DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1988 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di
Padova.
(GU n.235 del 6-10-1988)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con
regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652,
e successive modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Padova, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art.  703 e con lo spostamento della numerazione successiva
sono inseriti i seguenti nuovi articoli,  relativi  alla  istituzione
della scuola di specializzazione in "istituzioni e tecniche di tutela
dei diritti umani", afferente alla facolta' di scienze politiche.
              Scuola di specializzazione in istituzioni
                e tecniche di tutela dei diritti umani
  Art. 704. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Padova
la scuola di specializzazione in istituzioni e tecniche di tutela dei
diritti umani.
  La  scuola  ha  il  compito  di formare competenze professionali in
ordine alla elaborazione e applicazione di politiche, di normative  e
di  programmi  didattici  nel  campo  dei  diritti  umani  sul  piano
nazionale e internazionale.
  La  scuola  rilascia  il  diploma  di  specialista in istituzioni e
tecniche di tutela dei diritti umani.
  Art. 705. - La scuola ha la durata di tre anni.
  Ciascun  anno  di  corso  prevede trecento ore di insegnamento e di
esercitazioni pratiche.
  Il  consiglio  della  scuola  determinera',  anno  per  anno,  e lo
pubblichera' nel programma annuale degli studi, l'orario dei  diversi
insegnamenti,  sia che questi costituiscano moduli formativi, sia che
corrispondano a corsi monografici o a seminari.
  Art.  706.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati di  qualsiasi  facolta'  nelle  universita'  italiane  o  in
universita'  straniere con titoli ritenuti equipollenti dal consiglio
della scuola per l'ammissione alla scuola stessa.
  Non e' richiesto per l'ammissione alcun diploma di abilitazione.
  Art.  707.  - In base alle strutture e attrezzature disponibili, la
scuola e' in grado di accettare il numero massimo di cinque  iscritti
per un totale di quindici specializzandi.
  Art. 708. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal  consiglio  della  scuola  concorrono:  la  facolta'  di  scienze
politiche, il centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e
dei popoli, il dipartimento di studi internazionali, il  dipartimento
di sociologia.
  Art.  709.  -  La  scuola  comprende  materie  di insegnamento e di
tirocinio   professionale   da    impartirsi    in    un'ottica    di
interdisciplinarieta'.
 Insegnamenti del 1› anno:
   evoluzione   storica   dei  diritti  umani  nel  mondo  moderno  e
contemporaneo;
   filosofia dei diritti umani;
   fondamenti antropologici dei diritti umani;
   teoria generale dei diritti umani;
   disciplina dei diritti umani nel diritto costituzionale italiano e
comparato;
   disciplina dei diritti umani nel diritto privato;
   politica internazionale e comparata dei diritti umani;
   giustizia sociale ed economica.
 Insegnamenti del 2› anno:
   diritto internazionale dei diritti umani;
   disciplina dei diritti umani nel diritto penale;
   movimenti collettivi e tutela dei diritti umani;
   pedagogia dei diritti umani;
   diritto all'informazione e formazione dell'opinione pubblica;
   tutela dei diritti dei lavoratori;
   condizioni dei bambini e violenza sull'infanzia;
   condizioni carcerarie e misure alternative alla pena.
 Insegnamenti del 3› anno:
   procedure  e  tecniche,  ordinarie e speciali, di tutela giuridica
dei diritti umani;
   procedure e tecniche di tutela politica dei diritti umani;
   pubblica amministrazione e difesa dei cittadini;
   mobilita' sociale e diritto all'istruzione;
   politiche di tutela dell'ambiente.
  Art. 710. - Dovranno inoltre essere frequentati cinque insegnamenti
integrativi, a partire dal 2› anno, secondo  le  esigenze  del  piano
degli   studi,  scelti  sulla  base  dell'elenco  degli  insegnamenti
attivati pubblicato dal consiglio della scuola nel manifesto  annuale
degli studi.
  Gli insegnamenti integrativi riguardano:
   evoluzione   storica   dei   diritti  umani  nel  mondo  antico  e
medioevale;
   storia del pensiero politico dei diritti umani;
   storia della promozione della condizione della donna;
   storia e istituzioni dell'associazionismo non governativo;
   classici del pensiero umanistico;
   filosofia e prassi della non violenza;
   organizzazione internazionale dei diritti umani;
   diritto internazionale umanitario;
   diritto e politica internazionale del disarmo;
   diritti delle minoranze;
   diritti degli stranieri e dei rifugiati;
   diritto internazionale e comparato dello sviluppo;
   diritti umani e autonomie locali;
   teoria e pratica dell'Ombudsman;
   lingue, etnie e diritti umani;
   cultura politica dei diritti umani;
   bioetica e biogenetica;
   controllo sociale dei processi informativi;
   ergonomia, nuove tecnologie, standard di sicurezza;
   progetti di sviluppo e lavoro riproduttivo;
   psicologia sociale e diritti umani;
   economia dello sviluppo e diritti umani;
   educazione allo sviluppo;
   programmazione dei sistemi formativi.
  Art.  711.  -  Il consiglio della scuola, nell'approvare i piani di
studio  degli  specializzandi,  approvera'  anche  la  scelta   degli
insegnamenti integrativi.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 6 giugno 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 luglio 1988
Registro n. 47 Istruzione, foglio n. 48