MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 luglio 1988 

  Autorizzazione  alla  rappresentanza generale per l'Italia
della Alpina - Compagnia di assicurazione s.a. ad  estendere
l'attivita'  assicurativa nel ramo "altri danni ai beni" per
i rischi gia' compresi nel ramo "cristalli".
(GU n.189 del 12-8-1988)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni   e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto  1982, n. 576, concernente norme sulla
riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  novembre 1984 di ricognizione
delle  autorizzazioni   all'esercizio   dell'attivita'   assicurativa
rilasciata  alla  societa'  Alpina - Compagnia di assicurazione S.A.,
con sede legale in Zurigo e rappresentanza generale per  l'Italia  in
Milano;
  Vista  l'istanza  pervenuta  in data 13 ottobre 1987 della societa'
Alpina - Compagnia di assicurazione S.A., con sede legale in Zurigo e
rappresentanza   generale   per   l'Italia  in  Milano  e  successive
integrazioni  intese  ad  ottenere  l'autorizzazione   ad   estendere
l'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  nel  ramo  "altri danni ai
beni" per i rischi gia' compresi nel ramo "cristalli";
  Vista  la  lettera  in data 13 giugno 1988, n. 810548, con la quale
l'ISVAP ha comunicato il  proprio  parere  favorevole  sulla  domanda
presentata dall'impresa anzidetta;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva
per le assicurazioni private nella riunione del 23 giugno 1988;
                               Decreta:
  La  societa'  Alpina  -  Compagnia  di assicurazione S.A., con sede
legale in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, e'
autorizzata   ad   estendere   l'esercizio,   nel   territorio  della
Repubblica, dell'attivita' assicurativa  nel  ramo  "altri  danni  ai
beni", per i rischi gia' compresi nel ramo "cristalli".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 20 luglio 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA