MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 agosto 1988 

  Ulteriore  proroga  del termine relativo al contributo per
le sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti  senza
tetto  per  effetto  del  terremoto  del 7 e 11 maggio 1984.
(Ordinanza n.  1545/FPC).
(GU n.210 del 7-9-1988)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Viste  le ardinanze n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, n. 235/FPC/ZA
del 5 giugno 1984 e n. 380/FPC/ZA del  23  ottobre  1984,  pubblicate
rispettivamente  nella  Gazzetta Ufficiale n. 136 del 18 maggio 1984,
n. 165 del 16 giugno 1984 e n. 299 del 30 ottobre  1984,  concernenti
l'attribuzione  di  un  contributo  per  le sistemazioni autonome dei
nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto  del  terremoto  del
7-11  maggio  1984, prorogate, da ultimo, con ordinanza n. 1457 del 4
maggio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio
1988;
  Vista l'ordinanza n. 1355/FPC del 5 febbraio 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1988;
  Considerato  che  il  reinsediamento  della  popolazione  sistemata
precariamente non e' ancora completato, essendo tuttora  assoggettate
ad  interventi  di  riattazione  o  ricostruzione  talune  abitazioni
danneggiate dai movimenti sismici in argomento;
  Visto il telegramma n. 330/207/P.C. del 13 agosto 1988 con il quale
il prefetto de L'Aquila segnala l'opportunita' di intervenire  ancora
con  misure incentivanti in favore dei nuclei familiari rimasti senza
tetto e sistemati autonomamente, tuttora impossibilitati a  rientrare
nelle proprie abitazioni;
  Ravvisata, l'opportunita' di aderire alla sopraenunciata richiesta;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Il  termine  di  sei  mesi, indicato nell'art. 1 delle ordinanze n.
206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, numero 235/FPC/ZA del 5 giugno 1984  e
n. 380/FPC/ZA del 23 ottobre 1984 citate nelle premesse, prorogato da
ultimo con l'ordinanza n. 1457/FPC del 4 maggio 1988 e' ulteriormente
prorogato per un periodo di tre mesi.
  Restano  ferme  le  limitazioni temporali previste al secondo comma
dell'ordinanza n. 1355/FPC del 5 febbraio 1988 citata nelle premesse.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 25 agosto 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO