MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 11 luglio 1988, n. 3353 

  Applicazione  del combinato art. 3 della legge 18 febbraio
1983, n.  46, recante prescrizioni per la fabbricazione e la
commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana
dei giocattoli fabbricati o importati in Italia e  dell'art.
2, paragrafo 3, punto g), della direttiva n. 70/50/CEE.
(GU n.171 del 22-7-1988)
 
 Vigente al: 22-7-1988  
 

  Fermo  restando  quanto  disposto dall'art. 1 della legge n. 46/83,
l'art. 3 della  stessa  legge  deve  essere  inteso  nel  senso  che,
all'atto dell'immissione sul mercato (intendendosi per immissione sul
mercato il momento della destinazione al consumo  e,  quindi,  per  i
prodotti  d'importazione  il momento dello sdoganamento), deve essere
indicato sui giocattoli, ove possibile e comunque sui loro  involucri
di contenimento:
    a)  per  quelli  fabbricati  in  Italia,  la  ragione sociale del
produttore;
    b)  per  i  giocattoli  fabbricati  in  uno  Stato  membro  della
Comunita' economica europea la ragione sociale del produttore  o,  in
mancanza di essa, dell'importatore;
    c) per i giocattoli fabbricati in uno Stato non appartenente alla
Comunita' economica europea  la  ragione  sociale  del  produttore  e
dell'importatore nella Comunita'.
                                               Il Ministro: BATTAGLIA