LEGGE 6 agosto 1988, n. 351 

  Riapertura  dei  termini per la concessione della medaglia
d'oro  al  valor  militare  alle  province  di  La   Spezia,
Alessandria, Asti, Caserta, Pordenone e Brescia ed ai comuni
di  Verona,  Castellino  Tanaro  in  provincia   di   Cuneo,
Guardistallo in provincia di Pisa, Fivizzano in provincia di
Massa Carrara,  Arcevia  in  provincia  di  Ancona,  Feletto
Canavese  e  Giaveno  in  provincia  di Torino e Palagano in
provincia di Modena.
(GU n.193 del 18-8-1988)
 
 Vigente al: 2-9-1988  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  In  deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo  12 del decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945,  n.  518,  relativo  alla
presentazione  di  proposte  di  ricompense  al valor militare per la
Resistenza, per le province di La Spezia, Alessandria, Asti, Caserta,
Pordenone  e  Brescia  e per i comuni di Verona, Castellino Tanaro in
provincia di Cuneo, Guardistallo in provincia di Pisa,  Fivizzano  in
provincia  di  Massa Carrara, Arcevia in provincia di Ancona, Feletto
Canavese e Giaveno in provincia di Torino e Palagano in provincia  di
Modena,  possono  essere prese in esame le proposte di concessione di
medaglie d'oro al valor militare per la Resistenza, presentate  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 6 agosto 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI