MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1 luglio 1988 

  Modificazione   dell'aliquota   di   rivalutazione   delle
prestazioni garantite in  alcune  tariffe  di  assicurazione
sulla  vita, presentate dalla Riunione adriatica di sicurta'
- RAS - Societa' per azioni, in Milano.
(GU n.179 del 1-8-1988)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visti  i decreti ministeriali 6 ottobre 1981, 18 settembre 1982, 29
settembre 1982, 13 ottobre 1982, 18 ottobre 1983, 7 agosto  1984,  26
febbraio  1986  e 22 aprile 1986, con i quali sono state approvate le
condizioni  speciali  di  polizza,  comprensive  della  clausola   di
rivalutazione,  da applicare alle tariffe RI - RXII - RXII e 3 - RXII
cost - RXII decr - RXIII - RIu - RXIIu - RXII ECU - RXIIu ECU - AIL -
CU/R  coll - B) e C), presentate dalla Riunione adriatica di sicurta'
- RAS - Societa' per azioni, con sede in Milano;
  Vista la domanda in data 10 dicembre 1987 e le successive modifiche
in data 10 febbraio 1988 e 9 marzo 1988, con  le  quali  la  predetta
Riunione  adriatica di sicurta' - RAS - Societa' per azioni, con sede
in Milano, ha chiesto di elevare l'aliquota  di  rivalutazione  delle
prestazioni   garantite   in  tariffe  di  assicurazione  sulla  vita
approvate con i predetti decreti 6 ottobre 1981, 18  settembre  1982,
29  settembre  1982, 13 ottobre 1982, 18 ottobre 1983, 7 agosto 1984,
26 febbraio 1986, 22 aprile 1986;
  Vista  la  lettera  n.  821173  del  17  marzo  1988,  con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  A  parziale  modifica  dei  decreti ministeriali 6 ottobre 1981, 18
settembre 1982, 29 settembre 1982, 13 ottobre 1982, 18 ottobre  1983,
7  agosto  1984,  26  febbraio  1986,  22  aprile  1986, citati nelle
premesse,  l'aliquota  minima   di   retrocessione   del   rendimento
finanziario  previsto  dal  punto  A  della clausola di rivalutazione
delle prestazioni garantite nelle seguenti tariffe:
   1)  tariffa  RI  -  assicurazione  a  vita  intera, a premio annuo
temporaneo rivalutabile, approvata con decreto  ministeriale  del  18
ottobre 1983;
   2)  tariffa RXII - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile
con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso  di  vita  alla
scadenza  (terminal  bonus), approvata con decreto ministeriale del 7
agosto 1984;
   3)  tariffa  RXII  e  3  - assicurazione mista a premio e capitale
crescenti annualmente del 3%, approvata con decreto ministeriale  del
7 agosto 1984;
   4)  tariffa  RXII  cost  -  assicurazione  mista  a  premio  annuo
costante, con prestazione aggiuntiva in caso di morte o  in  caso  di
vita   alla   scadenza   (terminal   bonus),  approvata  con  decreto
ministeriale del 7 agosto 1984;
   5)  tariffa  RXII  decr  -  assicurazione  mista  con  prestazione
aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal
bonus)  a  premio  annuo  che si riduce del 5% dal sesto anno e di un
ulteriore 5% dall'undicesimo anno, approvata con decreto ministeriale
del 26 febbraio 1986;
   6)  tariffa  RXIII  - assicurazione a termine fisso a premio annuo
rivalutabile approvata con decreto ministeriale del 18 ottobre 1983;
   7)  tariffa  RIu  -  assicurazione  a  vita intera a premio unico,
approvata con decreto ministeriale del 18 ottobre 1983;
   8)  tariffa  RXIIu - assicurazione mista a premio unico, approvata
con decreto ministeriale del 6 ottobre 1981;
   9)   tariffa  RXII  ECU  -  assicurazione  mista  a  premio  annuo
rivalutabile espressa in ECU con prestazione aggiuntiva  in  caso  di
morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus), approvata con
decreto ministeriale del 22 aprile 1986;
   10)  tariffa  RXII  u ECU - assicurazione mista a premio unico con
prestazione espressa in ECU, approvata con decreto  ministeriale  del
22 aprile 1986;
   11) tariffa AIL - assicurazione mista a premio annuo ed unico, per
la garanzia di  un  capitale  assimilabile  al  trattamento  di  fine
rapporto, approvata con decreto ministeriale del 18 ottobre 1983;
   12)  tariffa CU/R coll - tariffa di capitalizzazione finanziaria a
premio unico, approvata con decreto  ministeriale  del  29  settembre
1982;
   13) tariffe B) e C) per il trattamento di fine rapporto di lavoro,
approvate con decreto ministeriale del 13 ottobre 1982;
   14)  tariffa di capitalizzazione finanziaria approvata con decreto
ministeriale  del  18  settembre  1982,  presentate  dalla   Riunione
adriatica  di  sicurta'  -  RAS  -  Societa'  per azioni, con sede in
Milano, e' elevata dal 70% al 75%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 1› luglio 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA