MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 ottobre 1988 

  Tasso  di  riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre
1988, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle
leggi  5  luglio  1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive
modifiche ed integrazioni.
(GU n.260 del 5-11-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti  per  l'ordinamento  del  credito
agrario;
  Vista  la  legge  9  maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed
integrazioni, recante l'applicazione delle  direttive  del  Consiglio
delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura;
  Visti  i  decreti  n.  177651  e  n.  177653  del  19 marzo 1977, e
successive  modifiche  e   integrazioni,   recanti   norme   per   la
determinazione  del tasso di riferimento da applicare alle operazioni
di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative  di  cui
sopra;
  Visto  il  proprio  decreto  del  10 dicembre 1987, con il quale la
commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti  di  credito
per  gli  oneri  connessi  alla  loro attivita' di intermediazione e'
stata fissata, per l'anno 1988, nella misura dell'1,90 per cento;
  Visto  il  proprio  decreto  del  15  giugno  1988, con il quale la
cennata commissione onnicomprensiva e' stata ridotta, per il  secondo
semestre  dell'anno  1988, dall'1,90% all'1,80%, per le operazioni di
finanziamento   relative   a   contratti    condizionati    stipulati
successivamente al 1› luglio 1988;
  Considerato   che,   in  conseguenza,  rimane  ferma  nella  misura
dell'1,90% la commissione onnicomprensiva per i contratti  definitivi
perfezionati successivamente al 1› luglio 1988 e relativi a contratti
condizionati stipulati prima di tale data;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della  determinazione  del  tasso  di  riferimento  per  il  bimestre
novembre-dicembre  1988,  ha  reso  noto  che  il  costo  medio della
provvista dei fondi e' pari al 12,45 per cento;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                               Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi per le operazioni di
credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa e'  pari,
per il bimestre novembre-dicembre 1988, al 12,45 per cento.
  La   commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli  istituti  di
credito e' pari:
    a)  all'1,80%  per i contratti condizionati stipulati a far tempo
dal 1› luglio 1988;
    b) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati a far tempo dal
1› luglio 1988 e relativi a contratti condizionati stipulati prima di
tale data.
  In conseguenza, il tasso di riferimento e' pari:
   1) al 14,25% per le operazioni di cui al punto a);
   2) al 14,35% per le operazioni di cui al punto b).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 31 ottobre 1988
                                                   Il Ministro: AMATO