Ulteriore proroga delle autorizzazioni ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio a beneficio del comune di Ardenno. (Ordinanza n. 1526/FPC).(GU n.189 del 12-8-1988)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; Viste le ordinanze n. 1157/FPC del 14 settembre pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 44 del 4 novembre 1987 e n. 1384/FPC del 12 marzo 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1988 con le quali e' stata rispettivamente disposta e, da ultimo prorogata, tra gli altri, a beneficio del comune di Ardenno, l'autorizzazione ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987; Vista la nota n. 1151/20.2 Gab. dell'11 luglio 1988 con la quale il prefetto di Sondrio esprime parere favorevole circa una ulteriore proroga delle assunzioni del personale straordinario di cui trattasi per una unita', in luogo delle due unita' autorizzate in precedenza e quantifica l'onere relativo alla proroga trimestrale in L. 5.920.000; Ravvisata l'opportunita' di disporre quanto richiesto; Dispone: Articolo unico Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 1157/FPC del 14 settembre 1987 concernenti l'autorizzazione alla assunzione di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio a beneficio, tra gli altri del comune di Ardenno, gia' prorogate a beneficio del medesimo comune, da ultimo con ordinanza n. 1384/FPC del 12 marzo 1988, sono ulteriormente prorogate per un periodo di tre mesi per una unita'. Il relativo onere, valutato in L. 5.920.000, e' posto a carico del fondo per la protezione civile, con imputazione sugli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 3 agosto 1988 Il Ministro: LATTANZIO