maggiore,   ed  in  misura  ragguardevole,  di  quello  addossato  al
 dipendente pubblico in identica posizione.
    Tale   differenziazione   si   fonda,  nel  settore  privato,  sul
 presupposto - considerato in sede di determinazione delle  tabelle  o
 delle  relative riserve matematiche, sulla base della legge in allora
 vigente - di una maturazione della pensione  della  donna  anticipata
 rispetto  alla  pensione dell'uomo e sulla conseguente maggior durata
 media  dell'erogazione  di  essa.  Nessuna  incidenza  ha  invece  al
 riguardo  -  come  la citata nota INPS riconosce - il dato statistico
 della maggior durata media di  vita  della  donna,  che  e'  elemento
 rilevante  ai  fini delle assicurazioni private ma del tutto estraneo
 al sistema previdenziale.
    Ora,  poiche' ai sensi dell'art. 7, legge n. 29 del 1979 "Le norme
 per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica
 derivante  dalla  ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle
 in vigore nella gestione presso la quale  si  accentra  la  posizione
 assicurativa",  e  poiche'  gli ordinamenti previdenziali del settore
 pubblico non prevedono differenze tra i due sessi in ordine  all'eta'
 pensionabile,  e' evidente che il maggior onere previsto dalle citate
 tabelle ai fini della  ricongiunzione  e'  privo  per  le  dipendenti
 pubbliche  di  ogni  razionale giustificazione, in quanto disancorato
 dal presupposto su cui esso si fonda  nell'ordinamento  previdenziale
 privato.  Ne'  tale  giustificazione  puo' rinvenirsi - come pretende
 l'Avvocatura  -  nella  possibilita'  di   pensionamento   anticipato
 prevista per i dipendenti pubblici. A parte che tale possibilita' non
 concerne il solo  personale  femminile,  sarebbe  invero  palesemente
 arbitrario  sia  l'equiparare,  ai  fini  del  calcolo  della riserva
 matematica, un dato variabile, in quanto legato a  scelte  soggettive
 (facolta'   di   pensionamento   anticipato)   ad  un  dato  costante
 (pensionamento al cinquantacinquesimo anno), sia  il  far  gravare  i
 maggiori  oneri  conseguenti  a  tali  scelte sulle dipendenti che di
 quella facolta' non si avvalgono.
    Mancando  percio'  ogni  ragione per differenziare in relazione al
 sesso  il  calcolo   della   riserva   matematica   ai   fini   della
 ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi, gli artt. 2, terzo comma,
 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 4, primo comma,  della  legge  7
 luglio  1980, n.299, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi,
 per contrasto con gli artt. 3 e 37, primo comma, Cost.,  nella  parte
 in cui non prevedono che per le dipendenti pubbliche tale calcolo sia
 effettuato secondo le tabelle predisposte, in applicazione  dell'art.
 13,  ultimo  comma, della legge n. 1338 del 1962, per i dipendenti di
 sesso maschile.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  degli  artt.  2,  terzo
 comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi
 assicurativi  dei lavoratori ai fini previdenziali) e 4, primo comma,
 della legge  7  luglio  1980,  n.  299  (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni,  del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per
 l'attivita' gestionale e finanziaria degli  enti  locali  per  l'anno
 1980),  nella parte in cui non prevedono che il calcolo della riserva
 matematica  ai  fini  della  determinazione  del  contributo  per  la
 ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi sia effettuato anche per i
 dipendenti  pubblici  di   sesso   femminile   secondo   le   tabelle
 predisposte,  in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge
 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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