N. 849 ORDINANZA 5 - 21 luglio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Impiego pubblico - Ufficiali giudiziari fruitori di pensioni liquidate con sistema tabellare - Applicazione di benefici riconosciuti agli ex combattenti Esclusione - Manifesta infondatezza. (Legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 2). (Cost., art. 3)(GU n.30 del 27-7-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1983 dalla Corte dei Conti - Sez. III giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti da Lupica Francesco ed altro, iscritta al n. 976 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19- bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 12 dicembre 1983 ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., non prevede un sistema di applicazione dei benefici da esso recati anche nei confronti degli ex combattenti che, come gli ufficiali giudiziari, fruiscano di pensioni liquidate con sistema tabellare; che la violazione del principio di eguaglianza viene prospettata dal giudice a quo sotto un duplice profilo: sottolineando, cioe', sia la disparita' di trattamento tra gli ufficiali giudiziari e le altre categorie di pubblici dipendenti (essendo soltanto i primi esclusi dall'applicabilita' dei benefici previsti dalla norma censurata, per la ragione tecnica derivante dall'impossibilita' di calcolo dei benefici stessi in un sistema pensionistico di tipo tabellare, vale a dire tale che, per la liquidazione del relativo trattamento, implica il riferimento ad apposite tabelle che tengono conto soltanto dell'anzianita' maturata e non anche della retribuzione in godimento al momento del collocamento a riposo), sia l'arbitraria equiparazione che, limitatamente alla non operativita' della medesima norma, viene a prodursi fra ufficiali giudiziari ex combattenti ed ufficiali giudiziari che non possano vantare siffatta qualita'; Considerato che proprio le riconosciute peculiarita' dell'ordinamento pensionistico degli ufficiali giudiziari (v. leggi nn. 586/75 e 167/81) escludono la possibilita' di istituire un utile raffronto, ai fini della verifica di conformita' della norma censurata al principio costituzionale di eguaglianza, fra la posizione di costoro e quella di altri dipendenti statali il cui trattamento pensionistico viene determinato in base al duplice parametro dell'anzianita' maturata e dell'entita' della retribuzione fruita al momento del collocamento a riposo: cio' conformemente al principio, ripetutamente espresso da questa Corte, che, appunto, esclude la possibilita' di raffronti siffatti fra ordinamenti previdenziali eterogenei (v. sentt. nn. 26/80, 92/75 e 30/76); che, d'altra parte, riconosciuta per tali ragioni la legittimita' dell'esclusione del particolare beneficio de quo nei confronti della categoria degli ufficiali giudiziari, diviene ultronea qualsiasi questione di pretesa arbitraria parificazione, nell'ambito di tale categoria di dipendenti pubblici, fra coloro che possono vantare la qualita' (utile in altro ordinamento) per la concessione del beneficio medesimo e coloro che, invece, tale qualita' non posseggano; che, pertanto, la questione si palesa manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1232