LEGGE 19 luglio 1988, n. 309 

  Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5
agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da  parte  del  Governo
della  delega  per il trasferimento di funzioni alla regione
Valle d'Aosta.
(GU n.180 del 2-8-1988)
 
 Vigente al: 3-8-1988  
 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5  agosto  1981,
n. 453, gia' prorogato al 31  dicembre  1987  dall'articolo  1  della
legge 23 dicembre 1986, n. 926,  e'  ulteriormente  prorogato  al  31
dicembre 1989. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 19 luglio 1988 
                               COSSIGA 
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          AVVERTENZA: 
               Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato 
              con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della 
              disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e 
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.