DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1988 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di
Milano.
(GU n.229 del 29-9-1988)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con  regio  decreto  4  novembre  1926,   n.   2280,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  degli  studi  di Milano e convalidati dal Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Milano, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Nell'art.  546,  all'elenco  delle  scuole  dirette a fini speciali
dell'Universita' di Milano e' aggiunta la scuola per terapisti  della
riabilitazione (terapia occupazionale).
  Dopo  l'art.  643  sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi
alla istituzione della scuola diretta a fini speciali  per  terapisti
della riabilitazione (terapia occupazionale):
                    Scuola diretta a fini speciali
      per terapisti della riabilitazione (terapia occupazionale)
  Art.  644.  -  E'  istituita una scuola diretta a fini speciali per
terapisti  della  riabilitazione   (terapia   occupazionale)   presso
l'Universita' degli studi di Milano.
  La  scuola  ha il compito di preparare personale con competenze nel
campo  della  riabilitazione  del  malato  psichiatrico.  La   scuola
rilascia  il  diploma  in  terapisti della riabilitazione a indirizzo
occupazionale.
  Art. 645. - La scuola ha la durata di due anni.
  Ciascun   anno   prevede   centociquanta   ore  di  insegnamento  e
centocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di iscritti determinati in  quindici  per
ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti.
  Art.  646. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
medicina e chirurgia cui afferiscono tutti gli insegnamenti.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  647.  -  Le  materie di insegnamento sono le seguenti e tutte
afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia.
 1› Anno:
   elementi di anatomia e fisiologia del sistema nervoso;
   elementi di psicologia generale;
   elementi di biochimica e psicofarmacologia;
   elementi di psichiatria (biennale);
   tecniche di animazione teatrale;
   tecniche di riabilitazione psicomotoria;
   tecniche di terapia occupazionale.
  2› Anno:
   elementi di psichiatria generale (biennale);
   tecniche di espressivita' grafica e figurativa;
   musicoterapia;
   elementi di psicoterapia di gruppo;
   tecniche di rilievo sintomatologiche e testali;
   elementi di sociologia;
   elementi di legislazione e di prassi sanitaria psichiatrica.
  L'attivita'  didattica  e  scientifica  e'  completata  da seminari
teorico-pratici su  materie  specifiche  dei  corsi  e  di  interesse
affine.
  Art.  648.  -  L'attivita' pratica comporta: esercitazioni guidate,
discussione dei casi con la supervisione di un docente.
  Art.  649.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente designato dal consiglio della scuola, consiste  in  frequenza
delle  strutture  a  disposizione  della  scuola:  CRT, Day Hospital,
centri psicosociali di zona, ed ha una durata di centociquanta ore.
  Art.  650.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria.
  Gli  esami  annuali  e  di  tirocinio  pratico si svolgono nel modo
seguente:
   esame orale per singole discipline;
   prova pratica.
  Art.  651.  -  L'esame  di  diploma consiste, previo il superamento
degli esami del secondo anno, nella discussione di una tesi  scritta.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 4 gennaio 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 luglio 1988
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 218