MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

          Provvedimenti concernenti il trattamento
           straordinario di integrazione salariale
(GU n.204 del 31-8-1988)

   Con   decreto   ministeriale   8   luglio   1988,   in  favore  di
quattrocentoquaranta dipendenti dalla S.p.a. Case  di  cura  riunite,
con sede in Trani (Bari) e unita' di Bari e Bisceglie, per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  di  34  ore  settimanali per
centonovantadue unita' appartenenti al personale  operante  in  altri
servizi  ed  uffici  e  di 33 ore settimanali per duecentoquarantotto
unita' appartenenti al personale operante in altri servizi ed uffici,
e'  disposta  la  proroga  della  corresponsione  del  trattamento di
integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  secondo   comma   del
decreto-legge  30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il  periodo  dal  18  marzo
1988 al 17 marzo 1989.
 
   Con   decreto   ministeriale   12   luglio   1988,  in  favore  di
trentaquattro  dipendenti  dalla  S.p.a.  Maglificio  Gibi  di  Roma,
occupati  presso  lo  stabilimento  di  Roma,  per  i  quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40 a 13,5 ore settimanali, e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di  cui  all'art.  1,  primo  e  secondo  comma, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella  legge  19
dicembre  1984,  n.  863,  per  il periodo dal 16 febbraio 1988 al 16
febbraio 1989.
 
   Con  decreto  ministeriale  21  luglio  1988,  in  favore di venti
dipendenti dalla S.r.l. Paleari & Ferrario, con sede legale in Bucine
(Arezzo),  occupati  presso lo stabilimento di Bucine (Arezzo), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da 40 a 22,30 ore
settimanali,  e'  disposta  la  proroga  della   corresponsione   del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863, per il
periodo dal 14 aprile 1988 al 14 aprile 1989.
 
   Con  decreto  ministeriale 21 luglio 1988, in favore di ottantatre
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Renata, con sede in
Cassola  (Vicenza),  occupati  presso  gli  stabilimenti di Cassola e
Conco  (Vicenza),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 30 ore medie settimanali, e' disposta la proroga della
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, all'art. 7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48,
dal 28 dicembre 1987 al 25 dicembre 1988.
 
   Con  decreto  ministeriale 21 luglio 1988, in favore di sessantuno
operai dipendenti dalla Vitas S.p.a. occupati presso lo  stabilimento
di  Altavilla  Vicentina (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  a 27 ore settimanali, e' disposta la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 16 novembre 1987 al 13 novembre 1988.
 
   Con  decreto  ministeriale  21  luglio 1988, in favore di centodue
dipendenti occupati presso lo stabilimento di Codroipo (Udine), per i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  a  30  ore
settimanali  per  ottantadue  dipendenti e da 40 a 20 ore settimanali
per venti dipendenti, e' disposta la corresponsione  del  trattamento
di  integrazione  salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma,
del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.   726,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo
dal 5 aprile 1988 al 5 aprile 1989.
 
   Con   decreto   ministeriale   21   luglio   1988,  in  favore  di
quarantaquattro lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Biscotti  Nord
Italia  Vittorio  Veneto,  con  sede  in  Vittorio  Veneto (Treviso),
occupati presso lo stabilimento di Codevilla (Pavia), per i quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32  ore  settimanali  (da
calcolare su media plurisettimanale) per otto operai ed un intermedio
e  da  40  a   10   ore   settimanali   (da   calcolarsi   su   media
plurisettimanale)  per  trentacinque  operai,  e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 29 febbraio 1988 al 26 febbraio 1989.
 
   Con  decreto  ministeriale  21  luglio 1988, in favore di diciotto
unita' dipendenti dalla S.p.a. Societa' generale immobiliare  Sogene,
occupati presso gli uffici di Roma, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  a 20 ore settimanali, e' disposta la
proroga  della  corresponsione  del   trattamento   di   integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984, n. 863, per il periodo dall'8 dicembre 1985 al 15
febbraio 1986.
 
   Con  decreto  ministeriale  21  luglio  1988, in favore di quattro
impiegati, quarantasei  operai  ed  un  intermedio  dipendenti  dalla
S.p.a.  Hercules Italia, occupati presso lo stabilimento di San Paolo
di Noto, (Siracusa), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 48 a 24 ore settimanali, e' disposta la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, secondo
comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo
dal 1› gennaio 1988 al 31 dicembre 1988.
 
   Con  decreto  ministeriale  21  luglio  1988, in favore di quattro
dipendenti dalla S.p.a. S.G.I. - Sogene casa,  occupati  presso  glli
uffici  di  Roma,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  a  20  ore  settimanali, e' disposta la proroga della
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dall'8 dicembre 1985 al 15 febbraio 1986.
 
   Con   decreto  ministeriale  21  luglio  1988,  in  favore  di  un
dipendente dalla S.p.a. S.G.I. - Sogene casa di Roma, occupate presso
l'uffici  di  Milano,  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  a  20  ore  settimanali, e' disposta la proroga della
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dall'8 dicembre 1985 al 15 febbraio 1986.