N. 846 ORDINANZA 5 - 21 luglio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Pensionati statali - Ripetibilita' di ratei di pensione liquidata in via provvisoria - Riscossione in buona fede per necessita' di vita - Contrasto con il principio giurisprudenziale della ritenzione di somme corrisposte per errore e percepite in buona fede - Manifesta infondatezza. (Legge 29 aprile 1949, n. 221, art. 3). (Cost., art. 3)(GU n.30 del 27-7-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge 29 aprile 1949. n. 221 (Adeguamento delle pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato), in relazione all'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1983 dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Ramondini Zuliani Elsa contro il Ministero del Tesoro ed altra, iscritta al n. 337 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 novembre 1983 (R.O. n. 337/84) nel giudizio promosso da Ramondini Zuliani Elsa, diretto ad ottenere il rigetto della pretesa della Direzione Provinciale del Tesoro di Trieste di restituzione di alcuni ratei di pensione, siccome riscossi in buona fede, il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli- Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221, nella parte in cui prevede la ripetibilita' dei ratei di pensione liquidata in via provvisoria, riscossi dal pensionato statale, percepiti in buona fede e utilizzati per necessita' di vita, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., per la disparita' di trattamento che si verifica nella vigenza del principio giurisprudenziale della ritenzione delle somme corrisposte per errore dall'amministrazione e percepite in buona fede; che nel giudizio e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio, concludendo per la declaratoria di inammissibilita' della questione e, in subordine, per la sua infondatezza; considerato che non sussiste la rilevata disparita' di trattamento in quanto l'erogazione dei ratei di pensione e' avvenuta in via provvisoria e salvo conguaglio; che la conoscenza di tale situazione da parte del percettore fa venire meno la buona fede di questi e l'efficacia dell'errore dell'amministrazione per cui non puo' valere il citato principio giurisprudenziale; che, inoltre, in materia di concessione di benefici sussiste un'ampia discrezionalita' del legislatore, non sindacabile in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, a meno che non concreti un arbitrio che nella specie va escluso; che, comunque, e' rimesso alla stessa amminsitrazione, in considerazione della peculiarita' della fattispecie e delle condizioni economiche del debitore, di effettuare la divisione del dovuto in ratei ed esonerare lo stesso debitore dal pagamento di interessi, dovendosi la norma impugnata interpretare in adeguamento ai principi costituzionali vigenti; che, pertanto, la questione sollevata e' manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221 (Adeguamento delle pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1229