N. 856 ORDINANZA 5 - 21 luglio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Ricorsi
 amministrativi - Ricorso straordinario al Capo dello Stato -
 Definitivita' dell'atto - Impugnazione dei controinteressati dinanzi
 al Consiglio di Stato della decisione di accoglimento - Preclusione
 in caso di mancata richiesta di decisione del ricorso in sede
 giurisdizionale - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta
 inammissibilita'.  (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 10, terzo
 comma).  (Cost., artt. 3, 24 e 113)
(GU n.30 del 27-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  10, terzo
 comma, del d.P.R. 24 novembre  1971,  n.  1199  (Semplificazione  dei
 procedimenti  in  materia  di  ricorsi  amministrativi), promosso con
 ordinanza emessa il 27 ottobre 1986 dal T.A.R. per l'Emilia  Romagna,
 Sezione  di Parma, sul ricorso proposto da Giovanelli Paolo contro il
 Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed  altri,
 iscritta  al  n.  8  del  registro  ordinanze 1987 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  8,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1987;
    Visti l'atto di costituzione di Giovanelli Paolo nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto   che   il   Tribunale   Amministrativo   Regionale   per
 l'Emilia-Romagna, sezione  di  Parma,  con  ordinanza  emessa  il  27
 ottobre  1986,  ha  sollevato,  in riferimento agli artt. 3, 24 e 113
 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art.  10,  terzo
 comma,  d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nella parte in cui, in caso
 di ricorso straordinario al Presidente della  Repubblica  avverso  un
 atto amministrativo definitivo, preclude ai controinteressati che non
 abbiano chiesto, nelle forme di  cui  al  primo  comma  dello  stesso
 articolo   che   il  ricorso  sia  deciso  in  sede  giurisdizionale,
 l'impugnazione dinanzi al  Consiglio  di  Stato  della  decisione  di
 accoglimento, salvo che per vizi di forma o di procedimento;
      che   nel   giudizio   si  e'  costituito  il  ricorrente  Paolo
 Giovanelli,  instando   per   la   declaratoria   dell'illegittimita'
 costituzionale   della   norma   denunciata,  ed  e'  intervenuto  il
 Presidente del Consiglio dei ministri tramite  l'Avvocatura  generale
 dello Stato, che ha chiesto che la sollevata questione sia dichiarata
 infondata;
    Considerato  che  nella  specie  il ricorso straordinario e' stato
 proposto dai controinteressati, che sono  stati  tutti  presenti  nel
 giudizio;
      che,  pertanto,  essi  hanno  effettuato  in concreto la opzione
 della quale lamentano la mancanza di facolta';
      che,  quindi,  manca  la rilevanza della questione sollevata, la
 quale va dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  10,  terzo  comma,  d.P.R.  24
 novembre  1971,  n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia
 di ricorsi amministrativi), sollevata, in riferimento agli  artt.  3,
 24   e   113   Cost.,  dal  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per
 l'Emilia-Romagna,  sezione  di  Parma,  con  l'ordinanza  di  cui  in
 epigrafe (reg. ord. n. 8 del 1987).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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