N. 1026 ORDINANZA 26 ottobre - 9 novembre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Sicurezza pubblica - Dichiarazione di delinquenza abituale,
 professionale o per tendenza - Possibilita' di richiederne la revoca
 ove non risulti pendente o in corso una misura di sicurezza -
 Esclusione - Identica questione gia' dichiarata non fondata (sentenza
 n. 443/1988) e manifestamente infondata (ordinanza n. 911/1988) -
 Manifesta infondatezza.  (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69,
 quinto comma, u.p., cosi' come modificato dall'art. 21 della legge 10
 ottobre 1986, n. 663).  (Cost., art. 3)
(GU n.46 del 16-11-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
    dott.  Francesco  GRECO,  prof.  Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
 PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
    prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
 Vincenzo CAIANIELLO,
    prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  69, quarto
 comma, ultima parte, della  legge  26  luglio  1975,  n.  354  (Norme
 sull'ordinamento   penitenziario   e   sull'esecuzione  delle  misure
 privative e restrittive della liberta') come modificato dall'art.  21
 della   legge   10   ottobre  1986,  n.  663  (Modifiche  alla  legge
 sull'ordinamento  penitenziario  e   sull'esecuzione   delle   misure
 privative  e  limitative  della  liberta')  promossi  con le seguenti
 ordinanze:
      1)   ordinanza   emessa  il  21  gennaio  1988  dall'Ufficio  di
 Sorveglianza  presso  il  Tribunale  di  Roma  nel  procedimento   di
 sicurezza a carico di De Luca Felice, iscritta al n. 131 del registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988;
      2)  ordinanza  emessa  il  19  agosto  1987  dal  Magistrato  di
 Sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza  relativo  a
 Toniolo  Mario,  iscritta  al  n.  144  del registro ordinanze 1988 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  17,  prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che,  con  le  ordinanze  in  epigrafe,  i magistrati di
 sorveglianza di  Roma  e  Brescia  hanno  sollevato,  in  riferimento
 all'art.  3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio  1975,  n.  354
 (Norme  sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
 privative  e  restrittive  della  liberta')  cosi'  come   modificato
 dall'art.  21  della  legge  10  ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla
 legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione  delle  misure
 privative e limitative della liberta') nella parte in cui esclude che
 si possa richiedere la  revoca  della  dichiarazione  di  delinquenza
 abituale,  professionale o per tendenza ove non risulti pendente o in
 corso una misura di sicurezza;
      che,  in  entrambi  i  giudizi, e' intervenuto il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che,  per  l'identita'  delle  questioni,  i  giudizi
 possono essere riuniti;
      che  identica  questione di legittimita' costituzionale e' stata
 dichiarata non fondata con sentenza interpretativa di rigetto n.  443
 del  1988,  la  quale  ha  ritenuto  che  la  disposizione impugnata,
 interpretata nel senso che la dichiarazione di delinquenza  abituale,
 professionale   o   per   tendenza   possa   essere   revocata  anche
 indipendentemente dalla  pendenza  d'una  misura  di  sicurezza,  non
 contrasta con l'art. 3 Cost.
      che  siffatta  interpretazione e' stata ribadita dalla Corte con
 l'ordinanza n. 911  del  1988,  che  ha  concluso  per  la  manifesta
 infondatezza di identiche questioni;
      che  nelle  ordinanze  di  rimessione  non  sussistono profili o
 motivi nuovi rispetto a quelli gia' esaminati;
      che,  pertanto,  la  questione  sollevata  con  le  ordinanze in
 epigrafe va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto  comma,
 ultima   parte,   della   legge   26   luglio  1975,  n.  354  (Norme
 sull'ordinamento  penitenziario  e   sull'esecuzione   delle   misure
 privative   e   limitative  della  liberta')  cosi'  come  modificato
 dall'art. 21 della legge 10 ottobre  1986,  n.  663  (Modifiche  alla
 legge  sull'ordinamento  penitenziario e sull'esecuzione delle misure
 privative e limitative  della  liberta')  sollevata,  in  riferimento
 all'art.  3  Cost.,  dai magistrati di sorveglianza di Roma e Brescia
 con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C1725