Autorizzazione all'uso dei registratori di cassa modello "Sistema 80".(GU n.257 del 2-11-1988)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa; Visto il decreto 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18; Vista la domanda, protocollata in data 16 giugno 1983, n. 342966, prodotta dalla societa' Anker data Sistema S.p.a., ora Distribution Systems, con sede in Milano, via Feltre, 27, rivolta ad ottenere l'approvazione del modello di registratore di cassa "Sistema 80"; Visto il decreto n. 343655 del 7 settembre 1983 con il quale e' stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, terzo comma, del menzionato decreto 23 marzo 1983, il suddetto modello di registratore di cassa con validita' temporale fino al 31 gennaio 1984 e per un quantitativo di 30.000 esemplari, elevati a complessivi 50.000 esemplari e fino al 31 ottobre 1984 con successivi decreti n. 395103 del 9 febbraio 1984 e n. 396468 del 26 aprile 1984; Visto l'art. 3, quarto comma, del ripetuto decreto 23 marzo 1983, secondo il quale l'approvazione del modello puo' essere revocata nei casi in cui gli apparecchi rivelino all'uso difetti tali da non consentire idonea garanzia fiscale, ovvero quando gli apparecchi misuratori fiscali non siano stati realizzati in conformita' al modello approvato o non siano state rispettate le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo previste dal presente decreto; Considerato che la commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali nella seduta del 7 aprile 1987 ha rilevato, a seguito delle prove e degli accertamenti eseguiti, che l'anzidetto modello non presenta la prescritta idonea garanzia fiscale essendo emerso che mediante adattamenti in chiave tecnica possono essere emessi scontrini fiscali il cui ammontare non viene totalizzato nella memoria fiscale oppure puo' essere diminuito il totale giornaliero mediante una unica operazione in detrazione e che i cennati inconvenienti non sono eliminabili se non riprogettandone il programma fiscale; Visto il decreto n. 480712 del 13 aprile 1987 con il quale e' stato revocato, con effetto in pari data, il decreto n. 343655 del 7 settembre 1983 e successive proroghe, precludendo l'uso del registratore di cassa modello "Sistema 80" gia' in esercizio; Vista l'istanza presentata in data 24 aprile 1987 dalla anzidetta Distribution Systems, con la quale e' stata, tra l'altro, rappresentata la possibilita' di eliminare i ripetuti inconvenienti mediante modifica dell'apparecchio con un intervento di limitata portata; Considerato che la commissione a seguito di ulteriori approfondimenti di carattere tecnico effettuati sul modello di registratore di cassa in questione, ha ritenuto che le irregolarita', possano essere eliminate con la sostituzione della memoria di programma, che va effettuata da parte dei tecnici della rete di assistenza della anzidetta societa' entro il termine di tre mesi, con apposita annotazione sul libretto di dotazione; Vista la comunicazione in data 4 febbraio 1988 con la quale l'anzidetta societa' ha confermato l'impegno a provvedere, nei termini sopra indicati, alla sostituzione della memoria di programma sugli apparecchi misuratori fiscali "Sistema 80" installati; Considerato che occorre provvedere alla parziale modifica del decreto 13 aprile 1987 nella parte relativa alla utilizzazione degli apparecchi in esercizio; Decreta: A parziale modifica di quanto disposto con il decreto 13 aprile 1987, e' consentito l'uso dei registratori di cassa modello "Sistema 80" per i quali la societa' Anker Data Sistema S.p.a., ora Distribution Systems, con sede in Milano, abbia provveduto, nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica del presente decreto, alla sostituzione della memoria di programma nella premessa indicata. Il presente decreto sara' notificato alla ditta interessata a cura dell'ufficio IVA di Milano. Roma, addi' 23 marzo 1988 Il Ministro: GAVA