DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di
Ferrara.
(GU n.224 del 23-9-1988)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Ferrara,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951,
n.  964,  e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25
luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Ferrara, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Gli articoli da 101 a 111 relativi alle norme generali delle scuole
di specializzazione sono sostituiti dai seguenti:
                            Norme generali
             comuni a tutte le scuole di specializzazione
  Art.  101. - Nell'Universita' degli studi di Ferrara sono istituite
le scuole di specializzazione riportate nei successivi articoli.
  Art.  102.  -  I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola,
con specificazione del numero degli  iscrivibili,  sono  banditi  con
decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.
  I  candidati  alle  specializzazioni,  per  le  quali  e' requisito
indispensabile il possesso dell'abilitazione  professionale,  possono
partecipare  sub  conditione  all'esame  di  ammissione;  all'atto di
regolare  l'iscrizione  debbono  depositare  anche  il   diploma   di
abilitazione.
  L'eventuale  differenza,  fra  il totale degli iscrivibili previsto
per  ciascuna  scuola  ed   il   corrispondente   numero   di   posti
effettivamente  banditi,  potra'  essere  destinata  a concorrenti di
cittadinanza straniera limitatamente alle scuole per le quali non  e'
prevista l'esistenza di un albo professionale.
  Il   numero   complessivo   degli  specializzandi  di  cittadinanza
straniera non potra' essere comunque superiore al 20%  di  quelli  di
cittadinanza italiana.
  Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri
sono incluse  negli  statuti  specifici  e  riportati  nel  bando  di
concorso.
  Art.  103.  -  Il  concorso  di ammissione, secondo quanto previsto
dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  162/82,
e' per esami e titoli.
  L'esame consiste:
    a)  in  una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale
dell'area di specializzazione;
    b)  in una eventuale prova orale sempre sulle medesime tematiche,
integrate, se del caso, da una prova pratica.
  Il  bando  di  concorso  di ammissione a ciascuna scuola indichera'
eventuali modalita' diverse, come  le  prove  attraverso  risposta  a
quesiti multipli, ed i programmi di esame.
  Il  candidato  dovra'  dare  prova  di buona conoscenza strumentale
della lingua o delle lingue straniere  secondo  quanto  indicato  nel
bando.
  La  valutazione  dei  titoli  integrera'  il  punteggio, conseguito
nell'esame di cui ai commi precedenti, in una misura non superiore al
30% dello stesso.
  Costituiscono titolo:
    a) la tesi di laurea;
    b) il voto di laurea;
    c)  il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea
in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando  di
concorso per ciascuno dei C.d.l. che danno accesso alla scuola;
    d) le pubblicazioni scientifiche.
  Il  punteggio  dei  predetti titoli e' quello stabilito dal decreto
ministeriale 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto
comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  162/82,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982.
  Art.  104. - La commissione per l'esame di ammissione e' costituita
da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.
  Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a
carico di questi ultimi, la concessione di borse per  frequentare  la
scuola,  la commissione puo' essere integrata da un docente o cultore
di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio  della  scuola
entro una terna designata dagli enti erogatori.
  Art.  105.  -  La commissione giudicatrice dell'esame finale per il
conseguimento del  diploma  di  specialista  e'  composta  da  cinque
professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola
di cui all'art. 109.
  Eventuali  allargamenti che comportino integrazioni non superiori a
due membri, e le modalita' relative  sono  definiti  dalle  normative
specifiche di ciascuna scuola.
  Art.  106.  -  L'importo  delle  tasse  e  sovrattasse dovute dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge;  i  contributi  sono  stabiliti anno per anno dal consiglio di
amministrazione dell'Universita'.
  Art.  107.  - Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio
della scuola.
  Art.  108. - Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un
professore di ruolo che insegni  nella  scuola,  di  norma  di  prima
fascia.  In  caso  di  motivato  impedimento  dei professori di prima
fascia la direzione e' affidata a professori di seconda fascia.
  Il  direttore  e'  eletto,  con  voto  segreto, dal consiglio della
scuola, di cui al successivo articolo;  convoca  il  consiglio  della
scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le
funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.
  Il  direttore  promuove  per  la stipula attraverso il consiglio di
amministrazione ed il rettore,  le  convenzioni  per  lo  svolgimento
delle attivita' di formazione.
  Per  la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano
le   norme   dettate   per   gli   istituti   dal   regolamento   per
l'amministrazione e contabilita' generale dell'Universita'.
  Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  109.  -  Il  consiglio  della  scuola  e' composto da tutti i
docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da
una  rappresentanza  di  tre  specializzandi,  eletti  secondo quanto
previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
382/80.
  Art.  110.  -  Il  consiglio  della scuola ne conduce e coordina le
attivita'  con  i  consigli  dei  dipartimenti   e   delle   facolta'
interessati  inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli
insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.
  In  prima  istituzione,  i  docenti  che costituiscono il consiglio
della scuola vengono  designati  in  rapporto  agli  insegnamenti  da
attivare   con   apposita   delibera   dei  consigli  delle  facolta'
interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.
  Art.  111. - Lo specializzando e' tenuto a seguire tutti i corsi di
lezioni ed a partecipare  a  tutte  le  attivita'  pratiche  ed  alle
esercitazioni  previste,  per  ciascun  anno  di corso, dal manifesto
degli studi nel quadro delle norme piu' sotto indicate.
  La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti.
  Modalita'  di  accertamento  della  frequenza  sono determinate dal
consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi,
ovvero attraverso altre idonee forme.
  Art.  112.  -  Alla  fine  di  ciascun anno, lo specializzando deve
superare una esame  teorico-pratico  sulle  attivita'  di  formazione
svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata
e presieduta dal direttore della scuola,  e  costituita  dai  docenti
della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione
dei candidati.
  Coloro  che  non  superano  l'esame  non  possono essere ammessi al
successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.
  E' ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.
  Art.  113.  -  Il  calendario dei corsi di studio e delle attivita'
pratiche e' stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola,  nel
monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.
  I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli
di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.
  Art.  114.  -  Il  corso  si  conclude con un esame di diploma, che
consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri
la  preparazione  scientifica e le capacita' operative collegate alla
specifica professionalita'.
  Art.  115.  -  Nel  caso di scuole di specializzazione istituite in
base a convenzioni con altre universita', per i docenti  che  debbano
esplicare  le previste attivita' didattiche in sede diversa da quella
ordinaria di servizio, e  che  abbiano  incluso  tali  attivita'  nel
proprio   piano   didattico   annuale  approvato  dalla  facolta'  di
appartenenza e' prevista  la  corresponsione  di  un  rimborso  spese
relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.
 Art.  116  (Norma  transitoria). - Le scuole gia' funzionanti presso
l'Universita'  con  il  vecchio  ordinamento  sono   progressivamente
disattivate;  le  scuole  di  cui  all'art. 101 sono progressivamente
attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra il vigore  il
riordinamento di ciascuna scuola.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1987
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 agosto 1988
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 273