REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1988, n. 14 

  Modalita' di svolgimento dei concorsi speciali per la VII qualifica
funzionale.
(GU n.31 del 30-7-1988)

        (Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della regione Lombardia n. 15 del 16 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. I concorsi speciali previsti dal quarto comma dell'art. 3 della
legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10 concernente "Modificazioni ed
integrazioni   all'ordinamento   del   personale   e  all'ordinamento
organizzativo della Regione" possono essere svolti con  le  procedure
fissate  dall'art.  2  della  legge  regionale  7  luglio 1981, n. 38
concernente "Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato  giuridico  e
sul  trattamento  economico  dei  dipendenti regionali, in attuazione
dell'accordo  relativo  al  contratto  nazionale  1979/1981  per   il
personale  delle Regioni a statuto ordinario" ovvero con le procedure
previste dalla legge regionale 6  ottobre  1979,  n.  54  concernente
"Disposizioni   sull'ordinamento,   sullo   stato   giuridico  e  sul
trattamento  economico  dei  dipendenti  regionali,   in   attuazione
dell'accordo  relativo  al contratto nazionale per il personale delle
Regioni a statuto ordinario".
   2.  Per concorso speciale s'intende il primo concorso per ciascuna
figura professionale delle qualifiche funzionali dalla  seconda  alla
settima  indetto successivamente alla ristrutturazione delle medesime
figure professionali, attuata  con  la  deliberazione  del  consiglio
regionale  adottata  ai  sensi  dell'art.  3 della legge regionale 14
febbraio 1987, n. 10.
   3.  Per  la  partecipazione ai concorsi speciali, quale che sia la
forma di espletamento, sono confermati i requisiti previsti dall'art.
3 della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'   fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare, come legge della regione Lombardia.
    Milano, addi' 11 aprile 1988
 
                               TABACCI
 
   (Approvata  dal  consiglio  regionale nella seduta del 17 febbraio
1988 e vistata dal commissario del Governo con  nota  del  1  aprile
1988 prot. n. 20202/695).