Disposizioni concernenti il trattamento di missione del personale comandato per le esigenze connesse agli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1530/FPC).(GU n.189 del 12-8-1988)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; Visto il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875; Vista la propria ordinanza n. 1145/FPC del 9 settembre 1987, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 224 del 25 settembre 1987, concernente la disciplina del trattamento di missione del personale impegnato in provincia di Sondrio nelle attivita' connesse con l'emergenza verificatasi a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987; Vista la nota n. M 19501 del 19 gennaio 1988, con la quale la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno ha richiesto la estensione delle disposizioni di cui alla ordinanza sopra citata in favore del personale in servizio o temporaneamente distaccato presso la provincia di Bergamo ed impegnato nella attivita' assistenziale e di soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del luglio 1987; Ritenuto che anche al predetto personale vada esteso lo speciale trattamento di missione previsto dalla sopra citata ordinanza n. 1145/FPC del 9 settembre 1987; Ravvisata, quindi la necessita' di aderire alla predetta richiesta, riconoscendo, in favore del personale stesso il trattamento di missione previsto dall'art. 15 del citato decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875; Dispone: Articolo unico Al personale delle amministrazioni dello Stato, inviato in missione ovvero comunque comandato in servizio fuori sede nelle localita' colpite dagli eventi alluvionali nella provincia di Bergamo, compete dal 18 luglio al 31 ottobre 1987 il trattamento in missione previsto dalla vigente normativa con le maggiorazioni di cui all'art. 15 comma 1 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875. Al medesimo personale non si applicano le riduzioni di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836. Al personale militare comunque impegnato per l'esigenza di cui al primo comma compete, per i giorni di effettivo impiego, una indennita' giornaliera commisurata al 25% della misura derivante dall'applicazione del presente articolo. L'onere, individuato presuntivamente nella misura massima di lire 4 milioni, fara' carico sui fondi di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 3 agosto 1988 Il Ministro: LATTANZIO