REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 4 

  Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 24 maggio 1976, n.
17, recante norme in materia di servizio di tesoreria della provincia
autonoma di Bolzano.
(GU n.31 del 30-7-1988)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna
                      n. 103 del 27 aprile 1986)
                       IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Il  primo  comma dell'art. 1 della legge provinciale 24 maggio
1976, n. 17, modificata  dall'art.  13  della  legge  provinciale  14
novembre 1983, n. 43, e' sostituito dal seguente:
   "1  La  giunta  provinciale  affida  il  servizio  di tesoreria, a
trattativa privata, a un istituto di credito ovvero a  piu'  istituti
di  credito  aventi  preferibilmente  sede  legale  nella provincia e
operanti anche indirettamente con adeguata capillarita' su  tutto  il
territorio della provincia".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
    Bolzano, addi' 25 gennaio 1986
Visto, il commissario del Governo per la provincia: URZI'