DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1988 

  Approvazione  del  nuovo statuto della Scuola superiore di
studi universitari e di perfezionamento "S. Anna" di Pisa.
(GU n.211 del 8-9-1988)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di
perfezionamento di Pisa, approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica   5  giugno  1968,  n.  1309  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 1969);
  Visto  il  regio  decreto  13  febbraio 1908, con il quale e' stato
approvato lo statuto organico e il  ruolo  del  personale  del  regio
Conservatorio femminile di S. Anna di Pisa;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato  con  regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592   e,   in
particolare, l'art. 17;
  Vista  la  legge  14 febbraio 1987, n. 41, che istituisce la Scuola
superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di  Pisa
e visto, in particolare, l'art. 14;
  Vista  la  proposta  di  statuto presentata dal consiglio direttivo
della Scuola;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  statuto  della  Scuola  superiore  di  studi  universitari e di
perfezionamento di Pisa, approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica  5  giugno  1968,  n.  1309,  citato  nelle  premesse,  e'
soppresso e sostituito dal seguente articolato:
STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI
   PERFEZIONAMENTO "S. ANNA" DI PISA.
                                Capo I
                    FINE E CARATTERE DELLA SCUOLA
                               Art. 1.
  La  Scuola  superiore di studi universitari e di perfezionamento S.
Anna, istituita in Pisa con la legge 14 febbraio 1987, n. 41, ha  per
scopo:
   1) di promuovere e potenziare, anche con studi di perfezionamento,
la cultura scientifica;
   2)   di   stimolare   e   preparare  alla  ricerca  scientifica  e
all'insegnamento  i  giovani   studiosi   in   settori   disciplinari
nell'ambito  delle  scienze  sociali  e  delle scienze sperimentali e
applicate.
  A  tal  fine  la  Scuola accoglie, per concorso nazionale, studenti
iscritti nei  corsi  di  laurea  afferenti  ai  settori  disciplinari
attualmente  attivati  e,  ai  fini del perfezionamento, laureati nei
corsi  di  laurea   afferenti   agli   stessi   settori,   impartendo
insegnamenti   interni   a   sussidio   e   completamento  di  quelli
universitari e  mettendo  a  loro  disposizione  opportuni  mezzi  di
studio.
  I settori disciplinari attualmente attivati sono i seguenti:
   nell'ambito  delle  scienze  sociali, il settore di giurisprudenza
cui afferisce il corso di laurea in  giurisprudenza,  il  settore  di
scienze  politiche  cui  afferisce  il  corso  di  laurea  in scienze
politiche, il settore di economia e commercio cui afferiscono i corsi
di laurea della facolta' di economia e commercio;
   nell'ambito  delle scienze sperimentali e applicate, il settore di
agraria cui afferiscono i corsi di laurea della facolta' di  agraria,
il  settore  di  ingegneria  cui  afferiscono i corsi di laurea della
facolta' di ingegneria,  il  settore  di  medicina  e  chirurgia  cui
afferisce il corso di laurea in medicina e chirurgia.
  Nei  corsi  di  perfezionamento  la  Scuola  puo'  accogliere anche
studiosi stranieri in possesso di laurea o di titolo equipollente. Le
modalita' di ammissione sono stabilite nell'art. 27.
  Il diploma di perfezionamento, conferito a conclusione dei corsi di
cui all'art. 12, e' equipollente al dottorato di ricerca.
  La  Scuola,  nel  quadro  di  programmi  di scambio con istituzioni
universitarie straniere particolarmente qualificate, puo'  accogliere
studiosi  stranieri o in possesso di laurea o di titolo equipollente.
                               Art. 2.
  La  Scuola  si  articola in due classi, destinate ad accogliere gli
studenti e i perfezionandi rispettivamente nei  settori  disciplinari
attualmente   attivati   delle   scienze   sociali  e  delle  scienze
sperimentali e applicate.
                               Capo II
                    ORGANI DIRETTIVI E ACCADEMICI
                               Art. 3.
  Il governo della Scuola e' affidato:
   1) al direttore;
   2) al consiglio direttivo.
                               Art. 4.
  Il  direttore  della  Scuola,  cui  sono  attribuite le funzioni di
rettore, e' designato, tra i professori ordinari e straordinari della
Scuola  stessa,  dal  corpo  docente,  composto da tutti i professori
ordinari, straordinari ed associati della Scuola ed e'  nominato  dal
Ministro della pubblica istruzione.
  La  designazione  avviene per elezione a scrutinio segreto, secondo
la normativa vigente per l'elezione dei rettori delle universita'.
  Il  direttore della Scuola dura in carica un triennio e puo' essere
confermato; egli ha la rappresentanza legale della Scuola.
  Il  direttore da' esecuzione alle delibere del consiglio direttivo,
adotta  i  provvedimenti  d'urgenza,   presentandoli   al   consiglio
direttivo per la ratifica alla prima riunione successiva, ed esercita
ogni altra funzione che gli e' attribuita dalla legge, dallo  statuto
e dal regolamento interno.
                               Art. 5.
  Il  vice  direttore  della Scuola e' nominato dal direttore, per un
triennio, fra i professori  ordinari,  straordinari  e  i  professori
fuori ruolo della Scuola.
  Deve, di norma, appartenere a classe o settore disciplinare diversi
da quello cui appartiene il direttore.
  Coadiuva  il  direttore  nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo
sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
                               Art. 6.
  Il consiglio direttivo e' cosi' composto:
    a) dal direttore, che lo presiede;
    b) dal vice direttore;
    c) dal segretario amministrativo;
    d) dai presidi delle due classi;
    e) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione,
anche  in  rappresentanza  degli  interessi  originari,   e   da   un
rappresentante  del  Ministero  del  tesoro,  nominati dai rispettivi
Ministri;
    f)   da   quattro   rappresentanti   dei  professori  ordinari  e
straordinari della Scuola;
    g) da due rappresentanti dei professori associati;
    h) da un rappresentante dei ricercatori;
    i)   da   un   rappresentante   degli   allievi   dei   corsi  di
perfezionamento;
    l) da un rappresentante degli allievi dei corsi ordinari;
    m) da due rappresentanti del personale non docente.
  I  rappresentanti  di  cui alle lettere f), g), h), i), l) e m) del
comma  uno  vengono  eletti  dagli   appartenenti   alle   rispettive
categorie.
 Al  consiglio  direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle
vigenti  disposizioni  ai  senati  accademici  e   ai   consigli   di
amministrazione  delle  universita'  e  degli  istituti di istruzione
universitaria. Alle adunanze che trattano argomenti di competenza del
senato  accademico  non  partecipano  i  rappresentanti  di  cui alle
lettere e), g), h), i), l) e m).
  Alle  predette  adunanze il segretario amministrativo partecipa con
voto consultivo.
  Il consiglio direttivo in particolare:
   a) delibera sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;
   b)  delibera  sulle  eventuali proposte di modifica dello statuto,
nonche' sul regolamento interno per il funzionamento della Scuola con
le modalita' di cui all'art. 45;
   c)  programma  annualmente  il  numero  complessivo  dei  posti di
allievo ed emana i bandi di concorso, udite le proposte dei  consigli
di classe;
   d)  delibera, uditi i consigli di classe, sui programmi di scambio
con istituzioni pubbliche e  private,  sia  italiane  che  straniere,
particolarmente  qualificate  nei settori disciplinari attivati, e ne
detta le relative norme di attuazione da parte della Scuola;
   e)  assegna,  sulle  disponibilita'  finanziarie  ordinarie  della
Scuola, una dotazione a ciascuna classe, normalmente sul piano  della
parita',  e  delibera  sulle altre disponibilita' finanziarie e sulla
destinazione dei  contributi  per  attivita'  di  ricerca,  udite  le
proposte dei consigli di classe;
   f) approva contratti e convenzioni;
   g)  esercita ogni altra funzione che gli e' conferita dalla legge,
dallo statuto e dal regolamento interno;
   h)  e'  convocato  dal  direttore  ogni  qualvolta  ne  ravvisi la
necessita' o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
  Le  funzioni  di  segretario  del  consiglio  sono  esercitate  dal
segretario amministrativo.
                               Art. 7.
  I  presidi curano l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita'
scientifiche  e  didattiche  e  provvedono  in  materia  disciplinare
secondo i programmi e le direttive dei rispettivi consigli di classe.
  I presidi sono eletti a maggioranza di voti dai rispettivi consigli
delle classi tra i professori ordinari e  straordinari  delle  classi
stesse  secondo la normativa vigente per l'elezione dei presidi delle
facolta' universitarie.
  I presidi durano in carica un triennio e possono essere confermati.
                               Art. 8.
  Il   consiglio  di  classe  e'  l'organo  che  coordina  tutti  gli
insegnamenti dei settori disciplinari afferenti alla  classe,  ed  in
cui si realizza la collaborazione interdisciplinare.
  Esso  esercita  tutte  le  attribuzioni  demandate  ai  consigli di
facolta'   dalle   norme   generali   o   speciali   dell'ordinamento
universitario  ed  esplica  ogni  altra  funzione  conferitagli dallo
statuto e dal regolamento interno.
  Il  consiglio  di  classe  e' convocato dal preside ogni due mesi e
straordinariamente ogni qualvolta se ne verifichi la necessita' o  su
richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti e, in ogni
caso, di non meno di tre di essi.
  I  consigli  di classe operano secondo le modalita' previste per lo
svolgimento dei consigli di facolta', e sono composti:
   a)  da tutti i professori ordinari, straordinari, associati, fuori
ruolo della Scuola, nei settori disciplinari afferenti alla classe;
   b)   da   un  rappresentante  dei  ricercatori  per  ogni  settore
disciplinare afferente alla classe;
   c) dai professori a contratto, con voto consultivo.
  Alle  riunioni del consiglio di classe e' ammessa la rappresentanza
di un allievo per ogni settore disciplinare, e di due  perfezionandi,
secondo   le   modalita'   previste   per   la  partecipazione  delle
rappresentanze studentesche ai consigli di facolta'.
  Per  i  rappresentanti  dei  professori associati e dei ricercatori
operano le limitazioni di cui all'art. 95, primo e secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
                               Art. 9.
  Tutte le rappresentanze previste per il consiglio direttivo e per i
consigli di classe sono  espresse  mediante  elezione  per  scrutinio
segreto  e con voto limitato secondo le modalita' stabilite nell'art.
99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
  Per  la validita' delle adunanze dei consigli di classe, come degli
altri organi collegiali di governo  della  Scuola,  si  applicano  le
disposizioni  dell'art.  18  del  regolamento  generale universitario
approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.
  Le  rappresentanze  durano  in carica tre anni accademici e possono
essere confermate, ad eccezione dei rappresentanti degli allievi, per
i quali il mandato ha durata annuale rinnovabile.
                               Capo III
                        ORDINAMENTO DIDATTICO
                               Art. 10.
  L'anno   accademico   della   Scuola   coincide  con  quello  delle
universita'.
  Ogni classe organizza:
   a)   corsi   ordinari   di  studi  per  gli  allievi  iscritti  ai
corrispondenti corsi di laurea;
   b) corsi di perfezionamento per laureati.
  L'organizzazione,  la  struttura e la durata dei corsi e' demandata
alle norme previste dal regolamento interno.
                               Art. 11.
  I corsi ordinari si articolano in:
   a) corsi interni tenuti dai docenti della Scuola;
   b) eventuali corsi integrativi tenuti da professori a contratto;
   c) corsi di lettorato di lingue straniere;
   d) conferenze e seminari;
   e)  esercitazioni  e  altre  attivita'  didattiche integrative dei
corsi interni ed universitari.
  Gli  insegnamenti  per  i  singoli  corsi  vengono  stabiliti prima
dell'inizio di ogni anno accademico dai consigli di classe.
                               Art. 12.
  I corsi di perfezionamento hanno la durata di tre anni accademici e
afferiscono a specifiche aree disciplinari, proposte  anno  per  anno
dai consigli di classe e stabilite nel bando di concorso.
  Nell'ambito    dei    corsi   l'organizzazione   degli   studi   di
perfezionamento prevede:
   a) la frequenza a corsi di lezioni e di seminari della Scuola e di
istituzioni universitarie in attuazione dei programmi di cui al comma
successivo;
   b) corsi di lettorato in lingue straniere;
   c)  lo  svolgimento  di  un  programma  originale di ricerche e la
preparazione di un elaborato scritto finale;
   d)  lo  svolgimento  da  parte  dei  singoli  allievi  di seminari
concernenti gli studi e le ricerche di perfezionamento.
  Ogni  perfezionando svolge la propria attivita' di ricerca sotto la
guida di un collegio di docenti designato,  all'atto  dell'ammissione
alla  Scuola,  dal  consiglio  di  classe tra docenti qualificati nel
settore cui afferisce l'area disciplinare prescelta.
  L'ammissione  agli  anni  successivi  al  primo  e'  deliberata dal
consiglio direttivo, previo  giudizio  favorevole  del  collegio  dei
docenti,  sulla  base di una relazione particolareggiata, presentata,
alla fine di ciascun anno, dal singolo  perfezionando  sulla  propria
attivita'.
  La  scelta dell'argomento dell'elaborato scritto finale deve essere
concordata  con  il  collegio   dei   docenti,   che   ne   controlla
periodicamente la preparazione.
                               Art. 13.
  La  Scuola  organizza  corsi  speciali, cicli di conferenze e altre
attivita' di alto contenuto culturale,  secondo  programmi  approvati
dal consiglio direttivo.
                               Art. 14.
  I ricercatori e gli assistenti - ruolo ad esaurimento - di ciascuna
classe, oltre ai loro compiti istituzionali, sono tenuti:
   1) a seguire gli allievi durante lo svolgimento dei loro programmi
di studi;
   2) a svolgere esercitazioni ed a collaborare ai seminari;
   3)  a  mantenere  il collegamento tra allievi e consigli di classe
per la realizzazione degli obiettivi programmati.
  Il  direttore della Scuola puo' affidare a ricercatori o ad allievi
dei corsi di perfezionamento specifici  incarichi  di  collaborazione
per l'ordinato funzionamento della Scuola.
                               Art. 15.
  Fermo  restando quanto stabilito dagli articoli 11, 12, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, la Scuola rilascia:
   a) agli allievi che abbiano seguito i corsi ordinari un diploma di
licenza;
   b) agli allievi che abbiano compiuto i corsi di perfezionamento un
diploma di perfezionamento.
  I diplomi sono conferiti dal direttore della Scuola.
                               Art. 16.
  La direzione scientifica della biblioteca e' affidata ad un docente
interno della Scuola, nominato dal consiglio direttivo,  per  periodi
triennali rinnovabili.
  La  biblioteca  della  Scuola e' a disposizione dei docenti e degli
allievi della Scuola, nonche' degli studiosi  autorizzati  dalla  sua
direzione, secondo quanto previsto dal regolamento interno.
                               Art. 17.
  I  laboratori  della  Scuola per fini didattici e di ricerca sono a
disposizione  degli  allievi  e  di  studiosi   esterni   previamente
autorizzati,  secondo le modalita' stabilite nel regolamento interno.
                               Capo IV
                      ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
                               Art. 18.
  Le entrate della Scuola sono costituite:
   a) dai contributi corrisposti dallo Stato;
   b) da eventuali contributi o erogazioni di enti o di privati;
   c) donazioni o lasciti disposti a favore della Scuola;
   d) da rendite mobiliari e immobiliari del suo patrimonio;
   e)  da  altre  entrate  per  attivita'  di ricerca e di consulenza
svolte per conto terzi.
                               Art. 19.
  I  beni  immobili  e  mobili, che facciano o vengano comunque a far
parte del patrimonio della Scuola, ed  i  beni  immobili  di  cui  la
Scuola  abbia  il  godimento,  devono  essere  descritti  in appositi
inventari distinti per ciascuna delle seguenti categorie di beni:
   1) beni immobili di proprieta' della Scuola;
   2) beni immobili in uso alla Scuola;
   3) beni mobili fruttiferi;
   4) beni mobili infruttiferi.
  La compilazione e la tenuta degli inventari sono disciplinate dalle
disposizioni  amministrativo-contabili  vigenti  in  materia  per  le
universita' e gli istituti di istruzione universitaria.
                               Art. 20.
  Il  servizio  di  cassa  della Scuola e' affidato ad un istituto di
credito  di  notoria  solidita',  con  deliberazione  del   consiglio
direttivo.
                               Art. 21.
  La  Scuola provvede, secondo le vigenti disposizioni di legge, alla
conservazione ed  all'amministrazione  di  tutti  i  beni  mobili  ed
immobili  che  comunque  facciano  o  vengano  a  far  parte  del suo
patrimonio, e degli immobili che abbia ricevuto in uso.
  Il  complesso  immobiliare costituito dalla chiesa consacrata di S.
Anna  e  dai  locali  ad  essa  adiacenti  e  con  essa  comunicanti,
unitamente  alla  retrostante  sacrestia, e' destinato al culto, alla
custodia delle suppellettili  e  degli  arredi  sacri,  nonche'  alla
conservazione,  consultazione  e valorizzazione dell'archivio storico
dell'ex conservatorio di S. Anna. Di essi  la  Scuola  si  impegna  a
garantire,  tutelare  e valorizzare gli originari valori spirituali e
morali ed  il  patrimonio  storico  ed  artistico.  Una  commissione,
composta  da  due  professori  della  Scuola,  nominati dal consiglio
direttivo ogni  cinque  anni,  e,  come  membro  di  diritto,  da  un
rappresentante della curia arcivescovile, provvede alla utilizzazione
ed alla gestione dei beni suddetti, secondo  le  modalita'  stabilite
nel regolamento interno.
                               Art. 22.
  Al  segretario amministrativo della Scuola sono attribuite tutte le
funzioni che spettano ai direttori amministrativi delle universita' e
degli istituti di istruzione universitaria.
                               Art. 23.
  Per  favorire e sviluppare i rapporti tra allievi e docenti, questi
ultimi possono avvalersi del servizio di mensa.
  Tale  possibilita'  puo'  essere  estesa  anche  al  personale  non
docente.
  Le  modalita'  per  usufruire  di  detto  servizio sono fissate dal
regolamento interno in conformita'  alle  disposizioni  di  cui  alla
legge 29 gennaio 1986, n. 23.
                                Capo V
                        CONCORSI ED AMMISSIONI
                               Art. 24.
  Ogni  anno entro il mese di marzo, il consiglio direttivo sentiti i
consigli di classe, determina, per  ciascuna  classe,  il  numero  di
posti di allievo dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento da
mettersi a concorso per l'anno accademico successivo. Ogni  consiglio
di  classe provvede a ripartire tali posti tra i settori disciplinari
afferenti alla classe.
  I  posti  di  allievo  dei  corsi  ordinari  messi  a  concorso  si
riferiscono ad uno dei primi tre anni di corso per gli studenti della
classe  di  scienze sperimentali ed applicate, e ad uno dei primi due
anni di corso per gli studenti della classe di scienze  sociali.  Gli
allievi  ammessi  alla  Scuola passano agli anni successivi dopo aver
adempiuto agli obblighi previsti dalle norme del regolamento interno.
  Qualora,  successivamente alla pubblicazione del bando di concorso,
intervengano ulteriori disponibilita' finanziarie, ovvero si  rendano
vacanti  altri  posti di allievo, il consiglio direttivo puo', ove il
risultato dei concorsi lo renda opportuno, ammettere  annualmente  un
numero  di allievi superiore a quello dei posti messi a concorso, nei
limiti della accertata disponibilita', sia per i corsi  ordinari  che
per quelli di perfezionamento.
                               Art. 25.
  I  posti  di  allievo  dei  corsi  ordinari di ciascuna classe sono
conferiti mediante concorso nazionale per esami. Le  relative  prove,
specificate dal regolamento interno, consistono in:
    a)  per l'ammissione al primo anno prove scritte e orali idonee a
valutare le attitudini e il livello culturale del candidato;
    b)  per  l'amissione al secondo ed al terzo anno prove scritte ed
orali dirette a  dimostrare  il  livello  di  preparazione  culturale
specifica nel settore disciplinare.
  I  candidati  dovranno altresi' dar prova di adeguata conoscenza di
almeno una lingua straniera tra quelle attivate nella Scuola, secondo
le modalita' previste dal regolamento interno.
  Il concorso ha luogo entro il mese di ottobre.
                               Art. 26.
  I  posti  di  allievo  dei corsi di perfezionamento si conferiscono
mediante concorso  nazionale  per  titoli,  integrato,  ove  ritenuto
opportuno,  da  una  discussione  sui  titoli stessi. I titoli devono
dimostrare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
  Il concorso ha luogo entro il mese di novembre.
                               Art. 27.
  Sono  ammessi al concorso per i posti dei corsi ordinari coloro che
abbiano  conseguito,  nell'ultimo  biennio,  il  diploma  di   scuola
secondaria   di  secondo  grado  o  titolo  equipollente  valido  per
l'iscrizione ai corsi di laurea afferenti ai settori disciplinari  di
cui all'art. 1.
  Ai  posti  del  secondo  o  del  terzo anno sono ammessi coloro che
provengono dal primo o dal secondo anno degli stessi corsi di  laurea
presso  una  universita' italiana, i quali abbiano superato tutti gli
esami previsti dal piano di studi statutario o da quello  individuale
approvato dalla facolta' di provenienza per l'anno precedente.
  Il direttore della Scuola, udito il consiglio di classe competente,
ha facolta' di ammettere eccezionalmente anche  coloro  che  all'atto
della  presentazione  della  domanda siano in debito di esami; in tal
caso i candidati risultanti vincitori dovranno superare gli esami  di
cui  sono in debito secondo quanto stabilito nel regolamento interno.
  Sempre  in via eccezionale, il consiglio di classe puo' proporre al
direttore l'amissione al concorso per i posti del  secondo  anno,  di
studenti  di  corsi  di laurea diversi da quelli afferenti al settore
disciplinare  cui  intendono  concorrere,  previa  valutazione  della
congruita'  degli esami superati e del piano di studi statutario o di
quello individuale approvato dalla facolta' di provenienza per l'anno
precedente.
  Sono  ammessi  al  concorso, per i posti di perfezionamento, coloro
che abbiano conseguito in una Universita'  o  istituto  universitario
italiano o straniero di pari grado, da non oltre due anni accademici,
la laurea  o  titolo  equipollente  in  corsi  afferenti  ai  settori
disciplinari  attivati.  L'ammissione  di laureati in corsi di laurea
afferenti ad altri settori disciplinari e' consentita eccezionalmente
con  decreto  motivato  del  direttore, previo giudizio di congruita'
della domanda di ammissione con una delle aree disciplinari,  di  cui
all'art. 12, da parte del consiglio di classe competente.
  Non  potra'  essere  ammesso  ai  concorsi  chi,  alla scadenza dei
suddetti termini, abbia  compiuto  30  anni,  salvo  casi  del  tutto
eccezionali  da  valutarsi, con giudizio inappellabile, dal consiglio
direttivo.
                               Art. 28.
  I  concorsi  ai  posti di allievo dei corsi ordinari e a quelli dei
corsi di perfezionamento sono banditi ogni anno dal  direttore  della
Scuola  entro  il  mese  di  aprile.  Le domande di ammissione devono
essere  presentate  alla  Scuola  nei  termini  e  con  le  modalita'
stabilite nel bando di concorso.
                               Art. 29.
  Il  preside  di  ogni classe propone al direttore, per ogni settore
disciplinare afferente alla classe, una commissione giudicatrice  del
concorso  di  ammissione  ai  corsi  ordinari. Dette commissioni sono
nominate dal direttore  e  sono  composte  di  un  numero  di  membri
variabile, comunque non inferiore a cinque effettivi e due supplenti,
scelti tra i professori della Scuola  ed  i  professori  di  ciascuna
delle  facolta'  interessate;  uno  dei membri puo' essere un cultore
della materia non appartenente alle predette categorie.
                               Art. 30.
  Per   il  concorso  ai  posti  di  perfezionamento  le  commissioni
giudicatrici, nominate con la procedura  di  cui  all'art.  29,  sono
composte  di  un numero variabile di membri, comunque non inferiore a
cinque effettivi e due  supplenti,  scelti  tra  i  professori  della
Scuola  ed  i  professori di ciascuna delle facolta' interessate; uno
dei membri puo' essere un cultore della materia non appartenente alle
predette  categorie.  In  ogni  commissione almeno due dei commissari
devono essere in grado di riferire sulle attitudini  scientifiche  di
ciascun concorrente.
                               Art. 31.
  Ogni  commissario  dispone di dieci punti. Per il concorso ai posti
di allievo ordinario la commissione puo' escludere dalle prove  orali
i  candidati  che  nelle  prove  scritte  non  abbiano  riportato  la
sufficienza.
  Ciascuna  commissione  formula  una graduatoria dei concorrenti per
ordine di merito.
  Sono  esclusi  dalle graduatorie dei corsi ordinari i candidati che
negli esami scritti ed orali non  abbiano  ottenuto  complessivamente
sette decimi dei punti; parimenti, sono esclusi dalle graduatorie dei
corsi di perfezionamento i candidati ai quali siano  stati  assegnati
meno di sette decimi dei punti.
  Ugualmente,  sono esclusi dalle graduatorie dei vincitori dei posti
per i corsi ordinari i  candidati  che  non  abbiano  dimostrato  una
sufficiente conoscenza della lingua prescelta.
  In  caso  di  parita'  di  voti nel complesso delle altre prove, la
commissione puo' considerare titolo di preferenza il risultato  della
prova  di lingua straniera. In caso di ulteriore parita' si applicano
le disposizioni contenute nell'art.  5  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.
                               Art. 32.
  I vincitori dei concorsi per l'ammissione ai corsi ordinari, devono
comprovare l'iscrizione ai corrispondenti anni dei  rispettivi  corsi
di  laurea  dell'Universita'  di Pisa, e presentare, entro il termine
indicato, i documenti richiesti nel bando di concorso.
  I  vincitori  del  concorso  di  perfezionamento  devono depositare
presso la  segreteria  della  Scuola,  all'atto  dell'ammissione,  il
diploma originale di studi secondari.
                               Art. 33.
  Gli allievi dei corsi ordinari sono tenuti a:
   1)  seguire  le  lezioni  e  le  esercitazioni dei corsi di laurea
universitari secondo il piano di  studi  approvato  dai  consigli  di
classe   entro   il  mese  di  novembre.  Tale  piano  e'  sottoposto
all'approvazione del corrispondente consiglio di facolta';
   2)  frequentare i corsi ordinari della Scuola, di cui all'art. 11,
secondo il piano di studi previsto dal consiglio di classe all'inizio
dell'anno accademico;
   3)  sostenere le relative prove, di cui agli articoli che seguono.
  Gli allievi del corso di perfezionamento sono tenuti ad ottemperare
a tutti gli obblighi didattici previsti dall'art. 12 ed a collaborare
all'ordinato funzionamento della Scuola.
                               Art. 34.
  Nel mese di marzo vengono tenuti colloqui per gli allievi dei corsi
ordinari, ad eccezione dei laureandi, nei quali gli  allievi  rendono
conto  degli  studi  fatti  nella  prima  parte dell'anno accademico,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno.
  Le  commissioni  giudicatrici  per  i  colloqui  sono  nominate dal
direttore su proposta dei presidi di classe. Sono composte da  almeno
tre  membri scelti tra i professori della Scuola. Ove opportuno, alla
commissione possono essere aggregati altri  professori  di  specifica
competenza.
  La  commissione  pone  a  verbale  un  breve giudizio conclusivo di
idoneita',  basato  sulle  attivita'  e  le   attitudini   dimostrate
dall'allievo.
                               Art. 35.
  Gli  allievi  dei  corsi  ordinari  sono  tenuti  a sostenere nella
sessione estiva o autunnale un colloquio di lingua straniera, con  le
modalita' previste dal regolamento interno. Ove nella sessione estiva
la prova non venga superata, essa puo' essere ripetuta nella sessione
autunnale.  In  caso di ulteriore giudizio negativo, l'allievo decade
dalla Scuola alla fine dell'anno accademico.
  Le  commissioni giudicatrici, nominate dal direttore, sono composte
da:
    a)  tre  docenti  della  Scuola,  di  cui  due  effettivi  ed uno
supplente;
    b) dal lettore della lingua.
  Gli  allievi dell'ultimo anno di corso devono sostenere la prova di
lingua straniera nel mese di marzo. Ove la stessa non venga superata,
viene  ripetuta  nel  mese  di  maggio. In caso di ulteriore giudizio
negativo l'allievo decade dalla Scuola alla fine dell'anno accademico
e non e' ammesso all'esame di diploma.
                               Art. 36.
  Gli  allievi  dei  corsi  ordinari devono sostenere, secondo quanto
previsto all'art. 38, una prova di esame  a  conclusione  di  ciascun
corso  interno  frequentato. Le commissioni sono nominate dal preside
di classe e sono composte dal docente del corso,  presidente,  da  un
altro docente della classe e da un cultore della materia.
                               Art. 37.
  Il  consiglio  di  classe,  entro  il  mese di giugno di ogni anno,
constata la regolare partecipazione degli allievi alle diverse  forme
di attivita' didattica svolta nella Scuola.
  In  caso  di  insufficiente  partecipazione,  il  preside di classe
informa il consiglio direttivo per i provvedimenti previsti dall'art.
42 dello statuto e dal regolamento interno.
                               Art. 38.
  Gli  allievi  dei  corsi  ordinari,  fermi  restando  gli  obblighi
previsti agli articoli 34, 35 e 36, devono sostenere anno  per  anno,
negli  appelli  ordinari  delle sessioni estiva ed autunnale definite
dal regolamento interno, tutti gli  esami  universitari  a  cui  sono
obbligati,   entro  i  termini  e  con  le  modalita'  stabilite  nel
regolamento interno, nonche' gli  esami  dei  corsi  interni  di  cui
all'art. 37.
  Gli allievi devono riportare negli esami universitari e negli esami
interni, sostenuti durante l'anno accademico, una media non inferiore
a  ventisette  trentesimi,  e  in  ciascuno  di essi un punteggio non
inferiore a ventiquattro trentesimi.
  Il  consiglio  direttivo,  su  proposta  del  consiglio  di  classe
competente, puo' riconoscere come validamente superato, ai fini degli
obblighi  di  studio,  un  solo  esame  di  profitto universitario od
interno, nel quale l'allievo, nel corso  della  carriera  scolastica,
abbia conseguito una votazione inferiore a ventiquattro trentesimi ma
non a ventuno trentesimi.
  Nel  caso  che  gli  allievi  non adempiano agli obblighi suddetti,
perdono il posto pur conservando i diritti di cui al successivo  art.
44 fino al termine dell'anno accademico in corso.
                               Art. 39.
  Gli allievi dei corsi di perfezionamento sono tenuti ad ottemperare
a tutti gli obblighi didattici previsti all'art. 12.
  Gli  allievi perfezionandi del terzo anno devono sostenere entro il
mese di marzo la prova di lingua straniera secondo  quanto  stabilito
all'art. 35.
                               Art. 40.
  Gli   allievi,  alla  fine  dei  corsi  ordinari  e  dei  corsi  di
perfezionamento, devono rispettivamente superare, con le modalita'  e
nei  termini  stabiliti  dal  regolamento  interno,  l'esame  per  il
conseguimento del diploma di licenza e di perfezionamento.
  Gli  allievi  dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento non
possono godere, oltre i termini dell'anno accademico  corrispondente,
del diritto di permanenza nella Scuola.
  Il  consiglio direttivo puo' eccezionalmente ammettere all'esame di
diploma di perfezionamento, previo parere favorevole di tre  studiosi
competenti  nella  materia, nominati dal consiglio medesimo, laureati
in corsi  afferenti  ad  una  delle  classi,  italiani  o  stranieri,
ancorche'  non  allievi  della  Scuola,  che si siano particolarmente
distinti per i loro studi e le loro pubblicazioni in una  delle  aree
disciplinari coltivate nella Scuola.
                               Art. 41.
  Per la nomina delle commissioni giudicatrici degli esami di diploma
di  licenza  e  di  diploma  di  perfezionamento,  e  per   la   loro
composizione, si applicano le disposizioni dagli articoli 29 e 30.
  L'esame   per   il   diploma  di  licenza,  da  sostenere  dopo  il
conseguimento della laurea, consiste in un colloquio  vertente  sugli
studi  compiuti  dall'allievo  e  sulla materia da lui specificamente
studiata.
  L'esame   per   il   diploma   di  perfezionamento  consiste  nella
discussione dell'elaborato finale di cui all'art. 12. Tale elaborato,
previamente  approvato  dal  collegio  dei  docenti,  deve  esporre i
risultati di una ricerca originale e di rilevante valore scientifico.
  Gli  esami  di  diploma  di licenza e di diploma di perfezionamento
sono pubblici.
                               Art. 42.
  Le  sanzioni  disciplinari sono irrogate dal direttore della Scuola
su iniziativa dei presidi delle classi per quanto di loro competenza.
  Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:
    a) ammonizione;
    b) sospensione e allontanamento cautelare dalla Scuola;
    c) espulsione dalla Scuola.
  Le  sanzioni  di  cui  alle  lettere  b)  e c) vengono inflitte con
provvedimento motivato dal direttore della Scuola, previo parere  del
consiglio di classe competente, confermato dal consiglio direttivo.
  L'allievo deve essere informato del procedimento disciplinare e del
relativo addebito a suo carico almeno dieci giorni  prima  di  quello
fissato per la riunione del consiglio di classe, e puo' presentare le
sue difese per iscritto o chiedere  di  essere  udito  dal  consiglio
medesimo.
  L'allievo  puo'  altresi'  formulare  proprie  deduzioni  contro il
parere del consiglio di classe, e gli sono concessi venti  giorni  di
tempo  per  presentarle  al  consiglio  direttivo,  il quale non puo'
emettere il proprio giudizio prima che sia scaduto tale termine.
  Nel  caso in cui il comportamento dell'allievo sia tale da arrecare
grave nocumento alle persone, alle cose o agli immobili della Scuola,
o  nel  caso  che  sia aperto un procedimento penale a suo carico, il
direttore  della  Scuola,  con  provvedimento  urgente,  soggetto   a
ratifica  del  consiglio  direttivo,  puo'  disporre l'allontanamento
temporaneo dalla Scuola per  un  periodo  non  superiore  a  quindici
giorni, in attesa della decisione del consiglio direttivo.
  Dell'applicazione  delle  sanzioni  di  cui  alle  lettere  b) e c)
vengono informati i genitori o il tutore dell'allievo, se minore.
                               Art. 43.
  Gli  allievi  dei  corsi  ordinari  e  dei corsi di perfezionamento
costituiscono nel loro insieme l'assemblea degli studenti, che  entro
il  dieci  dicembre  di ogni anno provvede alla designazione dei suoi
rappresentanti nel consiglio di classe e nel consiglio direttivo.
  Gli  allievi  dei  corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento di
ciascuna classe costituiscono l'assemblea degli  allievi  di  classe,
che  designa annualmente, entro i termini di cui al comma precedente,
i propri rappresentanti per i rapporti con gli organi della Scuola.
  Alla  disciplina  delle  assemblee  predette ed alla determinazione
delle funzioni e dei poteri dei rappresentanti designati provvede  il
regolamento interno.
                               Art. 44.
  L'ammissione degli allievi alla Scuola da' diritto dal 1› settembre
al 31 luglio di ogni anno,  all'alloggio  e  al  vitto  gratuito  nei
locali della Scuola stessa nonche' all'assistenza materiale e morale.
  Per  fare  fronte  ad  ulteriori  esigenze  di vita e di studio, la
Scuola puo' corrispondere agli allievi provvidenze e  contributi,  la
cui  natura  e  il cui ammontare sono determinati di anno in anno dal
consiglio direttivo.
                               Capo VI
                       NORME GENERALI E FINALI
                               Art. 45.
  Il  regolamento  interno  contiene,  oltre che le norme a cui si fa
espresso riferimento negli articoli del presente statuto, ogni  altra
disposizione  relativa  al funzionamento della Scuola e alle norme di
vita e di contegno cui gli allievi devono attenersi.
  Sul  regolamento  interno  e  sulle eventuali modifiche delibera il
consiglio direttivo, udito il parere dei consigli di classe e  quello
dei  rappresentanti  degli allievi nel consiglio direttivo per quanto
di loro competenza.
                               Art. 46.
  Per  quanto  non  previsto  dalla  legge  istitutiva e dal presente
statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e  regolamentari
concernenti le universita' e gli istituti di istruzione universitaria
in quanto applicabili.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 15 giugno 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1988
Registro n. 47 Istruzione, foglio n. 49