N. 846 ORDINANZA 5 - 21 luglio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - Pensionati statali - Ripetibilita' di ratei
 di pensione liquidata in via provvisoria - Riscossione in buona fede
 per necessita' di vita - Contrasto con il principio giurisprudenziale
 della ritenzione di somme corrisposte per errore e percepite in buona
 fede - Manifesta infondatezza.  (Legge 29 aprile 1949, n. 221, art.
 3).  (Cost., art. 3)
(GU n.30 del 27-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge
 29 aprile 1949. n.  221  (Adeguamento  delle  pensioni  ordinarie  al
 personale  civile  e militare dello Stato), in relazione all'art. 206
 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione  del  testo  unico
 delle  norme  sul  trattamento  di quiescenza dei dipendenti civili e
 militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il  10  novembre
 1983  dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da
 Ramondini Zuliani Elsa contro  il  Ministero  del  Tesoro  ed  altra,
 iscritta  al  n.  337  del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 dell'anno 1984;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza emessa il 10 novembre 1983 (R.O. n.
 337/84) nel giudizio promosso da Ramondini Zuliani Elsa,  diretto  ad
 ottenere  il  rigetto  della  pretesa della Direzione Provinciale del
 Tesoro di Trieste  di  restituzione  di  alcuni  ratei  di  pensione,
 siccome riscossi in buona fede, il Tribunale Amministrativo Regionale
 del Friuli- Venezia Giulia ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221, nella
 parte in cui prevede la ripetibilita' dei ratei di pensione liquidata
 in  via  provvisoria,  riscossi  dal pensionato statale, percepiti in
 buona fede e  utilizzati  per  necessita'  di  vita,  in  riferimento
 all'art.  3, primo comma, Cost., per la disparita' di trattamento che
 si verifica  nella  vigenza  del  principio  giurisprudenziale  della
 ritenzione  delle somme corrisposte per errore dall'amministrazione e
 percepite in buona fede;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio, concludendo per
 la  declaratoria di inammissibilita' della questione e, in subordine,
 per la sua infondatezza;
    considerato che non sussiste la rilevata disparita' di trattamento
 in quanto l'erogazione dei ratei  di  pensione  e'  avvenuta  in  via
 provvisoria e salvo conguaglio;
      che  la conoscenza di tale situazione da parte del percettore fa
 venire meno  la  buona  fede  di  questi  e  l'efficacia  dell'errore
 dell'amministrazione  per  cui  non  puo'  valere il citato principio
 giurisprudenziale;
      che,  inoltre,  in  materia  di concessione di benefici sussiste
 un'ampia discrezionalita' del legislatore, non sindacabile in sede di
 giudizio  di  legittimita' costituzionale, a meno che non concreti un
 arbitrio che nella specie va escluso;
      che,  comunque,  e'  rimesso  alla  stessa  amminsitrazione,  in
 considerazione  della  peculiarita'   della   fattispecie   e   delle
 condizioni  economiche  del  debitore, di effettuare la divisione del
 dovuto in ratei ed esonerare lo  stesso  debitore  dal  pagamento  di
 interessi,  dovendosi  la norma impugnata interpretare in adeguamento
 ai principi costituzionali vigenti;
      che,   pertanto,   la   questione  sollevata  e'  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art.  3  della  legge  29  aprile  1949,  n.  221
 (Adeguamento  delle pensioni ordinarie al personale civile e militare
 dello  Stato),  sollevata,  in  riferimento  all'art.  3  Cost.,  dal
 Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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