LEGGE 23 agosto 1988, n. 380 

  Integrazione  al  codice  della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
(GU n.205 del 1-9-1988)
 
 Vigente al: 16-9-1988  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Dopo l'articolo 172 del codice della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' aggiunto il seguente:
  "Art.  172-bis (Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco). -
Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo  comma  del
successivo  articolo  327,  su navi e galleggianti dello stesso tipo,
appartenenti al medesimo armatore e addetti al  servizio  nell'ambito
dei  porti  e  delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di
carattere locale, l'autorita' marittima puo' autorizzare che, in caso
di  trasbordo,  non  si  faccia  luogo  alla annotazione di imbarco e
sbarco sul ruolo di equipaggio  o  sulla  licenza,  qualora,  per  la
particolare  organizzazione  del lavoro a bordo, vi sia necessita' di
far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.
  L'armatore  deve  comunque  comunicare  giornalmente  all'autorita'
marittima,   con   apposita   nota,   la    composizione    effettiva
dell'equipaggio  di  ciascuna  nave  o  galleggiante  e le successive
variazioni.
  Copia  della  nota,  vistata  dall'autorita' marittima, deve essere
conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi  o  galleggianti
interessati.
  L'armatore  puo'  essere  autorizzato  dall'istituto assicuratore a
tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero  piu'
posizioni  contributive per gruppi di navi interessate alla procedura
di cui ai precedenti commi".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 23 agosto 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  PRANDINI, Ministro della marina
                                  mercantile
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI