MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 8 luglio 1988 

  Integrazione  al  decreto  ministeriale  22  ottobre  1982
concernente i requisiti degli impianti igienico-sanitari  di
cui  debbono  essere  dotate le navi da pesca superiori a 50
t.s.l.
(GU n.175 del 27-7-1988)

                             IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Visto   il   proprio   decreto  22  ottobre  1982,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  99  del  12  aprile
1983;
  Visto il proprio decreto 6 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1985;
  Sentita  la  commissione prevista dal'art. 80 della legge 16 giugno
1939, n. 1045;
                               Decreta:
  All'art.  2  del  decreto ministeriale 22 ottobre 1982 citato nelle
premesse e' aggiunto il seguente comma:
  "Quando  sono  impiegate in battute di pesca stagionale comportanti
uscite in mare non superiori a 24 ore, sulle predette navi,  pure  se
dotate  di  un  solo lavandino e di una sola latrina e ferma restando
l'osservanza di quanto disposto  nei  precedenti  punti  3,  4  e  5,
possono essere imbarcate fino a 16 persone di equipaggio".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 8 luglio 1988
                                                Il Ministro: PRANDINI