N. 1026 ORDINANZA 26 ottobre - 9 novembre 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sicurezza pubblica - Dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza - Possibilita' di richiederne la revoca ove non risulti pendente o in corso una misura di sicurezza - Esclusione - Identica questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 443/1988) e manifestamente infondata (ordinanza n. 911/1988) - Manifesta infondatezza. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, quinto comma, u.p., cosi' come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663). (Cost., art. 3)(GU n.46 del 16-11-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e restrittive della liberta') come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 21 gennaio 1988 dall'Ufficio di Sorveglianza presso il Tribunale di Roma nel procedimento di sicurezza a carico di De Luca Felice, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 19 agosto 1987 dal Magistrato di Sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo a Toniolo Mario, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, i magistrati di sorveglianza di Roma e Brescia hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e restrittive della liberta') cosi' come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') nella parte in cui esclude che si possa richiedere la revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza ove non risulti pendente o in corso una misura di sicurezza; che, in entrambi i giudizi, e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione; Considerato che, per l'identita' delle questioni, i giudizi possono essere riuniti; che identica questione di legittimita' costituzionale e' stata dichiarata non fondata con sentenza interpretativa di rigetto n. 443 del 1988, la quale ha ritenuto che la disposizione impugnata, interpretata nel senso che la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza possa essere revocata anche indipendentemente dalla pendenza d'una misura di sicurezza, non contrasta con l'art. 3 Cost. che siffatta interpretazione e' stata ribadita dalla Corte con l'ordinanza n. 911 del 1988, che ha concluso per la manifesta infondatezza di identiche questioni; che nelle ordinanze di rimessione non sussistono profili o motivi nuovi rispetto a quelli gia' esaminati; che, pertanto, la questione sollevata con le ordinanze in epigrafe va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') cosi' come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dai magistrati di sorveglianza di Roma e Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1725