LEGGE 27 ottobre 1988, n. 466 

  Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei.
(GU n.260 del 5-11-1988)
 
 Vigente al: 20-11-1988  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere dall'anno 1988 e' concesso all'Accademia nazionale
dei Lincei un contributo ordinario annuo dello Stato  di  lire  3.500
milioni.
  2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari
a lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989  e  1990,  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo  6856
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
finanziario 1988, all'uopo utilizzando  lo  specifico  accantonamento
"Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei".
  3.   Dall'anno   1991   il   predetto   contributo   potra'  essere
rideterminato con la procedura prevista dall'articolo 19,  comma  14,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 27 ottobre 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BONO PARRINO, Ministro per i beni
                                  culturali e ambientali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI