MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 agosto 1988 

  Emissione  di  buoni  ordinari  del  Tesoro al portatore a
trecentosessantacinque giorni.
(GU n.186 del 9-8-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale  29  marzo  1988  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1› aprile 1988 con il quale e' stabilito
che  dal 1› aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari
del tesoro e'  effettuata  con  le  modalita'  previste  dal  decreto
ministeriale  29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del
citato decreto;
                               Decreta:
  Per  il  16  agosto 1988 e' disposta l'emissione dei buoni ordinari
del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con  scadenza
il  16  agosto 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire
1.750 miliardi.
  Per detti buoni il prezzo base di collocamento e' stabilito in lire
89,75 per cento lire di valore  nominale  e  la  relativa  spesa  per
interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del
decreto  29  dicembre  1987  citato  nelle  premesse. L'offerta senza
indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 18 puo' essere
presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.
  Il  prezzo  medio  ponderato  risultante  dalle  richieste  di  cui
all'art. 17 - rimaste aggiudicatarie - maggiorato nella misura  di  5
centesimi,  sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero del
tesoro.
  Il  collocamento  dei  buoni  verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei  cambi,  delle  aziende  di
credito  e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di
credito speciale, delle  imprese  di  assicurazione,  delle  societa'
finanziarie   iscritte   all'albo  di  cui  all'art.  2  del  decreto
ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti  di
cambio,   nonche'  degli  enti  con  finalita'  di  previdenza  e  di
assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della
legge 21 marzo 1958, n. 259.
  Le  relative  richieste di acquisto, ivi compesa quella della Banca
d'Italia,  dovranno  pervenire  alla  Banca  d'Italia   in   Roma   -
Amministrazione   centrale   -  Servizio  rapporti  del  Tesoro,  via
Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 agosto 1988
con  l'osservanza  delle  modalita' stabilite nell'art. 8 del decreto
ministeriale 29 dicembre 1987.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 4 agosto 1988
                                                   Il Ministro: AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 agosto 1988
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 225