N. 870 ORDINANZA 6 - 21 luglio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Imposta registro - Accertamento Solidarieta' passiva - Coobblicato non ricorrente - Formazione di un giudicato piu' favorevole in capo al condebitore ricorrente - Estensione non consentita - Manifesta infondatezza. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 55). (Cost., artt. 53 e 97)(GU n.30 del 27-7-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata sul ricorso proposto da Boldrini Eucherio Antonio contro l'Ufficio del Registro di Tolentino, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata, sul ricorso proposto da Boldrini Eucherio Antonio contro l'Ufficio del Registro di Tolentino, e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nella parte in cui, "pur prevedendo la solidarieta' passiva quanto all'imposta di registro, non consente al coobbligato che non sia insorto avverso l'accertamento di rettifica pur a lui notificato, di avvalersi del giudicato piu' favorevole formatosi in capo al condebitore che abbia esperito gli opportuni mezzi di impugnazione", per contrasto con gli artt. 53 e 97 Cost.; Considerato che la questione si appalesa in termini sostanzialmente analoghi ad altra (pure coinvolgente l'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634) gia' dichiarata manifestamente infondata: l'applicabilita' all'obbligazione solidale tributaria dei principi di cui all'art. 1306, secondo comma, c.c. priva l'impugnata normativa di censure d'incostituzionalita' nei termini prospettati (ord. n. 544 del 1987); che, non sussistendo ragioni idonee a modificare quanto gia' deciso, va dichiarata la manifesta infondatezza anche della presente questione; Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n.87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 53 e 97 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1253