Interpretazione autentica dell'art. 117 della legge regionale 25 luglio 1974 n. 16, e del quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 13.(GU n.37 del 10-9-1988)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 41 del 6 settembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 117 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 e del quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 13 e' da ritenersi perentorio. Restano salvi eventuali deliberati, esecutivi ai sensi di legge, posti in essere dalla giunta regionale. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata. Potenza, addi' 2 settembre 1987. Il vice presidente: DI MAURO