MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 agosto 1988 

  Disposizioni  concernenti  il  trattamento di missione del
personale comandato per le  esigenze  connesse  agli  eventi
alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1530/FPC).
(GU n.189 del 12-8-1988)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Visto  il  decreto-legge  19  marzo  1988,  n.  85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;
  Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  5  dicembre 1980, n. 799, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1145/FPC  del  9 settembre 1987,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 224  del  25  settembre  1987,
concernente  la  disciplina del trattamento di missione del personale
impegnato in  provincia  di  Sondrio  nelle  attivita'  connesse  con
l'emergenza  verificatasi  a  seguito  degli  eventi  alluvionali del
luglio 1987;
  Vista  la  nota  n.  M  19501  del 19 gennaio 1988, con la quale la
Direzione generale per l'amministrazione generale e  per  gli  affari
del  personale  del Ministero dell'interno ha richiesto la estensione
delle disposizioni di cui alla ordinanza sopra citata in  favore  del
personale   in   servizio  o  temporaneamente  distaccato  presso  la
provincia di Bergamo ed impegnato nella attivita' assistenziale e  di
soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del luglio
1987;
  Ritenuto  che  anche  al predetto personale vada esteso lo speciale
trattamento di missione previsto  dalla  sopra  citata  ordinanza  n.
1145/FPC del 9 settembre 1987;
  Ravvisata, quindi la necessita' di aderire alla predetta richiesta,
riconoscendo, in  favore  del  personale  stesso  il  trattamento  di
missione  previsto  dall'art.  15 del citato decreto-legge 5 dicembre
1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
1980, n. 875;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Al personale delle amministrazioni dello Stato, inviato in missione
ovvero comunque comandato in  servizio  fuori  sede  nelle  localita'
colpite  dagli eventi alluvionali nella provincia di Bergamo, compete
dal 18 luglio al 31 ottobre 1987 il trattamento in missione  previsto
dalla vigente normativa con le maggiorazioni di cui all'art. 15 comma
1  del  decreto-legge  5  dicembre  1980,  n.  799  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875.
  Al medesimo personale non si applicano le riduzioni di cui al terzo
comma dell'art. 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
  Al  personale  militare comunque impegnato per l'esigenza di cui al
primo  comma  compete,  per  i  giorni  di  effettivo  impiego,   una
indennita'  giornaliera  commisurata  al  25%  della misura derivante
dall'applicazione del presente articolo.
  L'onere, individuato presuntivamente nella misura massima di lire 4
milioni, fara' carico sui fondi di cui al decreto-legge 19  settembre
1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 3 agosto 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO