N. 1004 ORDINANZA 12 - 27 ottobre 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.  Corte
 dei conti - Regione Friuli-Venezia Giulia - Amministratori  comunali
 - Promovimento dell'azione di responsabilita' per danni connessi
 all'esercizio delle funzioni - Questione gia' dichiarata non fondata
 (sent. n. 421/88) - Manifesta spettanza allo Stato
(GU n.44 del 2-11-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA,
 prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro
 FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia
 notificato il  23  aprile  1982,  depositato  in  Cancelleria  il  28
 successivo  ed  iscritto  al  n.  6  del  registro  ricorsi 1982, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera  26  febbraio
 1982,  n.  240266/LOR  della  Procura Generale della Corte dei Conti,
 concernente il potere di esercitare un'azione di responsabilita'  nei
 confronti  degli  amministratori comunali di Muggia e di delegare per
 l'istruttoria relativa il Presidente della Giunta regionale;
    Udito  nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
 Antonio Baldassarre;
    Udito  l'Avvocato  Gaspare  Pacia  per  la  Regione Friuli-Venezia
 Giulia;
    Ritenuto   che   la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  ha  proposto
 conflitto di attribuzione  contro  un  atto  della  Procura  generale
 presso  la  Corte dei conti, con il quale, sulla base di una denuncia
 relativa  al  bilancio  di  previsione  e  di  cassa   dell'esercizio
 finanziario  1981 del Comune di Muggia, si chiede alla ricorrente due
 adempimenti consistenti, l'uno, nel fornire ogni  notizia  utile  per
 l'eventuale esercizio, nei confronti degli amministratori comunali di
 Muggia, dell'azione di responsabilita' rientrante nella giurisdizione
 della  Corte dei conti, e l'altro, nel disporre accertamenti diretti,
 nel modo ritenuto piu' opportuno, per delega della Procura  medesima,
 ai  sensi dell'art. 74 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 (che prevede i
 poteri istruttori del Pubblico Ministero della Corte dei conti  nelle
 istruttorie di sua competenza);
      che  il  conflitto, proposto sia per violazione delle competenze
 regionali in materia di disciplina dei controlli sugli enti locali  e
 di  ordinamento  dei Comuni (artt. 5, nn. 4 e 5, e 60 dello Statuto e
 art. 11 d.P.R. 26 giugno 1965 n. 260), sia  per  manifesto  contrasto
 con  il  sistema  prefigurato  dagli  articoli  10 e 45 dello Statuto
 speciale, che disciplinano il regime  delle  funzioni  amministrative
 statali   delegate   alle  regioni,  si  fonda  esclusivamente  sulla
 affermata negazione del potere della Procura generale della Corte dei
 conti  di  agire  per  l'accertamento di eventuali responsabilita' di
 soggetti diversi dai dipendenti statali, in sostituzione, in ipotesi,
 del   Comune  presuntivamente  danneggiato  e  della  Regione,  quale
 autorita' di vigilanza;
      che   il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  non  si  e'
 costituito;
    Considerato che la tesi su cui poggia il conflitto di attribuzione
 proposto, volta a negare il potere della Procura generale  presso  la
 Corte  dei  conti  di  accertare la responsabilita' amministrativa di
 amministratori pubblici non statali per una  supposta  impossibilita'
 di  esercizio  di  tale  potere nei confronti di soggetti diversi dai
 dipendenti statali, e' gia' stata considerata non fondata  da  questa
 Corte, da ultimo, con la sentenza n. 421 del 1988;
      che,  poiche'  non  sono  stati  dedotti  in  questa  sede nuovi
 argomenti che inducano questa Corte a conclusioni diverse  da  quanto
 precedentemente  affermato, e' manifestamente spettante allo Stato, e
 per esso alla Procura generale  della  Corte  dei  conti,  il  potere
 contestato con il conflitto di attribuzione proposto;
    Visto  l'art.  27,  quarto  comma  delle  Norme  integrative per i
 giudizi davanti alla Corte;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  manifestamente  spetta  allo  Stato, e per esso alla
 Procura generale presso la Corte dei conti,  promuovere  l'azione  di
 responsabilita',  ed esercitare, quindi, i relativi poteri istruttori
 nei confronti degli amministratori  comunali  per  l'accertamento  di
 eventuali danni connessi all'esercizio delle loro funzioni.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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