REGIONE TOSCANA

COMUNICATO

         Provvedimenti concernenti le acque minerali
(GU n.171 del 22-7-1988)

   Si  comunica  che con deliberazione della giunta regionale Toscana
n. 5395 del  6  giugno  1988,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  alla
Santafiora  S.r.l.,  con sede e stabilimento di produzione nel comune
di Monte S. Savino, localita' Giardino, 260, provincia di Arezzo,  e'
stata rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di
bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata  "Santafiora"
in   contenitori   di  materiale  PET  (polietilentereftalato)  della
capacita' di 500 ml, 100 cl, 150 cl, 200 cl,  nei  tipi  come  sgorga
dalla  sorgente,  leggermente  addizionata ed addizionata di anidride
carbonica, di cui alle delibere della giunta  regionale  Toscana,  n.
248 del 19 gennaio 1987 e n. 4112 del 22 aprile 1987.
   Per  il confezionamento di tale acqua minerale e' consentito l'uso
del materiale PET "Melinar B 90"  prodotto  dalla  Imperial  Chemical
Industries  (Italia)  S.p.a., Milano, del PET "M 81 E" prodotto dalla
Hoechst Italia S.p.a.,  Milano,  del  PET  "Vivypak"  prodotto  dalla
Montefibre  S.p.a.,  Milano,  nonche'  del  materiale  PET  "Lighter"
prodotto dalla Inca International S.p.a., Pisticci Scalo (Matera).
   Sono  state  confermate  le  prescrizioni di cui al punto 3) della
delibera giunta regionale Toscana n. 4112 del 22 aprile 1987  nonche'
quelle  di cui al punto 5) della delibera giunta regionale Toscana n.
248 del 19 gennaio  1987;  la  Santafiora  S.r.l.  e'  inoltre  stata
autorizzata a confezionare l'acqua minerale "Santafiora" in bottiglie
prodotte, partendo  dal  materiale  PET  "Vivypak"  della  Montefibre
S.p.a,  Milano,  dalla  Plastic  BG  S.p.a.,  Anagni (Frosinone), che
contrassegnera' le preforme e le bottiglie marchiandole con specifico
simbolo e numeri.
   La  Santafiora  S.r.l. e' stata autorizzata a confezionare l'acqua
minerale  "Santafiora"  nei  tipi   come   sgorga   dalla   sorgente,
leggermente  addizionata  ed  addizionata  di  anidride  carbonica in
bottiglie della capacita' di 500 ml, 100 cl, 150 cl, 200 cl prodotte,
partendo  dal  materiale  PET  "Lighter",  dalla  Inca  International
S.p.a., Pisticci Scalo (Matera) e dalla Plastic  BG  S.p.a.,  Anagni,
(Frosinone),  che  saranno  contrassegnate  dalle  societa'  medesime
marchiandole con specifici simboli.
   Tali  contenitori  di  PET  saranno  chiusi  con  capsula a vite e
contrassegnati con etichette e  stampati  accessori  autorizzati  con
delibera della giunta regionale toscana n. 6679 del 14 luglio 1986; i
contenitori medesimi non dovranno  essere  contrassegnati  con  altri
stampati oltre ai predetti.
   L'autorizzazione  di cui alla citata delibera n. 5395 del 6 giugno
1988 e' stata concessa alla societa' richiedente  fino  al  5  agosto
1989   ed   il  rinnovo  dell'autorizzazione  stessa  e'  subordinata
all'esito favorevole dei seguenti controlli di laboratorio:
    la Santafiora S.r.l. dovra' presentare con frequenza trimestale a
partire dal 6 agosto 1988, certificati di analisi effettuate  per  la
determinazione di:
      a)  migrazione globale e migrazione dei coloranti su numero uno
contenitore vuoto per ciascuna capacita' e per ciascuno dei materiali
autorizzati ed utilizzati, tenuto a contatto con acqua distillata per
dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali  certificati  dovranno
contenere  il  giudizio sulla conformita' dei campioni esaminati alle
norme vigenti;
      b)  migrazione  dei  coloranti  nell'acqua minerale e controllo
dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti
dal   contenitore,   in  particolare  di  glicole  etilenico  libero,
dimetiltereftalato e acetaldeide rilevati per  via  gascromatografica
su  numero  uno contenitore per ciascuna capacita' e per ciascuno dei
materiali PET  autorizzati  ed  utilizzati,  tenuto  pieno  di  acqua
minerale  per  dieci  giorni  a  quaranta  gradi  centigradi,  per  i
contenitori di PET "Lighter" dovra' essere determinata la  migrazione
dell'acido  tereftalico  anziche' quella del dimetiltereftalato; tali
campioni dovranno essere costituiti in parte da acqua minerale piatta
ed in parte da acqua minerale addizionata di anidride carbonica.
   Tali  rilevamenti  analitici  saranno fatti eseguire, a cura della
societa' richiedente alla  quale  fara'  carico  l'onere  finanziario
relativo,  dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o
dei servizi multizonali di  prevenzione  delle  UU.SS.LL.  toscane  o
dagli  altri  laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni
dovranno essere prelevati trimestralmente dal  personale  dell'U.S.L.
competente  per  territorio,  eventualmente con la collaborazione del
personale  del  laboratorio  incaricato  delle  analisi,  secondo  le
disposizioni di legge vigenti.
   L'autorizzazione  di  cui  alla  precitata  delibera n. 5395 del 6
giugno 1988 potra'  essere  revocata  o  sospesa  qualora  non  siano
ottemperate  le  prescrizioni nello stesso contenute, nonche' quando,
dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle
autorita'  sanitarie  competenti  nello  svolgimento dei loro compiti
istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse  risultare  la
non  conformita'  dei recipienti di PET autorizzati alle disposizioni
vigenti in materia.
   Si  comunica  che con deliberazione della giunta regionale Toscana
n. 5396 del  6  giugno  1988,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  alla
Santafiora  S.r.l.,  con sede e stabilimento di produzione nel comune
di Monte S. Savino, localita' Giardino, 260, provincia di Arezzo,  e'
stata rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di
bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale  denominata  "Perla"  in
contenitori  di materiale PET (polietilentereftalato) della capacita'
di 500 ml, 100 cl, 150  cl,  200  cl,  nei  tipi  come  sgorga  dalla
sorgente,   leggermente   addizionata   ed  addizionata  di  anidride
carbonica, di cui alle delibere della giunta  regionale  Toscana,  n.
249 del 19 gennaio 1987 e n. 4111 del 22 aprile 1987.
   Per  il confezionamento di tale acqua minerale e' consentito l'uso
del materialel PET "Melinar B 90" prodotto  dalla  Imperial  Chemical
Industries  (Italia)  S.p.a., Milano, del PET "M 81 E" prodotto dalla
Hoechst Italia S.p.a.,  Milano,  del  PET  "Vivypak"  prodotto  dalla
Montefibre  S.p.a.,  Milano,  nonche'  del  materiale  PET  "Lighter"
prodotto dalla Inca International S.p.a., Pisticci Scalo (Matera).
   Sono  state  confermate  le  prescrizioni di cui al punto 3) della
delibera giunta regionale Toscana n. 4111 del 22 aprile 1987  nonche'
quelle  di cui al punto 5) della delibera giunta regionale Toscana n.
249 del 19 gennaio  1987;  la  Santafiora  S.r.l.  e'  inoltre  stata
autorizzata  a  confezionare  l'acqua  minerale  "Perla" in bottiglie
prodotte, partendo  dal  materiale  PET  "Vivypak"  della  Montefibre
S.p.a,  Milano,  dalla  Plastic  BG  S.p.a.,  Anagni (Frosinone), che
contrassegnera' le preforme e le bottiglie marchiandole con specifico
simbolo e numeri.
   La  Sanfafiora  S.r.l. e' stata autorizzata a confezionare l'acqua
minerale "Perla" nei tipi come  sgorga  dalla  sorgente,  leggermente
addizionata  ed  addizionata di anidride carbonica in bottiglie della
capacita' di 500 ml, 100 cl, 150 cl, 200 cl  prodotte,  partendo  dal
materiale  PET  "Lighter",  dalla Inca International S.p.a., Pisticci
Scalo (Matera) e dalla Plastic BG S.p.a.,  Anagni,  (Frosinone),  che
saranno  contrassegnate  dalle  societa'  medesime  marchiandole  con
specifici simboli.
   Tali  contenitori  di  PET  saranno  chiusi  con  capsula a vite e
contrassegnati con etichette e  stampati  accessori  autorizzati  con
delibera della giunta regionale Toscana n. 6680 del 14 luglio 1986; i
contenitori medesimi non dovranno  essere  contrassegnati  con  altri
stampati oltre ai predetti.
   L'autorizzazione  di cui alla citata delibera n. 5396 del 6 giugno
1988 e' stata concessa alla societa' richiedente  fino  al  5  agosto
1989   ed   il  rinnovo  dell'autorizzazione  stessa  e'  subordinata
all'esito favorevole dei seguenti controlli di laboratorio:
    la Santafiora S.r.l. dovra' presentare con frequenza trimestale a
partire dal 6 agosto 1988, certificati di analisi effettuate  per  la
determinazione di:
      a)  migrazione globale e migrazione dei coloranti su numero uno
contenitore vuoto per ciascuna capacita' e per ciascuno dei materiali
autorizzati ed utilizzati, tenuto a contatto con acqua distillata per
dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali  certificati  dovranno
contenere  il  giudizio sulla conformita' dei campioni esaminati alle
norme vigenti;
      b)  migrazione  dei  coloranti  nell'acqua minerale e controllo
dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti
dal   contenitore,   in  particolare  di  glicole  etilenico  libero,
dimetiltereftalato e acetaldeide rilevati per  via  gascromatografica
su  numero  uno contenitore per ciascuna capacita' e per ciascuno dei
materiali PET  autorizzati  ed  utilizzati,  tenuto  pieno  di  acqua
minerale  per  dieci  giorni  a  quaranta  gradi  centigradi;  per  i
contenitori di PET "Lighter" dovra' essere determinata la  migrazione
dell'acido  tereftalico  anziche' quella del dimetiltereftalato; tali
campioni dovranno essere costituiti in parte da acqua minerale piatta
ed in parte da acqua minerale addizionata di anidride carbonica.
   Tali  rilevamenti  analitici  saranno fatti eseguire, a cura della
societa' richiedente alla  quale  fara'  carico  l'onere  finanziario
relativo,  dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o
dei servizi multizonali di  prevenzione  delle  UU.SS.LL.  toscane  o
dagli  altri  laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni
dovranno essere prelevati trimestralmente dal  personale  dell'U.S.L.
competente  per  territorio,  eventualmente con la collaborazione del
personale  del  laboratorio  incaricato  delle  analisi,  secondo  le
disposizioni di legge vigenti.
   L'autorizzazione  di  cui  alla  precitata  delibera n. 5396 del 6
giugno 1988 potra'  essere  revocata  o  sospesa  qualora  non  siano
ottemperate  le  prescrizioni nella stessa contenute, nonche' quando,
dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle
autorita'  sanitarie  competenti  nello  svolgimento dei loro compiti
istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse  risultare  la
non  conformita'  dei recipienti di PET autorizzati alle disposizioni
vigenti in materia.
   Si  comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana
n. 5101 del 30 maggio 1988, esecutiva ai sensi  di  legge,  la  Reali
Flaminio  e  Figli  S.p.a.,  con sede e stabilimento di produzione in
Calci,  via  delle  Sorgenti,  36,  provincia  di  Pisa,   e'   stata
autorizzata  a  modificare  le etichette dell'acqua minerale naturale
"Corona" e ad aggiornare sulle etichette stesse l'analisi  chimica  e
chimico-fisica.
   Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi
agli esemplari allegati alla presente deliberazione della  quale  gli
allegati  stessi  sono  parte  integrante  ed  i  recipienti di vetro
dell'acqua minerale naturale "Corona" della capacita' di 190  cl,  90
cl,  45  cl,  per  i tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di
anidride  carbonica,  non  devono  essere  contrassegnati  con  altri
stampati oltre ai predetti.
   Si  comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana
n. 5102 del 30 maggio 1988, la S.E.A.M. S.r.l. (Societa' elbana acque
minerali),  con  sede  in  Firenze,  piazza  della  Liberta',  16,  e
stabilimento di produzione in comune  di  Marciana  -  Isola  d'Elba,
provincia  di Livorno, e' stata autorizzata a modificare le etichette
dell'acqua minerale naturale nazionale denominata "Fonte  Napoleone",
ad  adeguarle  alle  norme di cui al decreto ministeriale 1› febbraio
1983  nonche'  ad  aggiornare  sulle   etichette   stesse   l'analisi
chimico-fisica.
   Le  nuove etichette devono essere conformi agli esemplari allegati
alla sopracitata delibera n. 5102 del 30 maggio 1988, della quale gli
allegati  medesimi  sono  parte integrante, ed i contenitori di vetro
dell'acqua minerale naturale "Fonte Napoleone",  della  capacita'  di
920  ml,  460 ml, per i tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata
di anidride carbonica, non devono  essere  contrassegnati  con  altri
stampati oltre ai predetti.
   Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana,
n. 5113 del 30 maggio 1988, esecutiva ai sensi di legge, la  sorgente
Verna  S.r.l.,  con  sede  e stabilimento di produzione nel comune di
Chiusi della Verna, provincia  di  Arezzo,  e'  stata  autorizzata  a
modificare   le  etichette  dell'acqua  minerale  naturale  nazionale
denominata "Verna" e ad aggiornare l'analisi chimica riportata  sulle
etichette medesime.
   Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi
agli esemplari allegati alla predetta delibera n. 5113 del 30  maggio
1988, della quale gli allegati medesimi sono parte integrante, tenuto
conto che agli esemplari stessi devono essere apportate  le  seguenti
correzioni:    l'indicazione    Sorgente    Verna   S.r.l.   titolare
dell'autorizzazione,  deve  essere  riportata  sulle  etichette   con
caratteri  di  altezza  e larghezza conformi alle disposizioni di cui
all'art. 1.8 del decreto ministeriale
1› febbraio 1983.
   I  contenitori  di  vetro  dell'acqua minerale "Verna", per i tipi
come sgorga dalla  sorgente  e  addizionata  di  anidride  carbonica,
nonche'  i contenitori di PVC dell'acqua minerale "Verna" per il tipo
come sgorga dalla sorgente,  non  devono  essere  contrassegnati  con
altri stampati oltre ai predetti.