N. 827 SENTENZA 5 - 21 luglio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Assistenti sociali - Trasferimento alle unita' sanitarie locali - Personale proveniente dagli enti locali - Espletamento alla data del 20 dicembre 1979 di attivita' di servizio per almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale - Inquadramento nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore - Omessa previsione Illegittimita' costituzionale parziale. (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, allegato 2). (Cost., art. 3)(GU n.30 del 27-7-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali) promossi con n. 2 ordinanze emesse dal T.A.R. per il Veneto in data 10 luglio 1986 sul ricorso proposto da Gasperoni Silvana ed altre contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1987 ed in data 23 aprile 1987 sul ricorso proposto da Alberton Leopolda ed altri contro la Commissione di controllo sulla Amministrazione Regionale del Veneto ed altri, iscritta al n. 602 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1987; Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio promosso da Gasperoni Silvana ed altre avverso l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario addetto alle unita' sanitarie locali nella posizione funzionale di "Assistente Sociale collaboratrice", il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza del 10 luglio 1986 (r.o. 786/86), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui equipara fra loro le assistenti sociali con otto anni di servizio nella qualifica provenienti dal personale ospedaliero, regionale e parastatale, ma non quelle provenienti dagli enti locali, che debbono invece avere la qualifica di assistente sociale capo. Deducevano le ricorrenti di essere state dipendenti, per piu' di otto anni, dell'Amministrazione provinciale di Venezia in qualita' di assistenti sociali, di essere state trasferite all'Unita' Sanitaria Locale n. 16 "Veneziana" e di essere quindi state inquadrate - con deliberazione della Giunta Regionale n. 1825 del 14 aprile 1982 - nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario addetto alle Unita' Sanitarie Locali del Veneto - ruolo tecnico - nel profilo professionale delle assistenti sociali e nella posizione funzionale di "assistente sociale collaboratore". Le stesse lamentavano di essere state inquadrate nella detta posizione funzionale anziche' in quella di Assistente coordinatore che, in base alla citata tabella di equiparazione allegata al d.P.R. n. 761 del 1979, spettava solo alle Assistenti Sociali provenienti dagli enti locali con qualifica di Assistente Sociale capo, qualifica che peraltro non si riscontrava in nessuno degli accordi di lavoro del personale degli enti locali, essendo previsto solo il livello retributivo funzionale dell'"assistente sociale". Ad avviso del giudice a quo il d.P.R. n. 761 del 1979, nell'allegato 1 (Ruolo tecnico) tab. D, ha previsto nell'ambito del profilo professionale delle assistenti sociali uno sviluppo di "carriera articolato su due posizioni funzionali: quella inferiore, che e' poi anche quella iniziale, denominata "assistente sociale collaboratore", e quella superiore, che e' la posizione funzionale di 'assistente sociale coordinatore'". In sede di primo inquadramento, l'inserimento nei predetti profili delle assistenti sociali trasferite alle UU.SS.LL. doveva avvenire secondo la tabella di equiparazione di cui all'allegato 2, ai sensi dell'art. 64 dello stesso d.P.R. La detta tabella ha previsto che venissero collocate nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore le assistenti aventi otto anni di servizio nella qualifica solo se provenienti dai cessati enti ospedalieri, dalle regioni e dagli enti parastatali. Per le assistenti sociali provenienti dagli enti locali ha invece abbandonato l'anzidetto criterio di anzianita' nella carriera ed ha richiesto il possesso della specifica qualifica di "assistente sociale capo". Cio' comporta, secondo il giudice rimettente, una palese disparita' di trattamento, poiche' mentre per le prime si viene a configurare una specie di "promozione a ruolo aperto" e non si pongono altri limiti al raggiungimento della posizione funzionale apicale, per le seconde "invece si prevede una determinata qualifica apicale che doveva per forza corrispondere a taluni limitati posti in pianta organica e quindi era in ipotesi conseguibile solo da un limitato numero di assistenti sociali che avessero vinto i relativi concorsi". Inoltre, secondo il giudice a quo, un'ulteriore diversita' di trattamento si rinviene nel fatto che i contratti collettivi che negli ultimi anni hanno disciplinato il rapporto di lavoro del personale degli enti locali (d.P.R. n. 191 del 1979 e d.P.R. n. 810 del 1980) "hanno sempre previsto l'inquadramento delle assistenti sociali in un unico livello retributivo funzionale senza riconoscere quindi la figura di un'ipotetica 'assistente sociale capo'". Per cui solo nei confronti degli assistenti sociali provenienti dagli enti locali, da un lato non assumerebbe rilievo l'anzianita' di servizio e dall'altro - non esistendo negli ordinamenti di provenienza la detta qualifica - non sussisterebbero i requisiti per poter venire inquadrato nella posizione di assistente sociale coordinatore. Tale situazione, a parere del giudice a quo, contrasta col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e confligge anche con il principio di buon andamento e imparzialita' dell'Amministrazione ex art. 97 Cost. Sotto quest'ultimo profilo la irragionevolezza ed arbitrarieta' della normativa impugnata e' desunta dal rilievo per cui nel concetto di buon andamento deve "ricomprendersi anche l'esigenza di non pregiudicare il concreto funzionamento dei pubblici uffici con delle norme che, non avendo alcuna logica giustificazione e creando irrazionali disparita' fra dipendenti chiamati a svolgere le stesse funzioni, non possono non determinare situazioni di tensione nell'ambiente di lavoro destinate a riverberarsi anche sul suo ordinato svolgimento". 1.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non e' intervenuto. Nessuna delle parti private si e' costituita. 2. - Lo stesso T.A.R. del Veneto, nel corso di un giudizio instaurato da Alberton Leopolda ed altri avverso l'annullamento parziale della delibera relativa all'inquadramento nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore - livello 7 -, ha sollevato, con ordinanza del 23 aprile 1987 (r.o. 602/87), identica questione di legittimita' costituzionale, limitatamente alla posizione delle ricorrenti che alla data del 20 dicembre 1979 avevano maturato un'anzianita' di servizio di almeno otto anni. 2.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non e' intervenuto. Nessuna delle parti private si e' costituita. Considerato in diritto 1. - L'art. 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, emanato in attuazione dell'art. 47 della legge delega 23 dicembre 1978, per la disciplina del personale delle unita' sanitarie locali, stabilisce che il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite alle unita' sanitarie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sara' inquadrato nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2. Per effetto della tabella D dell'allegato 1 (Ruolo tecnico) al predetto decreto del Presidente della Repubblica, si prevede, all'interno del profilo professionale degli assistenti sociali, uno sviluppo di carriera articolato su due posizioni funzionali, quella inferiore (che e' poi quella iniziale) denominata "assistente sociale collaboratore", e quella superiore denominata "assistente sociale coordinatore". Le tabelle di equiparazione contenute nell'allegato 2, prevedono il collocamento, nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore, degli assistenti sociali aventi otto anni di servizio nella qualifica solo se provenienti dai cessati enti ospedalieri, dalle regioni e dagli enti parastatali. Per gli assistenti sociali provenienti dagli enti locali il criterio dell'anzianita' nella carriera viene abbandonato ed in sua vece viene richiesto, sempre ai fini del collocamento nella medesima posizione funzionale di assistente sociale coordinatore, il possesso della preesistente qualifica di "assistente sociale capo". Le ordinanze del T.A.R. Veneto dubitano della legittimita' costituzionale dell'allegato 2 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. per la discriminazione - ad avviso dei giudici remittenti ingiustificato - tra il trattamento riservato - ai fini dell'inquadramento - agli assistenti sociali trasferiti alle UU.SS.LL. a seconda della loro provenienza dai cessati enti ospedalieri, dalle regioni e dagli enti parastatali oppure dagli enti locali. Tale arbitraria disuguaglianza di trattamento tra dipendenti chiamati ad effettuare le stesse funzioni, inoltre, determinando situazioni di tensione capaci di compromettere l'ordinato svolgimento del lavoro, contrasterebbe con i principi di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione. 2. - La questione e' fondata. Invero la tabella impugnata introduce una disparita' di trattamento, priva di razionale fondamento, tra gli assistenti sociali trasferiti alle UU.SS.LL., a seconda del diverso ente di provenienza. L'inquadramento nella posizione funzionale piu' elevata infatti, mentre per gli assistenti sociali di altra provenienza e' disposto con il solo criterio dell'anzianita', per quelli dipendenti dagli enti locali e' invece subordinato all'avvenuto raggiungimento di una determinata qualifica apicale (assistente sociale capo) corrispondente necessariamente a limitati posti in pianta organica. Tale diversita' di criteri non trova alcuna plausibile giustificazione, poiche', in tutti i casi, si tratta di personale che svolgeva, nell'ente di provenienza, la medesima attivita' e che identici compiti e' chiamato ad adempiere nell'ente in cui e' trasferito ex lege. L'irragionevole discriminazione in danno degli assistenti sociali provenienti dagli enti locali, si manifesta anche sotto un altro profilo. Nel contratto collettivo che ha disciplinato il rapporto di lavoro degli enti locali (d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191), infatti, essendo tutti gli assistenti sociali inquadrati in un unico livello retributivo-funzionale, non e' prevista la qualifica di assistente sociale capo. Di conseguenza, nessuno di costoro poteva averla raggiunta. Pertanto essi, in applicazione dei criteri previsti dalla tabella impugnata, non possono che essere inquadrati, nelle UU.SS.LL., nella posizione inferiore di assistente sociale collaboratore, con cio' trovandosi comunque, anche se di pari o maggiore anzianita' di servizio, in una situazione sottordinata rispetto agli assistenti provenienti da enti diversi e con anzianita' di almeno otto anni, inquadrati nella qualifica di "assistente sociale coordinatore". Per questi motivi, deve considerarsi fondata la questione relativa alla violazione dell'art. 3 Cost., e ritenersi assorbita la censura formulata in riferimento all'art. 97 Cost. Pertanto l'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 deve ritenersi costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di assistente coordinatore del personale proveniente dagli enti locali e trasferito alle UU.SS.LL., che alla data del 20 dicembre 1979 aveva espletato presso tali enti attivita' di servizio per almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimita' costituzionale della tabella relativa alle assistenti sociali ricompresa nell'allegato 2 (contenente disposizioni sulla equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale delle unita' sanitarie locali) del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore del personale proveniente dagli enti locali e trasferito alle UU.SS.LL. che, alla data del 20 dicembre 1979, abbia prestato attivita' di servizio per almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale nell'ente di provenienza. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1210