MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 luglio 1988 

  Emissione  di  buoni  ordinari  del  Tesoro al portatore a
novantaquattro giorni.
(GU n.173 del 25-7-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale  29  marzo  1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  77  del  1›  aprile  1988,  con  il  quale  e'
stabilito che dal 1› aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni
ordinari del Tesoro e'  effettuata  con  le  modalita'  previste  dal
decreto   ministeriale   29  dicembre  1987,  salvo  quanto  disposto
dall'art. 2 del citato decreto;
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  giugno 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1988, con il quale e' previsto
che  i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari
del Tesoro di durata non superiore a novantasei  giorni  possono  non
contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;
                               Decreta:
  Per  il 29 luglio 1988 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
novantaquattro  giorni con scadenza il 31 ottobre 1988 fino al limite
massimo in valore nominale di lire 10.500 miliardi.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del
decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla
lettera a) dell'art. 18 puo' essere presentata  fino  ad  un  importo
massimo di 2 miliardi.
  Con  successivo  decreto  sara'  indicato il prezzo medio ponderato
risultante dalle richieste di cui all'art. 17 rimaste aggiudicatarie.
La relativa spesa per interessi gravera' sul cap. 4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1988.
  Con apposito comunicato del Ministero del tesoro sara' inoltre reso
noto il prezzo medio ponderato di cui al comma precedente  maggiorato
nella misura di 5 centesimi.
  Il  collocamento  dei  B.O.T. verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali
di categoria e degli istituti di credito speciale.
  I  buoni  verranno  emessi  solamente  per  le  serie:  Q  (lire  1
miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi)  e  T  (lire  50
miliardi);  le  altre  serie  previste  dal  decreto  ministeriale 29
dicembre 1987 citato nelle premesse saranno utilizzate per  quote  di
assegnazione inferiori al miliardo di lire.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia,  dovranno  pervenire  alla  Banca  d'Italia   in   Roma   -
Amministrazione  centrale  -  Servizio  rapporti  col  Tesoro  -  Via
Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12  del  giorno  25  luglio
1988  con  l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  nell'art. 8 del
decreto ministeriale 29 dicembre 1987.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 20 luglio 1988
                                                   Il Ministro: AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 luglio 1988
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 301