N. 828 SENTENZA 5 - 21 luglio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Pensione
 di guerra - Figli naturali - Equiparazione ai figli legittimi -
 Riconoscimento non oltre il termine di un anno dalla  cessazione
 dello stato di guerra - Illegittimita' costituzionale parziale.
 (Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 64, secondo comma).  (Cost., art.
 3)
(GU n.30 del 27-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 64, secondo
 comma, della legge  10  agosto  1950,  n.  648  (Riordinamento  delle
 disposizioni sulle pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa
 il  4  febbraio  1987  dalla  Corte  dei  conti   -   Sezione   prima
 giurisdizionale  per  le  pensioni di guerra, sul ricorso proposto da
 Angeloni Luciana, iscritta al n. 807 del registro  ordinanze  1987  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n.54, prima
 serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 giugno 1988 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ordinanza emessa il 4 febbraio 1987 (R.O. 807 del 1987)
 la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale per le pensioni di
 guerra,  sul  ricorso  proposto  da  Angeloni  Luciana,  ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 64, secondo comma,
 della  legge  10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni
 sulle  pensioni  di  guerra)  in   riferimento   all'art.   3   della
 Costituzione,   nella   parte   in   cui  limita  ai  figli  naturali
 riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla  cessazione  dello
 stato di guerra l'equiparazione ai figli legittimi.
    Con  l'art.  52  della  successiva  legge n. 313 del 1968 e' stata
 esclusa, infatti, qualsiasi  limitazione  collegata  al  momento  del
 riconoscimento,  evidentemente  ritenendo  la  "inesistenza di valide
 ragioni di diversificazione". La norma, tuttavia, non e'  applicabile
 alla   fattispecie,   poiche',   trattandosi   di  disposizione  piu'
 favorevole rispetto alla precedente, ha effetto (art. 116)  solo  dal
 16 gennaio 1968.
    2.  -  E'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei ministri
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La  Corte  dei  conti  solleva  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 64, secondo comma,  della  legge  10  agosto
 1950  n.  648  (Riordinamento  delle  disposizioni  sulle pensioni di
 guerra) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte  in
 cui  limita ai figli naturali riconosciuti non oltre il termine di un
 anno dalla cessazione dello stato di guerra l'equiparazione -  per  i
 fini  di  pensione  -  ai figli legittimi: l'art. 52 della successiva
 legge 18 marzo 1968 n. 313 ha escluso, ma solo a  far  tempo  dal  16
 gennaio  di tale anno, qualsiasi limitazione collegata al momento del
 riconoscimento, evidentemente ritenendo  "la  inesistenza  di  valide
 ragioni di diversificazione".
    2. - La questione e' fondata.
    La Corte, sia pure per altra e differente normativa pensionistica,
 ha gia' affermato  che  il  riconoscimento  ovvero  la  dichiarazione
 giudiziale  di  paternita' non sono suscettibili di assoggettamento a
 irrazionale limitazione temporale (sentenze nn. 268 e 403 del  1988).
    Va  disposta, pertanto, declaratoria di illegittimita' della norma
 in esame, ai  fini  del  trattamento  di  quiescenza  quando  dovuto,
 limitatamente  alle  parole  "non  oltre  il termine di un anno dalla
 cessazione dello stato di guerra".
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  64,  secondo
 comma, della  legge  10  agosto  1950  n.  648  (Riordinamento  delle
 disposizioni sulle pensioni di guerra) limitatamente alle parole "non
 oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di  guerra".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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