Integrazione al decreto ministeriale 22 ottobre 1982 concernente i requisiti degli impianti igienico-sanitari di cui debbono essere dotate le navi da pesca superiori a 50 t.s.l.(GU n.175 del 27-7-1988)
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; Visto il proprio decreto 22 ottobre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 12 aprile 1983; Visto il proprio decreto 6 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1985; Sentita la commissione prevista dal'art. 80 della legge 16 giugno 1939, n. 1045; Decreta: All'art. 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 1982 citato nelle premesse e' aggiunto il seguente comma: "Quando sono impiegate in battute di pesca stagionale comportanti uscite in mare non superiori a 24 ore, sulle predette navi, pure se dotate di un solo lavandino e di una sola latrina e ferma restando l'osservanza di quanto disposto nei precedenti punti 3, 4 e 5, possono essere imbarcate fino a 16 persone di equipaggio". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 8 luglio 1988 Il Ministro: PRANDINI