MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 ottobre 1988 

  Tasso  di  riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre
1988, alle operazioni di credito agrario di esercizio  assistite  dal
concorso pubblico negli interessi.
(GU n.260 del 5-11-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti  per  l'ordinamento  del  credito
agrario;
  Visto  il  decreto  interministeriale  dell'8  agosto 1986, recante
modifiche  al  sistema  di  variazione  automatica   del   tasso   di
riferimento  da  praticare  sulle  operazioni  di  credito agrario di
esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7
dicembre 1983;
  Visto  il  decreto ministeriale del 15 giugno 1988, con il quale la
maggiorazione forfettaria da riconoscere agli  istituti  finanziatori
e'  stata  fissata,  per  il  secondo  semestre dell'anno 1988, nella
misura dell'1,25 per cento;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della  determinazione  del  tasso  di   riferimento   relativo   alle
operazioni  di  cui  sopra, per il bimestre novembredicembre 1988, ha
reso noto che il costo della provvista dei fondi,  determinato  sulla
base  dei  parametri  di  cui  all'art.  1,  lettera  a), del decreto
interministeriale dell'8 agosto 1986, e' pari all'11,25 per cento;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                               Decreta:
  Il  costo  della  provvista  dei fondi per le operazioni di credito
agrario  di  esercizio,  assistite  dal   concorso   pubblico   negli
interessi, e' pari, per il bimestre novembre-dicembre 1988, all'11,25
per cento.
  La  maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito
e' pari, per il secondo semestre dell'anno 1988, all'1,25 per  cento.
  In  conseguenza,  il  tasso  di  riferimento  da  praticare, per il
bimestre novembre-dicembre 1988, sulle operazioni di credito  agrario
di  esercizio  assistite  dal contributo pubblico negli interessi, e'
pari al 12,50 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 31 ottobre 1988
                                                   Il Ministro: AMATO