Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1988, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.(GU n.260 del 5-11-1988)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura; Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche e integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra; Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1987, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attivita' di intermediazione e' stata fissata, per l'anno 1988, nella misura dell'1,90 per cento; Visto il proprio decreto del 15 giugno 1988, con il quale la cennata commissione onnicomprensiva e' stata ridotta, per il secondo semestre dell'anno 1988, dall'1,90% all'1,80%, per le operazioni di finanziamento relative a contratti condizionati stipulati successivamente al 1 luglio 1988; Considerato che, in conseguenza, rimane ferma nella misura dell'1,90% la commissione onnicomprensiva per i contratti definitivi perfezionati successivamente al 1 luglio 1988 e relativi a contratti condizionati stipulati prima di tale data; Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1988, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi e' pari al 12,45 per cento; Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa e' pari, per il bimestre novembre-dicembre 1988, al 12,45 per cento. La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito e' pari: a) all'1,80% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1 luglio 1988; b) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati a far tempo dal 1 luglio 1988 e relativi a contratti condizionati stipulati prima di tale data. In conseguenza, il tasso di riferimento e' pari: 1) al 14,25% per le operazioni di cui al punto a); 2) al 14,35% per le operazioni di cui al punto b). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 31 ottobre 1988 Il Ministro: AMATO