N. 953 ORDINANZA 8 - 29 luglio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Tributi in genere - Accertamento dei redditi - Notifica all'imputato fallito e diritto del fallito stesso ad apporsi personalmente - Omessa previsione - Manifesta inammissibilita'. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 16 e 19; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43). (Cost., artt. 24, secondo comma, e 27)(GU n.33 del 17-8-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte), 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), e 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e dell'amministrazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1987 dalla Corte di Appello di Firenze nel procedimento penale a carico di Coppini Bruno, iscritta al n. 857 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che la Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 21 settembre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, Cost., questione incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), 16 e 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), 43 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in quanto non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli Uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo; che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate, non contenendo alcuna previsione di notificazione degli avvisi di accertamento fiscale personalmente al fallito, oltre che al curatore, non consentono al fallito stesso di proporre impugnativa avverso l'accertamento anche in caso di inerzia del curatore, e, pertanto, si pongono in contrasto con i suddetti parametri costituzionali, che tendono ad assicurare a ciascuno il diritto di difesa in un giudizio che lo riguardi personalmente; che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la inammissibilita' e, nel merito, per la infondatezza della questione; Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 454 del 1987, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale delle citate disposizioni, sollevata dalla stessa autorita' remittente sotto identici profili; che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli gia' esaminati nella predetta ordinanza n. 454 del 1987; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte), 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e dell'amministrazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, Cost., dalla Corte di Appello di Firenze con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1335