DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1988
Approvazione del nuovo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento "S. Anna" di Pisa.(GU n.211 del 8-9-1988)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 1309 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 1969); Visto il regio decreto 13 febbraio 1908, con il quale e' stato approvato lo statuto organico e il ruolo del personale del regio Conservatorio femminile di S. Anna di Pisa; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e, in particolare, l'art. 17; Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 41, che istituisce la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa e visto, in particolare, l'art. 14; Vista la proposta di statuto presentata dal consiglio direttivo della Scuola; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1. Lo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 1309, citato nelle premesse, e' soppresso e sostituito dal seguente articolato: STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO "S. ANNA" DI PISA. Capo I FINE E CARATTERE DELLA SCUOLA Art. 1. La Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna, istituita in Pisa con la legge 14 febbraio 1987, n. 41, ha per scopo: 1) di promuovere e potenziare, anche con studi di perfezionamento, la cultura scientifica; 2) di stimolare e preparare alla ricerca scientifica e all'insegnamento i giovani studiosi in settori disciplinari nell'ambito delle scienze sociali e delle scienze sperimentali e applicate. A tal fine la Scuola accoglie, per concorso nazionale, studenti iscritti nei corsi di laurea afferenti ai settori disciplinari attualmente attivati e, ai fini del perfezionamento, laureati nei corsi di laurea afferenti agli stessi settori, impartendo insegnamenti interni a sussidio e completamento di quelli universitari e mettendo a loro disposizione opportuni mezzi di studio. I settori disciplinari attualmente attivati sono i seguenti: nell'ambito delle scienze sociali, il settore di giurisprudenza cui afferisce il corso di laurea in giurisprudenza, il settore di scienze politiche cui afferisce il corso di laurea in scienze politiche, il settore di economia e commercio cui afferiscono i corsi di laurea della facolta' di economia e commercio; nell'ambito delle scienze sperimentali e applicate, il settore di agraria cui afferiscono i corsi di laurea della facolta' di agraria, il settore di ingegneria cui afferiscono i corsi di laurea della facolta' di ingegneria, il settore di medicina e chirurgia cui afferisce il corso di laurea in medicina e chirurgia. Nei corsi di perfezionamento la Scuola puo' accogliere anche studiosi stranieri in possesso di laurea o di titolo equipollente. Le modalita' di ammissione sono stabilite nell'art. 27. Il diploma di perfezionamento, conferito a conclusione dei corsi di cui all'art. 12, e' equipollente al dottorato di ricerca. La Scuola, nel quadro di programmi di scambio con istituzioni universitarie straniere particolarmente qualificate, puo' accogliere studiosi stranieri o in possesso di laurea o di titolo equipollente. Art. 2. La Scuola si articola in due classi, destinate ad accogliere gli studenti e i perfezionandi rispettivamente nei settori disciplinari attualmente attivati delle scienze sociali e delle scienze sperimentali e applicate. Capo II ORGANI DIRETTIVI E ACCADEMICI Art. 3. Il governo della Scuola e' affidato: 1) al direttore; 2) al consiglio direttivo. Art. 4. Il direttore della Scuola, cui sono attribuite le funzioni di rettore, e' designato, tra i professori ordinari e straordinari della Scuola stessa, dal corpo docente, composto da tutti i professori ordinari, straordinari ed associati della Scuola ed e' nominato dal Ministro della pubblica istruzione. La designazione avviene per elezione a scrutinio segreto, secondo la normativa vigente per l'elezione dei rettori delle universita'. Il direttore della Scuola dura in carica un triennio e puo' essere confermato; egli ha la rappresentanza legale della Scuola. Il direttore da' esecuzione alle delibere del consiglio direttivo, adotta i provvedimenti d'urgenza, presentandoli al consiglio direttivo per la ratifica alla prima riunione successiva, ed esercita ogni altra funzione che gli e' attribuita dalla legge, dallo statuto e dal regolamento interno. Art. 5. Il vice direttore della Scuola e' nominato dal direttore, per un triennio, fra i professori ordinari, straordinari e i professori fuori ruolo della Scuola. Deve, di norma, appartenere a classe o settore disciplinare diversi da quello cui appartiene il direttore. Coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Art. 6. Il consiglio direttivo e' cosi' composto: a) dal direttore, che lo presiede; b) dal vice direttore; c) dal segretario amministrativo; d) dai presidi delle due classi; e) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, anche in rappresentanza degli interessi originari, e da un rappresentante del Ministero del tesoro, nominati dai rispettivi Ministri; f) da quattro rappresentanti dei professori ordinari e straordinari della Scuola; g) da due rappresentanti dei professori associati; h) da un rappresentante dei ricercatori; i) da un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento; l) da un rappresentante degli allievi dei corsi ordinari; m) da due rappresentanti del personale non docente. I rappresentanti di cui alle lettere f), g), h), i), l) e m) del comma uno vengono eletti dagli appartenenti alle rispettive categorie. Al consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai senati accademici e ai consigli di amministrazione delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria. Alle adunanze che trattano argomenti di competenza del senato accademico non partecipano i rappresentanti di cui alle lettere e), g), h), i), l) e m). Alle predette adunanze il segretario amministrativo partecipa con voto consultivo. Il consiglio direttivo in particolare: a) delibera sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo; b) delibera sulle eventuali proposte di modifica dello statuto, nonche' sul regolamento interno per il funzionamento della Scuola con le modalita' di cui all'art. 45; c) programma annualmente il numero complessivo dei posti di allievo ed emana i bandi di concorso, udite le proposte dei consigli di classe; d) delibera, uditi i consigli di classe, sui programmi di scambio con istituzioni pubbliche e private, sia italiane che straniere, particolarmente qualificate nei settori disciplinari attivati, e ne detta le relative norme di attuazione da parte della Scuola; e) assegna, sulle disponibilita' finanziarie ordinarie della Scuola, una dotazione a ciascuna classe, normalmente sul piano della parita', e delibera sulle altre disponibilita' finanziarie e sulla destinazione dei contributi per attivita' di ricerca, udite le proposte dei consigli di classe; f) approva contratti e convenzioni; g) esercita ogni altra funzione che gli e' conferita dalla legge, dallo statuto e dal regolamento interno; h) e' convocato dal direttore ogni qualvolta ne ravvisi la necessita' o su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni di segretario del consiglio sono esercitate dal segretario amministrativo. Art. 7. I presidi curano l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' scientifiche e didattiche e provvedono in materia disciplinare secondo i programmi e le direttive dei rispettivi consigli di classe. I presidi sono eletti a maggioranza di voti dai rispettivi consigli delle classi tra i professori ordinari e straordinari delle classi stesse secondo la normativa vigente per l'elezione dei presidi delle facolta' universitarie. I presidi durano in carica un triennio e possono essere confermati. Art. 8. Il consiglio di classe e' l'organo che coordina tutti gli insegnamenti dei settori disciplinari afferenti alla classe, ed in cui si realizza la collaborazione interdisciplinare. Esso esercita tutte le attribuzioni demandate ai consigli di facolta' dalle norme generali o speciali dell'ordinamento universitario ed esplica ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dal regolamento interno. Il consiglio di classe e' convocato dal preside ogni due mesi e straordinariamente ogni qualvolta se ne verifichi la necessita' o su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti e, in ogni caso, di non meno di tre di essi. I consigli di classe operano secondo le modalita' previste per lo svolgimento dei consigli di facolta', e sono composti: a) da tutti i professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo della Scuola, nei settori disciplinari afferenti alla classe; b) da un rappresentante dei ricercatori per ogni settore disciplinare afferente alla classe; c) dai professori a contratto, con voto consultivo. Alle riunioni del consiglio di classe e' ammessa la rappresentanza di un allievo per ogni settore disciplinare, e di due perfezionandi, secondo le modalita' previste per la partecipazione delle rappresentanze studentesche ai consigli di facolta'. Per i rappresentanti dei professori associati e dei ricercatori operano le limitazioni di cui all'art. 95, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. Art. 9. Tutte le rappresentanze previste per il consiglio direttivo e per i consigli di classe sono espresse mediante elezione per scrutinio segreto e con voto limitato secondo le modalita' stabilite nell'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. Per la validita' delle adunanze dei consigli di classe, come degli altri organi collegiali di governo della Scuola, si applicano le disposizioni dell'art. 18 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674. Le rappresentanze durano in carica tre anni accademici e possono essere confermate, ad eccezione dei rappresentanti degli allievi, per i quali il mandato ha durata annuale rinnovabile. Capo III ORDINAMENTO DIDATTICO Art. 10. L'anno accademico della Scuola coincide con quello delle universita'. Ogni classe organizza: a) corsi ordinari di studi per gli allievi iscritti ai corrispondenti corsi di laurea; b) corsi di perfezionamento per laureati. L'organizzazione, la struttura e la durata dei corsi e' demandata alle norme previste dal regolamento interno. Art. 11. I corsi ordinari si articolano in: a) corsi interni tenuti dai docenti della Scuola; b) eventuali corsi integrativi tenuti da professori a contratto; c) corsi di lettorato di lingue straniere; d) conferenze e seminari; e) esercitazioni e altre attivita' didattiche integrative dei corsi interni ed universitari. Gli insegnamenti per i singoli corsi vengono stabiliti prima dell'inizio di ogni anno accademico dai consigli di classe. Art. 12. I corsi di perfezionamento hanno la durata di tre anni accademici e afferiscono a specifiche aree disciplinari, proposte anno per anno dai consigli di classe e stabilite nel bando di concorso. Nell'ambito dei corsi l'organizzazione degli studi di perfezionamento prevede: a) la frequenza a corsi di lezioni e di seminari della Scuola e di istituzioni universitarie in attuazione dei programmi di cui al comma successivo; b) corsi di lettorato in lingue straniere; c) lo svolgimento di un programma originale di ricerche e la preparazione di un elaborato scritto finale; d) lo svolgimento da parte dei singoli allievi di seminari concernenti gli studi e le ricerche di perfezionamento. Ogni perfezionando svolge la propria attivita' di ricerca sotto la guida di un collegio di docenti designato, all'atto dell'ammissione alla Scuola, dal consiglio di classe tra docenti qualificati nel settore cui afferisce l'area disciplinare prescelta. L'ammissione agli anni successivi al primo e' deliberata dal consiglio direttivo, previo giudizio favorevole del collegio dei docenti, sulla base di una relazione particolareggiata, presentata, alla fine di ciascun anno, dal singolo perfezionando sulla propria attivita'. La scelta dell'argomento dell'elaborato scritto finale deve essere concordata con il collegio dei docenti, che ne controlla periodicamente la preparazione. Art. 13. La Scuola organizza corsi speciali, cicli di conferenze e altre attivita' di alto contenuto culturale, secondo programmi approvati dal consiglio direttivo. Art. 14. I ricercatori e gli assistenti - ruolo ad esaurimento - di ciascuna classe, oltre ai loro compiti istituzionali, sono tenuti: 1) a seguire gli allievi durante lo svolgimento dei loro programmi di studi; 2) a svolgere esercitazioni ed a collaborare ai seminari; 3) a mantenere il collegamento tra allievi e consigli di classe per la realizzazione degli obiettivi programmati. Il direttore della Scuola puo' affidare a ricercatori o ad allievi dei corsi di perfezionamento specifici incarichi di collaborazione per l'ordinato funzionamento della Scuola. Art. 15. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 11, 12, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, la Scuola rilascia: a) agli allievi che abbiano seguito i corsi ordinari un diploma di licenza; b) agli allievi che abbiano compiuto i corsi di perfezionamento un diploma di perfezionamento. I diplomi sono conferiti dal direttore della Scuola. Art. 16. La direzione scientifica della biblioteca e' affidata ad un docente interno della Scuola, nominato dal consiglio direttivo, per periodi triennali rinnovabili. La biblioteca della Scuola e' a disposizione dei docenti e degli allievi della Scuola, nonche' degli studiosi autorizzati dalla sua direzione, secondo quanto previsto dal regolamento interno. Art. 17. I laboratori della Scuola per fini didattici e di ricerca sono a disposizione degli allievi e di studiosi esterni previamente autorizzati, secondo le modalita' stabilite nel regolamento interno. Capo IV ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO Art. 18. Le entrate della Scuola sono costituite: a) dai contributi corrisposti dallo Stato; b) da eventuali contributi o erogazioni di enti o di privati; c) donazioni o lasciti disposti a favore della Scuola; d) da rendite mobiliari e immobiliari del suo patrimonio; e) da altre entrate per attivita' di ricerca e di consulenza svolte per conto terzi. Art. 19. I beni immobili e mobili, che facciano o vengano comunque a far parte del patrimonio della Scuola, ed i beni immobili di cui la Scuola abbia il godimento, devono essere descritti in appositi inventari distinti per ciascuna delle seguenti categorie di beni: 1) beni immobili di proprieta' della Scuola; 2) beni immobili in uso alla Scuola; 3) beni mobili fruttiferi; 4) beni mobili infruttiferi. La compilazione e la tenuta degli inventari sono disciplinate dalle disposizioni amministrativo-contabili vigenti in materia per le universita' e gli istituti di istruzione universitaria. Art. 20. Il servizio di cassa della Scuola e' affidato ad un istituto di credito di notoria solidita', con deliberazione del consiglio direttivo. Art. 21. La Scuola provvede, secondo le vigenti disposizioni di legge, alla conservazione ed all'amministrazione di tutti i beni mobili ed immobili che comunque facciano o vengano a far parte del suo patrimonio, e degli immobili che abbia ricevuto in uso. Il complesso immobiliare costituito dalla chiesa consacrata di S. Anna e dai locali ad essa adiacenti e con essa comunicanti, unitamente alla retrostante sacrestia, e' destinato al culto, alla custodia delle suppellettili e degli arredi sacri, nonche' alla conservazione, consultazione e valorizzazione dell'archivio storico dell'ex conservatorio di S. Anna. Di essi la Scuola si impegna a garantire, tutelare e valorizzare gli originari valori spirituali e morali ed il patrimonio storico ed artistico. Una commissione, composta da due professori della Scuola, nominati dal consiglio direttivo ogni cinque anni, e, come membro di diritto, da un rappresentante della curia arcivescovile, provvede alla utilizzazione ed alla gestione dei beni suddetti, secondo le modalita' stabilite nel regolamento interno. Art. 22. Al segretario amministrativo della Scuola sono attribuite tutte le funzioni che spettano ai direttori amministrativi delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria. Art. 23. Per favorire e sviluppare i rapporti tra allievi e docenti, questi ultimi possono avvalersi del servizio di mensa. Tale possibilita' puo' essere estesa anche al personale non docente. Le modalita' per usufruire di detto servizio sono fissate dal regolamento interno in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 23. Capo V CONCORSI ED AMMISSIONI Art. 24. Ogni anno entro il mese di marzo, il consiglio direttivo sentiti i consigli di classe, determina, per ciascuna classe, il numero di posti di allievo dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo. Ogni consiglio di classe provvede a ripartire tali posti tra i settori disciplinari afferenti alla classe. I posti di allievo dei corsi ordinari messi a concorso si riferiscono ad uno dei primi tre anni di corso per gli studenti della classe di scienze sperimentali ed applicate, e ad uno dei primi due anni di corso per gli studenti della classe di scienze sociali. Gli allievi ammessi alla Scuola passano agli anni successivi dopo aver adempiuto agli obblighi previsti dalle norme del regolamento interno. Qualora, successivamente alla pubblicazione del bando di concorso, intervengano ulteriori disponibilita' finanziarie, ovvero si rendano vacanti altri posti di allievo, il consiglio direttivo puo', ove il risultato dei concorsi lo renda opportuno, ammettere annualmente un numero di allievi superiore a quello dei posti messi a concorso, nei limiti della accertata disponibilita', sia per i corsi ordinari che per quelli di perfezionamento. Art. 25. I posti di allievo dei corsi ordinari di ciascuna classe sono conferiti mediante concorso nazionale per esami. Le relative prove, specificate dal regolamento interno, consistono in: a) per l'ammissione al primo anno prove scritte e orali idonee a valutare le attitudini e il livello culturale del candidato; b) per l'amissione al secondo ed al terzo anno prove scritte ed orali dirette a dimostrare il livello di preparazione culturale specifica nel settore disciplinare. I candidati dovranno altresi' dar prova di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera tra quelle attivate nella Scuola, secondo le modalita' previste dal regolamento interno. Il concorso ha luogo entro il mese di ottobre. Art. 26. I posti di allievo dei corsi di perfezionamento si conferiscono mediante concorso nazionale per titoli, integrato, ove ritenuto opportuno, da una discussione sui titoli stessi. I titoli devono dimostrare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Il concorso ha luogo entro il mese di novembre. Art. 27. Sono ammessi al concorso per i posti dei corsi ordinari coloro che abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, il diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente valido per l'iscrizione ai corsi di laurea afferenti ai settori disciplinari di cui all'art. 1. Ai posti del secondo o del terzo anno sono ammessi coloro che provengono dal primo o dal secondo anno degli stessi corsi di laurea presso una universita' italiana, i quali abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studi statutario o da quello individuale approvato dalla facolta' di provenienza per l'anno precedente. Il direttore della Scuola, udito il consiglio di classe competente, ha facolta' di ammettere eccezionalmente anche coloro che all'atto della presentazione della domanda siano in debito di esami; in tal caso i candidati risultanti vincitori dovranno superare gli esami di cui sono in debito secondo quanto stabilito nel regolamento interno. Sempre in via eccezionale, il consiglio di classe puo' proporre al direttore l'amissione al concorso per i posti del secondo anno, di studenti di corsi di laurea diversi da quelli afferenti al settore disciplinare cui intendono concorrere, previa valutazione della congruita' degli esami superati e del piano di studi statutario o di quello individuale approvato dalla facolta' di provenienza per l'anno precedente. Sono ammessi al concorso, per i posti di perfezionamento, coloro che abbiano conseguito in una Universita' o istituto universitario italiano o straniero di pari grado, da non oltre due anni accademici, la laurea o titolo equipollente in corsi afferenti ai settori disciplinari attivati. L'ammissione di laureati in corsi di laurea afferenti ad altri settori disciplinari e' consentita eccezionalmente con decreto motivato del direttore, previo giudizio di congruita' della domanda di ammissione con una delle aree disciplinari, di cui all'art. 12, da parte del consiglio di classe competente. Non potra' essere ammesso ai concorsi chi, alla scadenza dei suddetti termini, abbia compiuto 30 anni, salvo casi del tutto eccezionali da valutarsi, con giudizio inappellabile, dal consiglio direttivo. Art. 28. I concorsi ai posti di allievo dei corsi ordinari e a quelli dei corsi di perfezionamento sono banditi ogni anno dal direttore della Scuola entro il mese di aprile. Le domande di ammissione devono essere presentate alla Scuola nei termini e con le modalita' stabilite nel bando di concorso. Art. 29. Il preside di ogni classe propone al direttore, per ogni settore disciplinare afferente alla classe, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione ai corsi ordinari. Dette commissioni sono nominate dal direttore e sono composte di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque effettivi e due supplenti, scelti tra i professori della Scuola ed i professori di ciascuna delle facolta' interessate; uno dei membri puo' essere un cultore della materia non appartenente alle predette categorie. Art. 30. Per il concorso ai posti di perfezionamento le commissioni giudicatrici, nominate con la procedura di cui all'art. 29, sono composte di un numero variabile di membri, comunque non inferiore a cinque effettivi e due supplenti, scelti tra i professori della Scuola ed i professori di ciascuna delle facolta' interessate; uno dei membri puo' essere un cultore della materia non appartenente alle predette categorie. In ogni commissione almeno due dei commissari devono essere in grado di riferire sulle attitudini scientifiche di ciascun concorrente. Art. 31. Ogni commissario dispone di dieci punti. Per il concorso ai posti di allievo ordinario la commissione puo' escludere dalle prove orali i candidati che nelle prove scritte non abbiano riportato la sufficienza. Ciascuna commissione formula una graduatoria dei concorrenti per ordine di merito. Sono esclusi dalle graduatorie dei corsi ordinari i candidati che negli esami scritti ed orali non abbiano ottenuto complessivamente sette decimi dei punti; parimenti, sono esclusi dalle graduatorie dei corsi di perfezionamento i candidati ai quali siano stati assegnati meno di sette decimi dei punti. Ugualmente, sono esclusi dalle graduatorie dei vincitori dei posti per i corsi ordinari i candidati che non abbiano dimostrato una sufficiente conoscenza della lingua prescelta. In caso di parita' di voti nel complesso delle altre prove, la commissione puo' considerare titolo di preferenza il risultato della prova di lingua straniera. In caso di ulteriore parita' si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche. Art. 32. I vincitori dei concorsi per l'ammissione ai corsi ordinari, devono comprovare l'iscrizione ai corrispondenti anni dei rispettivi corsi di laurea dell'Universita' di Pisa, e presentare, entro il termine indicato, i documenti richiesti nel bando di concorso. I vincitori del concorso di perfezionamento devono depositare presso la segreteria della Scuola, all'atto dell'ammissione, il diploma originale di studi secondari. Art. 33. Gli allievi dei corsi ordinari sono tenuti a: 1) seguire le lezioni e le esercitazioni dei corsi di laurea universitari secondo il piano di studi approvato dai consigli di classe entro il mese di novembre. Tale piano e' sottoposto all'approvazione del corrispondente consiglio di facolta'; 2) frequentare i corsi ordinari della Scuola, di cui all'art. 11, secondo il piano di studi previsto dal consiglio di classe all'inizio dell'anno accademico; 3) sostenere le relative prove, di cui agli articoli che seguono. Gli allievi del corso di perfezionamento sono tenuti ad ottemperare a tutti gli obblighi didattici previsti dall'art. 12 ed a collaborare all'ordinato funzionamento della Scuola. Art. 34. Nel mese di marzo vengono tenuti colloqui per gli allievi dei corsi ordinari, ad eccezione dei laureandi, nei quali gli allievi rendono conto degli studi fatti nella prima parte dell'anno accademico, secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno. Le commissioni giudicatrici per i colloqui sono nominate dal direttore su proposta dei presidi di classe. Sono composte da almeno tre membri scelti tra i professori della Scuola. Ove opportuno, alla commissione possono essere aggregati altri professori di specifica competenza. La commissione pone a verbale un breve giudizio conclusivo di idoneita', basato sulle attivita' e le attitudini dimostrate dall'allievo. Art. 35. Gli allievi dei corsi ordinari sono tenuti a sostenere nella sessione estiva o autunnale un colloquio di lingua straniera, con le modalita' previste dal regolamento interno. Ove nella sessione estiva la prova non venga superata, essa puo' essere ripetuta nella sessione autunnale. In caso di ulteriore giudizio negativo, l'allievo decade dalla Scuola alla fine dell'anno accademico. Le commissioni giudicatrici, nominate dal direttore, sono composte da: a) tre docenti della Scuola, di cui due effettivi ed uno supplente; b) dal lettore della lingua. Gli allievi dell'ultimo anno di corso devono sostenere la prova di lingua straniera nel mese di marzo. Ove la stessa non venga superata, viene ripetuta nel mese di maggio. In caso di ulteriore giudizio negativo l'allievo decade dalla Scuola alla fine dell'anno accademico e non e' ammesso all'esame di diploma. Art. 36. Gli allievi dei corsi ordinari devono sostenere, secondo quanto previsto all'art. 38, una prova di esame a conclusione di ciascun corso interno frequentato. Le commissioni sono nominate dal preside di classe e sono composte dal docente del corso, presidente, da un altro docente della classe e da un cultore della materia. Art. 37. Il consiglio di classe, entro il mese di giugno di ogni anno, constata la regolare partecipazione degli allievi alle diverse forme di attivita' didattica svolta nella Scuola. In caso di insufficiente partecipazione, il preside di classe informa il consiglio direttivo per i provvedimenti previsti dall'art. 42 dello statuto e dal regolamento interno. Art. 38. Gli allievi dei corsi ordinari, fermi restando gli obblighi previsti agli articoli 34, 35 e 36, devono sostenere anno per anno, negli appelli ordinari delle sessioni estiva ed autunnale definite dal regolamento interno, tutti gli esami universitari a cui sono obbligati, entro i termini e con le modalita' stabilite nel regolamento interno, nonche' gli esami dei corsi interni di cui all'art. 37. Gli allievi devono riportare negli esami universitari e negli esami interni, sostenuti durante l'anno accademico, una media non inferiore a ventisette trentesimi, e in ciascuno di essi un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi. Il consiglio direttivo, su proposta del consiglio di classe competente, puo' riconoscere come validamente superato, ai fini degli obblighi di studio, un solo esame di profitto universitario od interno, nel quale l'allievo, nel corso della carriera scolastica, abbia conseguito una votazione inferiore a ventiquattro trentesimi ma non a ventuno trentesimi. Nel caso che gli allievi non adempiano agli obblighi suddetti, perdono il posto pur conservando i diritti di cui al successivo art. 44 fino al termine dell'anno accademico in corso. Art. 39. Gli allievi dei corsi di perfezionamento sono tenuti ad ottemperare a tutti gli obblighi didattici previsti all'art. 12. Gli allievi perfezionandi del terzo anno devono sostenere entro il mese di marzo la prova di lingua straniera secondo quanto stabilito all'art. 35. Art. 40. Gli allievi, alla fine dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento, devono rispettivamente superare, con le modalita' e nei termini stabiliti dal regolamento interno, l'esame per il conseguimento del diploma di licenza e di perfezionamento. Gli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento non possono godere, oltre i termini dell'anno accademico corrispondente, del diritto di permanenza nella Scuola. Il consiglio direttivo puo' eccezionalmente ammettere all'esame di diploma di perfezionamento, previo parere favorevole di tre studiosi competenti nella materia, nominati dal consiglio medesimo, laureati in corsi afferenti ad una delle classi, italiani o stranieri, ancorche' non allievi della Scuola, che si siano particolarmente distinti per i loro studi e le loro pubblicazioni in una delle aree disciplinari coltivate nella Scuola. Art. 41. Per la nomina delle commissioni giudicatrici degli esami di diploma di licenza e di diploma di perfezionamento, e per la loro composizione, si applicano le disposizioni dagli articoli 29 e 30. L'esame per il diploma di licenza, da sostenere dopo il conseguimento della laurea, consiste in un colloquio vertente sugli studi compiuti dall'allievo e sulla materia da lui specificamente studiata. L'esame per il diploma di perfezionamento consiste nella discussione dell'elaborato finale di cui all'art. 12. Tale elaborato, previamente approvato dal collegio dei docenti, deve esporre i risultati di una ricerca originale e di rilevante valore scientifico. Gli esami di diploma di licenza e di diploma di perfezionamento sono pubblici. Art. 42. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal direttore della Scuola su iniziativa dei presidi delle classi per quanto di loro competenza. Le sanzioni disciplinari sono le seguenti: a) ammonizione; b) sospensione e allontanamento cautelare dalla Scuola; c) espulsione dalla Scuola. Le sanzioni di cui alle lettere b) e c) vengono inflitte con provvedimento motivato dal direttore della Scuola, previo parere del consiglio di classe competente, confermato dal consiglio direttivo. L'allievo deve essere informato del procedimento disciplinare e del relativo addebito a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione del consiglio di classe, e puo' presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal consiglio medesimo. L'allievo puo' altresi' formulare proprie deduzioni contro il parere del consiglio di classe, e gli sono concessi venti giorni di tempo per presentarle al consiglio direttivo, il quale non puo' emettere il proprio giudizio prima che sia scaduto tale termine. Nel caso in cui il comportamento dell'allievo sia tale da arrecare grave nocumento alle persone, alle cose o agli immobili della Scuola, o nel caso che sia aperto un procedimento penale a suo carico, il direttore della Scuola, con provvedimento urgente, soggetto a ratifica del consiglio direttivo, puo' disporre l'allontanamento temporaneo dalla Scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in attesa della decisione del consiglio direttivo. Dell'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) vengono informati i genitori o il tutore dell'allievo, se minore. Art. 43. Gli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento costituiscono nel loro insieme l'assemblea degli studenti, che entro il dieci dicembre di ogni anno provvede alla designazione dei suoi rappresentanti nel consiglio di classe e nel consiglio direttivo. Gli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento di ciascuna classe costituiscono l'assemblea degli allievi di classe, che designa annualmente, entro i termini di cui al comma precedente, i propri rappresentanti per i rapporti con gli organi della Scuola. Alla disciplina delle assemblee predette ed alla determinazione delle funzioni e dei poteri dei rappresentanti designati provvede il regolamento interno. Art. 44. L'ammissione degli allievi alla Scuola da' diritto dal 1 settembre al 31 luglio di ogni anno, all'alloggio e al vitto gratuito nei locali della Scuola stessa nonche' all'assistenza materiale e morale. Per fare fronte ad ulteriori esigenze di vita e di studio, la Scuola puo' corrispondere agli allievi provvidenze e contributi, la cui natura e il cui ammontare sono determinati di anno in anno dal consiglio direttivo. Capo VI NORME GENERALI E FINALI Art. 45. Il regolamento interno contiene, oltre che le norme a cui si fa espresso riferimento negli articoli del presente statuto, ogni altra disposizione relativa al funzionamento della Scuola e alle norme di vita e di contegno cui gli allievi devono attenersi. Sul regolamento interno e sulle eventuali modifiche delibera il consiglio direttivo, udito il parere dei consigli di classe e quello dei rappresentanti degli allievi nel consiglio direttivo per quanto di loro competenza. Art. 46. Per quanto non previsto dalla legge istitutiva e dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le universita' e gli istituti di istruzione universitaria in quanto applicabili. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 15 giugno 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1988 Registro n. 47 Istruzione, foglio n. 49