REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1987, n. 28 

  Interpretazione autentica dell'art. 117 della legge regionale 25
luglio 1974 n. 16, e del quarto comma dell'art. 9 della legge
regionale 4 aprile 1977, n. 13.
(GU n.37 del 10-9-1988)

 (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 41
                        del 6 settembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   Il  termine  previsto  dall'ultimo comma dell'art. 117 della legge
regionale 25 luglio 1974, n. 16 e del quarto comma dell'art. 9  della
legge regionale 4 aprile 1977, n. 13 e' da ritenersi perentorio.
   Restano  salvi  eventuali deliberati, esecutivi ai sensi di legge,
posti in essere dalla giunta regionale.
   La  presente  legge  e'  dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della  Costituzione  ed  entra  in  vigore  il   giorno   della   sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Basilicata.
    Potenza, addi' 2 settembre 1987.
                                         Il vice presidente: DI MAURO