Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Alpina - Compagnia di assicurazione s.a. ad estendere l'attivita' assicurativa nel ramo "altri danni ai beni" per i rischi gia' compresi nel ramo "cristalli".(GU n.189 del 12-8-1988)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente norme sulla riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa rilasciata alla societa' Alpina - Compagnia di assicurazione S.A., con sede legale in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano; Vista l'istanza pervenuta in data 13 ottobre 1987 della societa' Alpina - Compagnia di assicurazione S.A., con sede legale in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano e successive integrazioni intese ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo "altri danni ai beni" per i rischi gia' compresi nel ramo "cristalli"; Vista la lettera in data 13 giugno 1988, n. 810548, con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 23 giugno 1988; Decreta: La societa' Alpina - Compagnia di assicurazione S.A., con sede legale in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, e' autorizzata ad estendere l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dell'attivita' assicurativa nel ramo "altri danni ai beni", per i rischi gia' compresi nel ramo "cristalli". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 20 luglio 1988 Il Ministro: BATTAGLIA