REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1988, n. 10 

  Composizione dell'Ufficio di direzione dell'Unita' socio sanitaria
locale.
(GU n.31 del 30-7-1988)

        (Pubblicata nel 2 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
           della regione Lombardia n. 13 del 30 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
                            HA DICHIARATO
 
CON SENTENZA 10 MARZO 1988, N. 273, NON FONDATE LE QUESTIONI DI
   LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
   DEI MINISTRI
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  La  composizione dell'ufficio di direzione dell'U.S.S.L. resta
determinata nel modo stabilito dall'art. 9, primo comma, della  legge
regionale 11 aprile 1980, n. 39.
   2.  Cessa  di  applicarsi quanto disposto dalla legge regionale 19
maggio 1980, n. 62.
   3.  Dopo  il  secondo  comma  del  predetto  art. 9 e' aggiunto il
seguente:
   "2- bis. Qualora la scelta di cui al precedente comma ricada su un
operatore in servizio presso altre U.S.S.L.,  si  applica  l'istituto
del  comando  di  cui  all'art.  44  del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761".
   4. Il quinto comma dello stesso art. 9 e' sostituito dai seguenti:
   "5.  L'incarico di dirigente coordinatore ha durata di cinque anni
ed e' rinnovabile. In costanza di incarico il dirigente  coordinatore
conserva  la  titolarita'  del  posto  precedentemente occupato e non
dismette le  funzioni,  salvo  diversa  motivata  determinazione  del
comitato di gestione con l'assenso dell'interessato.
   5-bis. Il dirigente coordinatore dismette in ogni caso le funzioni
precedentemente svolte nell'ipotesi prevista dal  comma  2-  bis  del
presente articolo.
   5-ter.   I   dirigenti   coordinatori   promuovono   consultazioni
periodiche con i responsabili dei servizi sulle questioni di maggiore
rilevanza e comunque di loro specifica competenza".
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della regione Lombardia.
    Milano, addi' 28 marzo 1988
 
                               TABACCI
 
  (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 14 ottobre 1982
e riapprovata nello stesso testo nella seduta del 24 febbraio  1983).