LEGGE 29 luglio 1988, n. 331 

  Modifica  dell'articolo 710 del codice di procedura civile
in  materia  di  modificabilita'   dei   provvedimenti   del
tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi.
(GU n.187 del 10-8-1988)
 
 Vigente al: 25-8-1988  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 710 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
  "Art.   710   (Modificabilita'   dei  provvedimenti  relativi  alla
separazione dei coniugi). - Le parti possono sempre chiedere, con  le
forme  del  procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei
provvedimenti  riguardanti  i  coniugi  e  la  prole  conseguenti  la
separazione.
  Il  tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione
di mezzi istruttori e puo' delegare per  l'assunzione  uno  dei  suoi
componenti.
  Ove  il  procedimento  non possa essere immediatamente definito, il
tribunale puo' adottare provvedimenti provvisori e puo' ulteriormente
modificarne il contenuto nel corso del procedimento".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 29 luglio 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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