DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1988
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.(GU n.235 del 6-10-1988)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 703 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani", afferente alla facolta' di scienze politiche. Scuola di specializzazione in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani Art. 704. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Padova la scuola di specializzazione in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani. La scuola ha il compito di formare competenze professionali in ordine alla elaborazione e applicazione di politiche, di normative e di programmi didattici nel campo dei diritti umani sul piano nazionale e internazionale. La scuola rilascia il diploma di specialista in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani. Art. 705. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede trecento ore di insegnamento e di esercitazioni pratiche. Il consiglio della scuola determinera', anno per anno, e lo pubblichera' nel programma annuale degli studi, l'orario dei diversi insegnamenti, sia che questi costituiscano moduli formativi, sia che corrispondano a corsi monografici o a seminari. Art. 706. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati di qualsiasi facolta' nelle universita' italiane o in universita' straniere con titoli ritenuti equipollenti dal consiglio della scuola per l'ammissione alla scuola stessa. Non e' richiesto per l'ammissione alcun diploma di abilitazione. Art. 707. - In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di cinque iscritti per un totale di quindici specializzandi. Art. 708. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola concorrono: la facolta' di scienze politiche, il centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli, il dipartimento di studi internazionali, il dipartimento di sociologia. Art. 709. - La scuola comprende materie di insegnamento e di tirocinio professionale da impartirsi in un'ottica di interdisciplinarieta'. Insegnamenti del 1 anno: evoluzione storica dei diritti umani nel mondo moderno e contemporaneo; filosofia dei diritti umani; fondamenti antropologici dei diritti umani; teoria generale dei diritti umani; disciplina dei diritti umani nel diritto costituzionale italiano e comparato; disciplina dei diritti umani nel diritto privato; politica internazionale e comparata dei diritti umani; giustizia sociale ed economica. Insegnamenti del 2 anno: diritto internazionale dei diritti umani; disciplina dei diritti umani nel diritto penale; movimenti collettivi e tutela dei diritti umani; pedagogia dei diritti umani; diritto all'informazione e formazione dell'opinione pubblica; tutela dei diritti dei lavoratori; condizioni dei bambini e violenza sull'infanzia; condizioni carcerarie e misure alternative alla pena. Insegnamenti del 3 anno: procedure e tecniche, ordinarie e speciali, di tutela giuridica dei diritti umani; procedure e tecniche di tutela politica dei diritti umani; pubblica amministrazione e difesa dei cittadini; mobilita' sociale e diritto all'istruzione; politiche di tutela dell'ambiente. Art. 710. - Dovranno inoltre essere frequentati cinque insegnamenti integrativi, a partire dal 2 anno, secondo le esigenze del piano degli studi, scelti sulla base dell'elenco degli insegnamenti attivati pubblicato dal consiglio della scuola nel manifesto annuale degli studi. Gli insegnamenti integrativi riguardano: evoluzione storica dei diritti umani nel mondo antico e medioevale; storia del pensiero politico dei diritti umani; storia della promozione della condizione della donna; storia e istituzioni dell'associazionismo non governativo; classici del pensiero umanistico; filosofia e prassi della non violenza; organizzazione internazionale dei diritti umani; diritto internazionale umanitario; diritto e politica internazionale del disarmo; diritti delle minoranze; diritti degli stranieri e dei rifugiati; diritto internazionale e comparato dello sviluppo; diritti umani e autonomie locali; teoria e pratica dell'Ombudsman; lingue, etnie e diritti umani; cultura politica dei diritti umani; bioetica e biogenetica; controllo sociale dei processi informativi; ergonomia, nuove tecnologie, standard di sicurezza; progetti di sviluppo e lavoro riproduttivo; psicologia sociale e diritti umani; economia dello sviluppo e diritti umani; educazione allo sviluppo; programmazione dei sistemi formativi. Art. 711. - Il consiglio della scuola, nell'approvare i piani di studio degli specializzandi, approvera' anche la scelta degli insegnamenti integrativi. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 6 giugno 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 luglio 1988 Registro n. 47 Istruzione, foglio n. 48