Autorizzazione alla Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., in Roma, ad emettere contratti risultanti dalla combinazione di due tariffe di assicurazione sulla vita gia' approvate.(GU n.272 del 19-11-1988)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 21 marzo 1988 della Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad emettere contratti risultanti dalla combinazione di due tariffe di assicurazione sulla vita gia' approvate; Vista la lettera in data 4 luglio 1988, n. 822222, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: E' autorizzata l'emissione di contratti risultanti dalla combinazione delle seguenti due tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, secondo quanto richiesto dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma: tariffa n. 81 - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico ed a capitale costante, approvata con decreto ministeriale 30 ottobre 1978; tariffa n. 92 - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico e capitale decrescente mensilmente di 1/12n, approvata con decreto ministeriale 30 ottobre 1978. L'emissione dei sopracitati contratti potra' essere effettuata purche': limitata alla sola copertura del rischio di morte relativamente a prestiti concessi da enti finanziari a favore di dipendenti di enti pubblici o privati; il capitale sotto rischio risulti costante fino all'eta' pensionabile; dall'entrata in quiescenza, il prestito decresca mensilmente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 18 ottobre 1988 Il Ministro: BATTAGLIA