Applicazione del combinato art. 3 della legge 18 febbraio 1983, n. 46, recante prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia e dell'art. 2, paragrafo 3, punto g), della direttiva n. 70/50/CEE.(GU n.171 del 22-7-1988)
Vigente al: 22-7-1988
Fermo restando quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 46/83, l'art. 3 della stessa legge deve essere inteso nel senso che, all'atto dell'immissione sul mercato (intendendosi per immissione sul mercato il momento della destinazione al consumo e, quindi, per i prodotti d'importazione il momento dello sdoganamento), deve essere indicato sui giocattoli, ove possibile e comunque sui loro involucri di contenimento: a) per quelli fabbricati in Italia, la ragione sociale del produttore; b) per i giocattoli fabbricati in uno Stato membro della Comunita' economica europea la ragione sociale del produttore o, in mancanza di essa, dell'importatore; c) per i giocattoli fabbricati in uno Stato non appartenente alla Comunita' economica europea la ragione sociale del produttore e dell'importatore nella Comunita'. Il Ministro: BATTAGLIA