MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 novembre 1988 

  Ulteriore  proroga  di  disposizioni  a favore dei nuclei familiari
delle circoscrizioni di Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura  sgomberati  a
seguito del bradisismo. (Ordinanza n. 1609/FPC).
(GU n.281 del 30-11-1988)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  7  novembre 1983, n. 623, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 450;
  Vista l'ordinanza n. 196/FPC/ZA del 2 maggio 1984, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  130  del  12  maggio  1984  concernente   il
contributo  per  autonoma  sistemazione  alloggiativa  e l'assistenza
alberghiera per i nuclei familiari sgomberati da Bagnoli, Fuorigrotta
e Pianura a causa dell'evento bradisismico;
  Vista  l'ordinanza n. 1451/FPC del 27 aprile 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 1988, con la quale sono  state
da  ultimo  differite  al 30 giugno 1988, le disposizioni di cui alle
ordinanze sopra cennate;
  Visti  la  nota n. 541/BRA/GAB dell'11 luglio 1988 ed il telegramma
n. 541/B/RA/GAB dell'8 ottobre 1988 con i quali il prefetto di Napoli
rappresenta  la necessita' di disporre una ulteriore proroga, fino al
31  dicembre  1988,  del  contributo  per  autonoma  sistemazione   e
dell'assistenza   alberghiera  in  favore  dei  sopra  citati  nuclei
familiari;
  Ravvisata pertanto la necessita' di disporre la proroga delle sopra
citate disposizioni;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il  termine  del  30 giugno 1988, di cui alla ordinanza n. 1451/FPC
del 27 aprile 1988 relativo al contributo per  autonoma  sistemazione
alloggiativa  ed  alla  sistemazione alberghiera in favore dei nuclei
familiari sgomberati dalle circoscrizioni di Bagnoli,  Fuorigrotta  e
Pianura e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1988.
  La  fruizione dei predetti benefici e' subordinata alla sussistenza
delle condizioni stabilite  agli  articoli  1  e  2  della  ordinanza
sopracitata.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 22 novembre 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO