IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 1988 con il quale e' stabilito
che dal 1 aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari
del Tesoro e' effettuata con le modalita' previste dal decreto
ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del
citato decreto;
Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1988 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1988 con il quale e' previsto
che i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari
del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non
contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;
Decreta:
Per il 30 settembre 1988 e' disposta l'emissione, senza
l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al
portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 dicembre 1988 fino al
limite massimo in valore nominale di lire 8.250 miliardi.
L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del
decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla
lettera a) dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo
massimo di 2 miliardi.
Con successivo decreto sara' indicato il prezzo medio ponderato
risultante dalle richieste di cui all'art. 17 rimaste aggiudicatarie.
la relativa spesa per interessi gravera' sul cap. 4677 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio
finanziario 1988.
Con apposito comunicato del Ministero del tesoro sara' inoltre reso
noto il prezzo medio ponderato di cui al comma precedente maggiorato
nella misura di 5 centesimi.
Il collocamento dei B.O.T. verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali
di categoria e degli istituti di credito speciale.
I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1
miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50
miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29
dicembre 1987 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di
assegnazione inferiori al miliardo di lire.
Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma -
Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via
Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 settembre
1988 con l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 8 del
decreto ministeriale 29 dicembre 1987.
Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, addi' 21 settembre 1988
Il Ministro: AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 settembre 1988
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 343