N. 855 ORDINANZA 5 - 21 luglio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Procedimenti speciali - Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo notificata dopo la scadenza del termine per fatto imputabile all'ufficiale notificatore tempestivamente adito dalla parte - Mancata previsione Manifesta inammissibilita'. (Cod. proc. civ., art. 650). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma)(GU n.30 del 27-7-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 650, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla S.n.c. Fespa di Spelta Carlo ed altro contro Heel Federico, iscritta al n. 825 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che la Corte di cassazione ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 650 c.p.c., quale risulta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976, nella parte in cui non prevede che possa spiegarsi opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ove questa sia stata notificata all'opposto dopo lo scadere del termine di venti giorni a causa della negligenza o comunque dell'impedimento dell'ufficiale notificatore, tempestivamente adito dalla parte, per preteso contrasto con gli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione; Considerato che, a prescindere dalla validita' delle ragioni addotte a sostegno della non manifesta infondatezza della questione, emerge evidente la necessita' di operare, in caso di accoglimento della prospettata questione, una profonda modificazione sulla norma impugnata, tale da rendere compatibile la ragionevole perentorieta' del termine ivi previsto con la necessita' di salvaguardare i diritti di difesa dell'opponente che risultassero in ipotesi lesi; che una siffatta operazione comporterebbe una attivita' che e' da ascriversi esclusivamente al legislatore, sicche' la stessa e' preclusa a questa Corte; che pertanto la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 650 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1238