Rettifica della retribuzione media giornaliera degli operai agricoli a tempo determinato nella provincia di Pistoia, gia' determinata con decreto ministeriale 5 agosto 1988.(GU n.255 del 29-10-1988)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1988 con il quale e' stata approvata, tra l'altro, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, la retribuzione media giornaliera degli operai agricoli a tempo determinato nella provincia di Pistoia, da valere ai fini previdenziali per l'anno 1988, nella misura di L. 64.212; Constatato che nel prospetto riassuntivo della retribuzione media giornaliera degli operai agricoli a tempo determinato di detta provincia e' stato erroneamente calcolato il prodotto dell'incidenza percentuale del settore tradizionale sul complesso dell'attivita' agricola provinciale; Ritenuta la necessita' di rideterminare, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488/1968, la retribuzione media giornaliera degli operai agricoli a tempo determinato da valere nella citata provincia; Sentita la commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75; Decreta: La retribuzione media giornaliera degli operai agricoli a tempo determinato, da valere per l'anno 1988 nella provincia di Pistoia, e' determinata in L. 65.458 anziche' in L. 64.212. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 21 ottobre 1988 p. Il Ministro: CARLOTTO