N. 764 SENTENZA 22 giugno - 7 luglio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Ricongiunzione dei periodi assicurativi - Calcolo del contributo a carico del richiedente Criteri - Dipendenti pubblici di sesso femminile - Riserva matematica secondo le tabelle predisposte dalla legge per i dipendenti di sesso maschile - Esclusione - Illegittimita' costituzionale parziale. (Legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 2, terzo comma; legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 4, primo comma (conversione in legge, con modific., dal d.-l. 7 maggio 1980, n. 153)). (Cost., artt. 3 e 37)(GU n.28 del 13-7-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n.29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e dell'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n.153, concernente norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1984 dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia sul ricorso proposto da Virzi' Tommasi Anna, iscritta al n. 937 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 328 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli. Ritenuto in fatto 1. - Decidendo sul ricorso proposto da Anna Virzi' Tommasi dipendente della Regione Sicilia, avverso il decreto con cui il Direttore Regionale, nel disporre la ricongiunzione con il servizio presso l'amministrazione regionale di quelli di precedente iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, aveva posto a carico della richiedente il previsto contributo, calcolato - secondo quanto stabilito dall'art. 2 della legge n. 29 del 1979 - in base ai criteri ed alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia - ha sollevato, con ordinanza del 19 gennaio 1984, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 2, comma terzo, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e, per derivazione, dell'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299. Sostiene il giudice a quo che tali norme, disponendo - ai fini della ricongiunzione da parte di dipendenti dell'impiego pubblico di periodi coperti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti - che la riserva matematica da trasferire alla gestione assicurativa dello Stato o dell'ente in cui opera la ricongiunzione sia determinata in base alle tabelle di cui all'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvate con decreto del Ministro del Lavoro 27 gennaio 1964 - e, quindi, con i coefficienti in esse previsti - realizzano delle situazioni che appaiono porsi in contrasto coi principi di uguaglianza e di parita' enunziati negli artt. 3 e 37 della Costituzione. Infatti, dette tabelle, che risultano costruite "su una tavola di attivita' specifica dell'Assicurazione generale obbligatoria" secondo quanto asserito nella nota INPS 6 luglio 1983 acquisita agli atti - sono state determinate per i soggetti attivi con coefficienti differenziati tra maschi e femmine, essendosi tenuto conto sia della diversa eta' di pensionamento tra uomini e donne, che della durata media di vita dei pensionati che e' superiore per le donne rispetto a quella degli uomini. Allorquando le tabelle stesse vengono utilizzate nel settore del pubblico impiego (con l'eccezione del personale salariato per il quale vige un'eta' di pensionamento differenziata tra uomini e donne) esse - ad avviso del giudice a quo - si connotano d'incostituzionalita' per contrasto con gli artt. 3 e 37 Cost., dal momento che l'ordinamento giuridico non pone distinzione tra i sessi quanto al limite di eta' pensionabile e tanto meno istituisce un criterio, nel calcolo del trattamento di quiescenza, fondato sulla diversa durata media della pensione. Ne' la possibilita' del pensionamento anticipato consentita nell'impiego pubblico, potrebbe avere - secondo la Sezione rimettente - una funzione sostitutiva, giuridicamente rilevante, del piu' basso limite dell'eta' di pensionamento previsto per le donne nel settore del lavoro privato, nel quale si giustifica la differenziazione dei coefficienti di calcolo per la determinazione della riserva matematica. Le disposizioni impugnate sarebbero percio' incostituzionali nella parte in cui non prevedono che la riserva matematica ivi prevista per i dipendenti dell'impiego pubblico di sesso femminile sia calcolata in base alle tabelle di cui all'art. 13, ultimo comma, della legge n. 1338 del 1962 previste per i dipendenti pubblici di sesso maschile. L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 28 novembre 1984. Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale non si e' costituita nessuna delle parti del giudizio a quo. Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato. Ad avviso dell'interveniente, le suddette tabelle possono fondatamente applicarsi anche agli ordinamenti previdenziali richiamati dall'art. 4 legge n. 299 del 1980, ai quali risultano obbligatoriamente iscritti i dipendenti pubblici, benche' essi, in luogo di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale in eta' diversa per gli uomini e per le donne, stabiliscano al riguardo il necessario servizio utile ma prescindano dall'eta'. Pur sussistendo in tale settore un limite di eta' pensionabile superiore, coesiste, infatti, per larghe aliquote di dipendenti pubblici, la possibilita' del pensionamento anticipato, sicche', in tale situazione, il limite di eta' fissato nella tariffa andrebbe interpretato come media, anziche' come massimo prefissato. La diversificazione dei coefficienti di calcolo troverebbe inoltre la sua razionale giustificazione anche nella diversa media di sopravvivenza che, per le donne, sarebbe superiore a quella degli uomini. Con la conseguenza che coefficienti unitariamente predisposti per le due categorie, in luogo di garantire l'unita' di trattamento, sortirebbero l'effetto di una valutazione inferiore a quella effettiva del maggior onere - agli effetti di che trattasi - relativo ai soggetti di sesso femminile rispetto a quelli di sesso maschile. Considerato in diritto 1. - La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e, per derivazione, dell'art. 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, in riferimento agli artt. 3 e 37, primo comma, Cost. Nel dettare la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, la legge n. 29 del 1979 prevede che il lavoratore dipendente pubblico o privato che puo' far valere piu' periodi assicurativi in regimi obbligatori diversi, sia del settore dell'impiego pubblico che di quello del lavoro privato, possa, ai fini del conseguimento di un'unica pensione, ottenere che tali periodi vengano ricongiunti, in via alternativa, o presso l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS (art. 1), o presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della presentazione della domanda, o presso altra gestione in cui possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa (art. 2). In entrambi i casi, le gestioni interessate trasferiscono alla gestione in cui opera la ricongiunzione l'importo dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50%. Nell'ipotesi di cui all'art. 2, il terzo comma di tale disposizione stabilisce che "La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente". Con specifico riguardo, poi, alla situazione dei dipendenti pubblici che chiedano la ricongiunzione di cui all'art. 2 della legge n. 29 del 1979 presso gli ordinamenti dello Stato, gli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, gli altri fondi o casse indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, la successiva legge 7 luglio 1980, n. 299 dispone, all'art. 4, primo comma, che, anche per essi, ai fini della determinazione del contributo di cui al medesimo art. 2, si applicano, per stabilire l'entita' della riserva matematica, "i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338, approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964". Le predette tabelle, cui si richiamano entrambe le disposizioni impugnate, vennero predisposte - come precisa la nota dell'INPS del 6 luglio 1983 citata dal giudice a quo - "su una tavola di attivita' specifica dell'Assicurazione generale obbligatoria" fondata sulla differenza esistente tra uomo e donna nel settore privato in ordine all'eta' pensionabile - e quindi alla durata della pensione - in quanto per la donna il diritto alla pensione previdenziale matura al cinquantacinquesimo anno di eta' anziche' al sessantesimo: differenza alla quale consegue che la riserva matematica, risultante da dette tabelle, e' di importo sensibilmente maggiore per la donna rispetto all'uomo. L'estensione al settore del pubblico impiego, operata con le norme impugnate, del sistema di determinazione della riserva matematica proprio del settore privato e', ad avviso del giudice a quo, del tutto ingiustificata, in quanto comporta che a carico della donna da cui sia chiesta la ricongiunzione di diversi periodi assicurativi vengano posti oneri maggiori di quelli previsti per l'uomo, nonostante che in tale settore non esista il presupposto della diversa eta' di maturazione del diritto a pensione per i dipendenti dei due sessi. 2. - La questione e' fondata. E' pacifico che il sistema di determinazione della riserva matematica previsto dall'art. 13, ultimo comma, legge n. 1338 del 1962 e precisato nel D.M. 27 gennaio 1964 (poi sostituito dal D.M. 19 febbraio 1981) implica che essa per la donna risulti di importo sensibilmente superiore rispetto all'uomo; e parimenti pacifico e' che, per effetto dell'estensione disposta dalle norme impugnate, l'onere derivante dalla ricongiunzione posto a carico della dipendente pubblica - pari al 50% della differenza tra la riserva matematica ed il complessivo ammontare dei contributi ed interessi versati dalla gestione cedente a quella subentrante - risulti maggiore, ed in misura ragguardevole, di quello addossato al dipendente pubblico in identica posizione. Tale differenziazione si fonda, nel settore privato, sul presupposto - considerato in sede di determinazione delle tabelle o delle relative riserve matematiche, sulla base della legge in allora vigente - di una maturazione della pensione della donna anticipata rispetto alla pensione dell'uomo e sulla conseguente maggior durata media dell'erogazione di essa. Nessuna incidenza ha invece al riguardo - come la citata nota INPS riconosce - il dato statistico della maggior durata media di vita della donna, che e' elemento rilevante ai fini delle assicurazioni private ma del tutto estraneo al sistema previdenziale. Ora, poiche' ai sensi dell'art. 7, legge n. 29 del 1979 "Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa", e poiche' gli ordinamenti previdenziali del settore pubblico non prevedono differenze tra i due sessi in ordine all'eta' pensionabile, e' evidente che il maggior onere previsto dalle citate tabelle ai fini della ricongiunzione e' privo per le dipendenti pubbliche di ogni razionale giustificazione, in quanto disancorato dal presupposto su cui esso si fonda nell'ordinamento previdenziale privato. Ne' tale giustificazione puo' rinvenirsi - come pretende l'Avvocatura - nella possibilita' di pensionamento anticipato prevista per i dipendenti pubblici. A parte che tale possibilita' non concerne il solo personale femminile, sarebbe invero palesemente arbitrario sia l'equiparare, ai fini del calcolo della riserva matematica, un dato variabile, in quanto legato a scelte soggettive (facolta' di pensionamento anticipato) ad un dato costante (pensionamento al cinquantacinquesimo anno), sia il far gravare i maggiori oneri conseguenti a tali scelte sulle dipendenti che di quella facolta' non si avvalgono. Mancando percio' ogni ragione per differenziare in relazione al sesso il calcolo della riserva matematica ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi, gli artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n.299, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 37, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono che per le dipendenti pubbliche tale calcolo sia effettuato secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge n. 1338 del 1962, per i dipendenti di sesso maschile.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), nella parte in cui non prevedono che il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1140