Misure urgenti e straordinarie per gli interventi infrastrutturali e turistici nelle aree che saranno interessate dai mondiali di calcio del 1990 e dalle manifestazioni connesse alla ricorrenza del V centenario della scoperta dell'America "Colombo 92".(GU n.185 del 8-8-1988)
Premessa: 1) Il decreto-legge 28 luglio 1988, n. 299, disciplina all'art. 1 un procedimento articolato in tre fasi destinato a concludersi con la individuazione degli interventi ammessi ai benefici previsti dal provvedimento medesimo. L'attuazione della prima fase e' affidata al presente Comitato, che "sovraintende all'attuazione del programma di interventi ed emana le opportune direttive". 2) gli interventi da attuarsi in previsione dei mondiali del '90 e delle manifestazioni colombiane del '92 sono stati gia' oggetto di particolare attenzione da parte del Comitato. E' stata effettuata, al riguardo, una approfondita istruttoria nel corso della quale sono state sentite le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali sedi delle partite di calcio. Tale complessa attivita', che si e' articolata in numerose sedute e si e' sviluppata in un arco di tempo di circa due mesi, si e' tradotta nella formazione di un elenco di interventi da parte del segretariato generale del Comitato stesso. Le opere prese in considerazione sono quelle e soltanto quelle indicate dalle amministrazioni e dagli enti interessati, le cui richieste sono state in gran parte recepite. L'esclusione di alcuni interventi ha trovato la sua giustificazione o nella loro manifesta estraneita' alle finalita' indicate nel decreto-legge, ovvero nella impossibilita' di esecuzione nei termini prefissati. 3) Cio' premesso, il Comitato emana la seguente direttiva: 3.1. Dispone che a cura del segretario generale del Comitato si provveda alla trasmissione dell'elenco al comitato tecnico di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1988, n. 299; 3.2. Le amministrazioni e gli enti interessati dovranno trasmettere al comitato tecnico, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente direttiva, le schede, a suo tempo inviate dal segretario generale, compilate per ogni singolo intervento. Tali schede dovranno essere trasmesse unitamente ai pareri e alle valutazioni gia' eventualmente resi da organi consultivi o tecnici, nonche' ad ogni altro elemento di caratterizzazione dell'intervento che fosse richiesto dal comitato tecnico. In tale occasione le amministrazioni e gli enti interessati evidenzieranno le eventuali esclusioni di interventi rispetto a quelli previsti nell'elenco di cui al punto 3.1. 3.3. Il comitato tecnico sottoporra' a verifica gli interventi contenuti nell'elenco trasmesso accertando in particolare: a) la presumibile fattibilita' degli stessi nei termini indicati nel decreto sulla base degli elementi disponibili; b) il rispetto dei limiti di finanziamento, laddove il provvedimento indichi tetti di spesa; c) la connessione con le manifestazioni indicate nel decreto. 3.4. La connessione di cui al punto precedente deve essere, ai sensi del decreto-legge, "diretta e funzionale". Si deve trattare indubbiamente di opere infrastrutturali che si inseriscano in un piano generale di ammodernamento dei dodici centri regionali e che non esauriscano la loro funzionalita' nell'espletamento delle manifestazioni suindicate; esse tuttavia debbono essere tali da garantire una effettiva e immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni stesse, con particolare riguardo all'afflusso degli spettatori non solo agli stadi sedi delle partite ma piu' in generale ai centri urbani interessati. Specifica attenzione dovra' essere dedicata agli snodi viari su cui incide il flusso veicolare e di passeggeri provenienti dagli aereoporti, dalle stazioni e dalle autostrade. 3.5. Il comitato tecnico provvedera' alle ulteriori acquisizioni istruttorie con le modalita' e nei termini che riterra' opportuno fissare. Dovra' essere in particolare privilegiato il rapporto diretto con le amministrazioni e gli enti competenti, i cui rappresentanti potranno essere convocati dal comitato tecnico ai fini di una o piu' audizioni nel corso delle quali potra' essere acquisita l'eventuale documentazione ritenuta necessaria. 3.6. Il comitato tecnico trasmettera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio coordinamento interministeriale, entro i successivi trenta giorni, a decorrere dalla scadenza del termine indicato al punto 3.2, una relazione motivata debitamente sottoscritta che accompagnera' l'elenco di interventi ritenuti rispondenti, ad avviso dello stesso comitato, ai requisiti di legge. 3.7. Il presidente del comitato tecnico assicura l'attivita' istruttoria e di segreteria mediante le strutture ed i servizi del Consiglio superiore dei lavori pubblici e provvede all'organizzazione della segreteria avvalendosi, nel limite indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge, del personale dello stesso Consiglio, di quello del Ministero dei lavori pubblici e di altre amministrazioni interessate. 3.8. Le riunioni del comitato tecnico si svolgono presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.