N. 871 ORDINANZA 6 - 21 luglio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Imposte
 in genere - I.L.O.R. - Istanze di rimborso - Rapporto tributario -
 Contribuente ed amministrazione finanziaria Diversa misura della
 durata della pendenza - Disciplina dei rimborsi - Manifesta
 infondatezza.  (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art 43).  (Cost.,
 art. 3)
(GU n.30 del 27-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 43 del d.P.R. 29
 settembre  1973,  n.  600  (Disposizioni   comuni   in   materia   di
 accertamento  delle imposte sui redditi), promossi con n. 6 ordinanze
 emesse il 9 maggio 1986 dalla Commissione tributaria di II  grado  di
 Milano sui ricorsi proposti da Beretta Gianfranco, Giudice Antonio ed
 altri  e  Cappelli  Alberto  contro  l'ufficio  II.DD.  di  Milano  e
 dell'ufficio  II.DD. di Milano contro Motta Giovanni, Scovena Roberto
 e Fabbricotti Giovanni, rispettivamente iscritte  ai  nn.  562,  563,
 564,  565,  566  e 640 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44 e 47, prima serie speciale
 dell'anno 1987;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 giugno 1988 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che con sei ordinanze, aventi medesimo contenuto, emesse
 il 9 maggio 1986, la  Commissione  tributaria  di  secondo  grado  di
 Milano  ha  sollevato,  per  contrasto  con l'art. 3 Cost., questione
 incidentale di legittimita' costituzionale  dell'art.  43  d.P.R.  29
 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
 delle imposte sui redditi), nella parte in cui determina la durata di
 pendenza   del   rapporto   tributario   in   modo   -  si  assume  -
 ingiustificatamente  maggiore   per   l'Amministrazione   finanziaria
 (cinque  anni)  rispetto  al  contribuente (sessanta giorni ex art.16
 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636; 18 mesi ex art. 38 d.P.R. 29 settembre
 1973 n. 602);
      che  i  giudizi a quibus vertono tutti sulle istanze di rimborso
 (effettuate da contribuenti) dell'ILOR sul reddito di lavoro autonomo
 soddisfatta  relativamente  agli  anni 1974 - 1979; e tanto a seguito
 della sentenza di questa Corte n. 42  del  1980  che  ha  pronunciato
 l'illegittimita'  costituzionale degli artt. 4 n. 1 l. 9 ottobre 1971
 n. 825  e  1,  secondo  comma,  d.P.R.  29  settembre  1973  n.  599,
 concernente l'imposizione stessa per i redditi da lavoro autonomo non
 assimilabili a quelli d'impresa;
      che  per il Presidente del Consiglio dei ministri e' intervenuta
 l'Avvocatura   generale   dello   Stato,   deducendo   la   manifesta
 inammissibilita' o infondatezza della questione prospettata;
    Considerato  che,  per  la loro identita', i giudizi vanno riuniti
 per essere decisi con un'unica pronuncia;
      che nessuna par condicio e' ravvisabile nella specie, atteso che
 i termini di raffronto ineriscono a situazioni  ed  esigenze  diverse
 (da  un  lato l'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 ai peculiari poteri di
 accertamento del fisco, dall'altro gli artt. 16  d.P.R.  n.  636  del
 1972  e  38  d.P.R.  n.  602  del  1973  alla  articolata e complessa
 disciplina dei rimborsi in favore del contribuente) che ben poteva il
 legislatore, nella sua discrezionalita', regolare in modo differente;
      che,  pertanto,  va  dichiarata  la manifesta infondatezza della
 sollevata questione;
    Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.43  d.P.R.   29
 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
 delle imposte sui redditi),  sollevata,  in  riferimento  all'art.  3
 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano con le
 ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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