DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1988, n. 410 

  Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione
su alcuni prodotti petroliferi.
(GU n.225 del 24-9-1988)
 
 Vigente al: 9-10-1988  
 

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo
per la emanazione di  norme  concernenti  l'aumento  o  la  riduzione
dell'imposta   di   fabbricazione   sui   prodotti   petroliferi  con
riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi  europei  di
tali prodotti;
  Vista    la    comunicazione    della   segreteria   del   Comitato
interministeriale prezzi in data 20  settembre  1988  concernente  la
variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 settembre 1988;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                                EMANA
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1. A partire dal 24 settembre 1988, l'imposta di fabbricazione e la
corrispondente  sovrimposta  di   confine   sui   seguenti   prodotti
petroliferi sono aumentate:
    a) da L. 83.637 a L. 84.744 per ettolitro, alla temperatura di 15
›C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la
benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
    b)  da  L. 8.363,70 a L. 8.474,40 per ettolitro, alla temperatura
di 15 ›C, per il  prodotto  denominato  "Jet  Fuel  JP/4",  destinato
all'Amministrazione   della  difesa,  relativamente  al  quantitativo
eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000  sulle  quali  e'
dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;
    c)  da  L.  35.389  a  L.  36.262  e da L. 23.845 a L. 24.718 per
ettolitro alla temperatura di 15 ›C, rispettivamente, per gli oli  da
gas  da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di
illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D),
punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;
    d)  da  L.  11.345  a L. 11.607, da L. 13.415 a L. 13.728 e da L.
40.313 a L.  41.306  per  cento  kg,  rispettivamente,  per  gli  oli
combustibili   diversi  da  quelli  speciali,  semifluidi,  fluidi  e
fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b),  1-  c)  e  1-  d),
della predetta tabella B.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 23 settembre 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  COLOMBO, Ministro delle finanze
                                  AMATO, Ministro del tesoro
                                  FANFANI,  Ministro  del  bilancio e
                                  della programmazione economica
                                  BATTAGLIA,  Ministro dell'industria
                                  del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 settembre 1988
  Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 12