Composizione dell'Ufficio di direzione dell'Unita' socio sanitaria locale.(GU n.31 del 30-7-1988)
(Pubblicata nel 2 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 13 del 30 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO LA CORTE COSTITUZIONALE HA DICHIARATO CON SENTENZA 10 MARZO 1988, N. 273, NON FONDATE LE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. La composizione dell'ufficio di direzione dell'U.S.S.L. resta determinata nel modo stabilito dall'art. 9, primo comma, della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39. 2. Cessa di applicarsi quanto disposto dalla legge regionale 19 maggio 1980, n. 62. 3. Dopo il secondo comma del predetto art. 9 e' aggiunto il seguente: "2- bis. Qualora la scelta di cui al precedente comma ricada su un operatore in servizio presso altre U.S.S.L., si applica l'istituto del comando di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761". 4. Il quinto comma dello stesso art. 9 e' sostituito dai seguenti: "5. L'incarico di dirigente coordinatore ha durata di cinque anni ed e' rinnovabile. In costanza di incarico il dirigente coordinatore conserva la titolarita' del posto precedentemente occupato e non dismette le funzioni, salvo diversa motivata determinazione del comitato di gestione con l'assenso dell'interessato. 5-bis. Il dirigente coordinatore dismette in ogni caso le funzioni precedentemente svolte nell'ipotesi prevista dal comma 2- bis del presente articolo. 5-ter. I dirigenti coordinatori promuovono consultazioni periodiche con i responsabili dei servizi sulle questioni di maggiore rilevanza e comunque di loro specifica competenza". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, addi' 28 marzo 1988 TABACCI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 14 ottobre 1982 e riapprovata nello stesso testo nella seduta del 24 febbraio 1983).