IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1988 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1988 con il quale si
stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento
di contabilita' generale dello Stato, i decreti ministeriali
concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non
superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del
prezzo base di collocamento;
Visto il decreto ministeriale del 6 settembre 1988 che ha disposto
per il 15 settembre 1988 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a
novantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base;
Considerato che ai sensi del citato decreto 25 giugno 1988 occorre
indicare con apposito decreto il prezzo medio ponderato risultante
dalle richieste rimaste aggiudicatarie nell'asta del 9 settembre
1988.
Decreta:
Il prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno
giorni risultante dall'asta relativa all'emissione del 15 settembre
1988 e' pari a lire 97,34 per cento lire di valore nominale.
Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, addi' 21 settembre 1988
Il Ministro: AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi 23 settembre 1988
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 346