Ulteriore proroga della validita' dei decreti di requisizione adottati dal prefetto di Isernia e dal sindaco di Isernia in attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984 e dell'art. 1 dell'ordinanza n. 351/FPC/ZA del 20 settembre 1984. (Ordinanza n. 1543/FPC).(GU n.210 del 7-9-1988)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Viste le proprie ordinanze n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1984 e n. 351/FPC/ZA del 20 settembre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984 concernenti, rispettivamente, la delega ai prefetti di Frosinone, Isernia, L'Aquila e Caserta per l'espletamento dell'attivita' di soccorso ed assistenza in favore delle popolazioni interessate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 e le autorizzazioni ai sindaci dei comuni colpiti dai medesimi eventi sismici a provvedere alla temporanea requisizione di abitazioni di proprieta' privata; Vista la propria ordinanza n. 1340/FPC/ZA del 15 gennaio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1988, con la quale, da ultimo, e' stata disposta la proroga, fino al 30 giugno 1988 dei decreti di requisizione adottati dal prefetto di Isernia, in attuazione dell'art. 2 della citata ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984 e delle ordinanze di requisizione emanate dal sindaco di Isernia in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 351/FPC/ZA del 20 settembre 1984 sopracitata; Visto il telegramma n. 557/24B/P.C. del 24 giugno 1988 con il quale il prefetto di Isernia ha rappresentato la necessita' di una ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 1988 della validita' dei decreti e delle ordinanze di requisizione sopramenzionate, laddove ancora indispensabili, nelle more del completamento degli interventi di recupero delle abilitazioni danneggiate; Ravvisata la opportunita' di accedere alla predetta richiesta; Dispone: Art. 1. La validita' dei decreti prefettizi e delle ordinanze sindacali di requisizione adottati per alloggiare i senza tetto a seguito degli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 dal prefetto e dal sindaco di Isernia in attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984 e dell'art. 1 dell'ordinanza n. 351/FPC/ZA del 20 settembre 1984, citate entrambe nelle premesse, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 1988. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 25 agosto 1988 Il Ministro: LATTANZIO