MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 settembre 1988 

  Determinazione  del  saggio  di  interesse applicabile sui
tributi ammessi al pagamento differito gravanti  sul  caffe'
importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.
(GU n.252 del 26-10-1988)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  79 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia  doganale  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica   23  gennaio  1973,  n.  43,  come  modificato  dall'art.
3-quinquies della legge  14  agosto  1974,  n.  346,  concernente  il
pagamento differito dei diritti doganali;
  Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1988 con il quale, ai sensi
del  primo  comma  dell'art.  79  del  testo   unico   citato   viene
autorizzata,  per  le importazioni di caffe' effettuate presso dogane
diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno  1988  di  una
maggiore  dilazione  fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i
primi trenta;
  Atteso  che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza
28 aprile 1988;
  Sentita la Banca d'Italia;
                               Decreta:
  Ai  sensi  del  terzo  comma  dell'art.  79  del  testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,  come
modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, dal 28 aprile 1988, il
saggio di interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito
dei  diritti doganali gravanti sul caffe' importato attraverso dogane
diverse da quella di Trieste devono  corrispondere,  per  il  periodo
successivo   ai  primi  trenta  giorni,  e'  stabilito  nella  misura
dell'11,053 per cento annuo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 settembre 1988
                                                 Il Ministro: COLOMBO
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.