MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 settembre 1988 

  Norme relative ai contratti di distillazione.
(GU n.228 del 28-9-1988)

                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987,
e successive modificazioni, relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento  CEE  del Consiglio n. 2179/83 del 25 luglio
1983, e successive  modificazioni,  che  stabilisce  regole  generali
relative  alla  distillazione  dei  vini  e  dei  sottoprodotti della
vinificazione;
  Visto il regolamento CEE della commissione n. 2721/88 del 31 agosto
1988, con il quale sono state stabilite le modalita' di  applicazione
delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del
sopra citato regolamento CEE n. 822/87;
  Attesa l'opportunita' di consentire l'approvazione dei contratti di
distillazione o delle dichiarazioni sostitutive anche nei casi in cui
i  produttori  non  dispongano ancora degli attestati di assolvimento
degli obblighi di cui all'art. 47  del  gia'  citato  regolamento  n.
822/87;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Il  contratto  di  distillazione  o  la  dichiarazione  sostitutiva
sottoscritto dal produttore, ai sensi dell'art. 4 del regolamento  n.
2179/8/3  citato  nelle  premesse,  che  si  trova  nella  momentanea
impossibilita' di fornire la prova di aver  adempiuto  agli  obblighi
derivanti  dall'art.  47  del  regolamento  n.  822/87,  citato nelle
premesse, puo' essere approvato a  condizione  che  nel  contratto  o
nella  dichiarazione sostitutiva figuri una apposita dichiarazione di
responsabilita'.
  In  tale  dichiarazione il produttore interessato deve precisare di
aver adempiuto, nei termini previsti, agli obblighi comunitari di cui
al  precedente  comma  o  che  si  trova  nelle  condizioni  previste
dall'art. 11, paragrafo 2, del citato regolamento n. 2179/83.
  Qualora ricorrano le condizioni di cui al citato art. 11, paragrafo
2, il produttore stesso deve inoltre  dichiarare  che  si  impegna  a
consegnare  alla  distillazione, nei termini prescritti, la quantita'
di vino necessaria per completare il proprio obbligo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 16 settembre 1988
                                                 Il Ministro: MANNINO