Determinazione del saggio di interesse applicabile sui tributi ammessi al pagamento differito gravanti sul caffe' importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.(GU n.252 del 26-10-1988)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-quinquies della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali; Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1988 con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato viene autorizzata, per le importazioni di caffe' effettuate presso dogane diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno 1988 di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta; Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 aprile 1988; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, dal 28 aprile 1988, il saggio di interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffe' importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste devono corrispondere, per il periodo successivo ai primi trenta giorni, e' stabilito nella misura dell'11,053 per cento annuo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 settembre 1988 Il Ministro: COLOMBO AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.