COMITATO DI MINISTRI

DIRETTIVA 5 agosto 1988 

  Misure   urgenti   e   straordinarie  per  gli  interventi
infrastrutturali  e  turistici  nelle   aree   che   saranno
interessate   dai  mondiali  di  calcio  del  1990  e  dalle
manifestazioni connesse alla  ricorrenza  del  V  centenario
della scoperta dell'America "Colombo 92".
(GU n.185 del 8-8-1988)

Premessa:
  1)  Il  decreto-legge 28 luglio 1988, n. 299, disciplina all'art. 1
un procedimento articolato in tre fasi destinato a concludersi con la
individuazione  degli  interventi  ammessi  ai  benefici previsti dal
provvedimento medesimo. L'attuazione della prima fase e' affidata  al
presente  Comitato, che "sovraintende all'attuazione del programma di
interventi ed emana le opportune direttive".
  2)  gli interventi da attuarsi in previsione dei mondiali del '90 e
delle manifestazioni colombiane del '92 sono stati  gia'  oggetto  di
particolare attenzione da parte del Comitato.
  E'  stata effettuata, al riguardo, una approfondita istruttoria nel
corso della quale sono state sentite le amministrazioni  statali,  le
regioni  e  gli  enti  locali  sedi  delle  partite  di  calcio. Tale
complessa attivita', che si e' articolata in numerose sedute e si  e'
sviluppata  in  un  arco  di  tempo di circa due mesi, si e' tradotta
nella formazione di un elenco di interventi da parte del segretariato
generale del Comitato stesso.
  Le  opere  prese  in  considerazione  sono quelle e soltanto quelle
indicate dalle amministrazioni  e  dagli  enti  interessati,  le  cui
richieste sono state in gran parte recepite.
  L'esclusione di alcuni interventi ha trovato la sua giustificazione
o nella  loro  manifesta  estraneita'  alle  finalita'  indicate  nel
decreto-legge,  ovvero nella impossibilita' di esecuzione nei termini
prefissati.
  3) Cio' premesso, il Comitato emana la seguente direttiva:
   3.1.  Dispone  che  a cura del segretario generale del Comitato si
provveda alla trasmissione dell'elenco al  comitato  tecnico  di  cui
all'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1988, n. 299;
   3.2.   Le   amministrazioni   e   gli  enti  interessati  dovranno
trasmettere  al  comitato  tecnico,  entro  quindici   giorni   dalla
pubblicazione  della  presente  direttiva,  le  schede,  a  suo tempo
inviate  dal  segretario  generale,  compilate   per   ogni   singolo
intervento.  Tali  schede  dovranno  essere  trasmesse  unitamente ai
pareri  e  alle  valutazioni  gia'  eventualmente  resi   da   organi
consultivi   o   tecnici,   nonche'   ad   ogni   altro  elemento  di
caratterizzazione dell'intervento che fosse  richiesto  dal  comitato
tecnico.  In tale occasione le amministrazioni e gli enti interessati
evidenzieranno le  eventuali  esclusioni  di  interventi  rispetto  a
quelli previsti nell'elenco di cui al punto 3.1.
   3.3.  Il  comitato  tecnico  sottoporra' a verifica gli interventi
contenuti nell'elenco trasmesso accertando in particolare:
     a) la presumibile fattibilita' degli stessi nei termini indicati
nel decreto sulla base degli elementi disponibili;
     b)   il   rispetto  dei  limiti  di  finanziamento,  laddove  il
provvedimento indichi tetti di spesa;
     c) la connessione con le manifestazioni indicate nel decreto.
   3.4.  La  connessione  di  cui al punto precedente deve essere, ai
sensi del decreto-legge, "diretta e funzionale".
  Si  deve  trattare  indubbiamente  di opere infrastrutturali che si
inseriscano in un piano generale di ammodernamento dei dodici  centri
regionali    e    che   non   esauriscano   la   loro   funzionalita'
nell'espletamento  delle  manifestazioni  suindicate;  esse  tuttavia
debbono  essere tali da garantire una effettiva e immediata incidenza
sull'effettuazione  delle  manifestazioni  stesse,  con   particolare
riguardo all'afflusso degli spettatori non solo agli stadi sedi delle
partite ma piu' in generale ai centri urbani interessati.
  Specifica attenzione dovra' essere dedicata agli snodi viari su cui
incide  il  flusso  veicolare  e  di  passeggeri  provenienti   dagli
aereoporti, dalle stazioni e dalle autostrade.
   3.5.  Il  comitato tecnico provvedera' alle ulteriori acquisizioni
istruttorie con le modalita' e nei  termini  che  riterra'  opportuno
fissare.
  Dovra'  essere  in particolare privilegiato il rapporto diretto con
le amministrazioni  e  gli  enti  competenti,  i  cui  rappresentanti
potranno  essere convocati dal comitato tecnico ai fini di una o piu'
audizioni nel corso delle quali potra' essere  acquisita  l'eventuale
documentazione ritenuta necessaria.
   3.6.   Il   comitato  tecnico  trasmettera'  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri  -  Ufficio  coordinamento  interministeriale,
entro  i  successivi  trenta  giorni,  a decorrere dalla scadenza del
termine indicato al punto 3.2,  una  relazione  motivata  debitamente
sottoscritta   che  accompagnera'  l'elenco  di  interventi  ritenuti
rispondenti, ad avviso dello stesso comitato, ai requisiti di  legge.
   3.7.  Il  presidente  del  comitato  tecnico  assicura l'attivita'
istruttoria e di segreteria mediante le strutture ed  i  servizi  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e provvede all'organizzazione
della segreteria avvalendosi, nel limite indicato dall'art. 1,  comma
4, del decreto-legge, del personale dello stesso Consiglio, di quello
del  Ministero  dei  lavori  pubblici  e  di  altre   amministrazioni
interessate.
   3.8.  Le  riunioni  del  comitato  tecnico  si  svolgono presso il
Consiglio superiore dei lavori pubblici.