DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1988 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di
Venezia.
(GU n.200 del 26-8-1988)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato
con  regio  decreto  20  aprile   1939,   n.   1029,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  degli  studi di Venezia e convalidati dal Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n.
886, istitutivo del corso di laurea in scienze ambientali, presso  la
facolta'  di  chimica  industriale  dell'Universita'  degli  studi di
Venezia;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' di Venezia, approvato e modificato con
i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Nell'art.  5,  relativo  all'elenco  delle  lauree  che  conferisce
l'Universita'  e'  aggiunta  la  seguente  laurea:  "9.  in   scienze
ambientali".
  L'art.  31,  relativo  alla  facolta'  di  chimica  industriale  e'
soppresso e sostituito come segue:
  Art. 31. - La facolta' di chimica industriale conferisce i seguenti
titoli:
   1) laurea in chimica industriale;
   2) laurea in scienze ambientali (indirizzo suolo).
  I   titoli   di  ammissione  sono  quelli  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge.
  Dopo  l'art.  36,  con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi e' inserito il corso di laurea  in  scienze
ambientali  (indirizzo  suolo)  con  gli  articoli  relativi, come di
seguito riportato.
            LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI (indirizzo suolo)
  Art.  37. - Il corso di laurea in scienze ambientali e' organizzato
in cinque anni, divisi in un biennio propedeutico ed un  triennio  di
indirizzo,  con  trenta discipline annuali e con un conseguente monte
orario didattico in tremila  ore.  Il  numero  degli  studenti  sara'
determinato di anno in anno dal Ministero su proposta della facolta',
anche in dipendenza delle prospettive del mercato del lavoro.
  Art. 38. - Gli insegnamenti sono i seguenti:
                         BIENNIO PROPEDEUTICO
  Insegnamenti fondamentali:
    1) biologia I;
    2) biologia II;
    3) chimica generale ed inorganica;
    4) chimica organica;
    5) diritto e legislazione dell'ambiente;
    6) ecologia;
    7) economia dell'ambiente;
    8) fisica I;
    9) fisica II;
   10) litologia e geologia;
   11) matematica I;
   12) matematica II.
  Nel  biennio  propedeutico  sono  obbligatorie  anche esercitazioni
pratiche   (ivi   compreso   esercitazioni   numeriche,   metodi   di
osservazione,  campionamento  e  misure) per le discipline delle aree
chimica,  fisica,  matematica,  biologica  e  per  l'ecologia  e   la
litologia e geologia con un minimo di trenta ore per insegnamento.
  Del  monte  orario  per  esercitazioni  (complessive  trecento ore)
almeno il 50% deve essere dedicato ad  esercitazioni  di  laboratorio
integrate all'interno delle singole aree e tra le varie aree.
               INDIRIZZO: SUOLO - ORIENTAMENTO CHIMICO
  Le   seguenti   dieci   discipline  sono  discipline  di  indirizzo
distribuite cinque nel 3› anno e cinque tra il 4› e il 5› anno:
    1) chimica analitica;
    2) ecotossicologia;
    3) fisica terrestre;
    4) geopedologia;
    5) idrologia e idrogeologia;
    6) informatica;
    7) meteorologia e climatologia;
    8) microbiologia;
    9) statistica;
   10) principi di valutazione dell'impatto ambientale.
  Anche  per  dette  discipline  e'  previsto  un  numero  di  ore di
esercitazioni pratiche  con  le  stesse  modalita'  previste  per  il
biennio propedeutico.
  La  tabella sottoriportata contiene le discipline entro le quali la
facolta' deve scegliere sei insegnamenti  per  costituire  i  blocchi
facoltativi di orientamento.
  Per  le  restanti  due  materie la facolta' e' libera di utilizzare
discipline   non   comprese   nell'elenco,   purche'   coerenti   con
l'orientamento  ed  attivate  presso  altro  corso  di  laurea  della
facolta' o di altre facolta' dell'Ateneo.
  Insegnamenti di orientamento:
  Orientamento chimico:
    1) analisi chimica-strumentale;
    2) analisi dei costi-benefici;
    3) analisi degli inquinanti;
    4) biochimica applicata;
    5) chemiometria;
    6) chimica dell'ambiente;
    7) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
    8) chimica del restauro;
    9) chimica del terreno;
   10) chimica fisica;
   11) chimica tossicologica;
   12) cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente;
   13) diritto comparato dell'ambiente;
   14) diritto regionale e degli enti locali;
   15) economia dei processi produttivi;
   16) economia dello sviluppo e tutela dell'ambiente;
   17) esercitazioni di preparazioni chimiche;
   18) geochimica;
   19) istituzioni e politica dell'ambiente;
   20) metodi e tecniche di antinquinamento;
   21) metodi e tecniche di disinquinamento;
   22) modelli matematici;
   23) pianificazione ed assetto del territorio;
   24) politica economica dell'ambiente;
   25) radioattivita';
   26) radiochimica ambientale;
   27) tossicologia e controllo degli inquinanti;
   28) tutela dei beni artistici e monumentali;
   29) tutela dei parchi e delle risorse naturali.
  La  scelta  degli  insegnamenti  complementari  e' impegnativa e va
effettuata all'inizio  del  triennio  di  applicazione,  deve  essere
approvata  dalla  facolta'  e  potra' essere variata soltanto in casi
eccezionali, subordinatamente al parere favorevole della facolta'.
  Per  ottenere  l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente
deve aver seguito i corsi e superato  gli  esami  di  tutti  i  corsi
fissati dalla facolta' per il biennio di studi propedeutici.
  Il consiglio di corso di laurea determina, nel rispetto delle norme
vigenti, le modalita' di svolgimento anche degli esami.  Puo'  essere
prevista  una  prova  unica per diverse discipline, in funzione degli
obiettivi didattici e professionali utilizzando per  la  costituzione
delle commissioni di profitto i docenti dei relativi corsi secondo le
norme  dettate  dall'art.   160   del   testo   unico   delle   leggi
sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio  decreto 31 agosto
1933, n. 1592 e dall'art. 44 del regolamento studenti, approvato  con
regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
  Lo  studente, preferibilmente nel biennio propedeutico, e' tenuto a
sostenere  un  colloquio  di  conoscenza  veicolare  di  due   lingue
straniere tra le quali quella inglese.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea,  lo studente deve aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  di  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali  per  il  biennio  propedeutico, i dieci insegnamenti di
indirizzo e le restanti materie di orientamento.
  Dovra'  inoltre  presentare  e discutere avanti alla commissione di
laurea una dissertazione scritta su  di  un  argomento  di  carattere
sperimentale.
  Tale  tesi  di  laurea  sperimentale  dovra'  trattare  di ricerche
eseguite su materie di insegnamento del  corso  di  laurea  e  dovra'
essere   svolta   sotto  la  direzione  di  un  professore  ufficiale
(relatore) subordinatamente al parere favorevole della facolta'.
  Su  proposta  del  relatore  i  laureandi, per eseguire le ricerche
inerenti la loro tesi di laurea, potranno essere spostati anche in un
istituto o laboratorio scientifico-tecnico o industriale. In tal caso
nessun onere finanziario  ne'  diretto  ne'  indiretto  gravera'  sui
dipartimenti della facolta' e sull'Universita'.
  Coloro  che  sono  forniti  di  altra  laurea  e  che  aspirano  al
conseguimento della  laurea  in  scienze  ambientali  possono  essere
ammessi  ad  anni  successivi al primo in base all'equipollenza degli
esami superati dal richiedente e con quelli prescritti per  il  corso
di laurea.
  A tal fine il consiglio di facolta' deliberera' di volta in volta e
consigliera' il piano di studi che meglio puo' integrare la  carriera
degli  studi  del richiedente, ai fini del conseguimento della laurea
in scienze ambientali.
  Art.  39.  -  Lo studente puo' chiedere al Consiglio di facolta' il
riconoscimento, ai fini del numero di esami di materie  complementari
necessari   per   essere   ammesso  all'esame  di  laurea,  di  corsi
complementari di altri indirizzi di corsi di laurea della facolta'  e
di  corsi  liberi impartiti con delibera di consiglio di facolta'. In
quest'ultimo caso il consiglio di facolta' puo' riconoscere ai  sensi
dellart.  60  del regolamento generale universitario l'effetto di cui
sopra, anno per anno, in base alla valutazione dell'equipollenza  del
corso  stesso ai corsi ufficiali impartiti nella facolta': per quanto
non previsto dal presente statuto, si applicano  le  disposizioni  di
cui al regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 26 aprile 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1988
Registro n. 42 Istruzione, foglio n. 328